Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24877 del 24/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24877
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20632/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
F.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 28, presso lo studio dell’avvocato
FOLCHITTO ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA
GIUSEPPE, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 46/38/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 20.5.08, depositata il 26/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Con sentenza n. 46/38/08, la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti della cartella di pagamento, emessa ai fini IRPEF per l’anno di imposta 2000. Il giudice di appello riteneva, invero, affetta da nullità la notifica dell’avviso di accertamento – atto presupposto di quello impugnato in questa sede – per essere la notifica di detto avviso avvenuta in data 10.12.05, in Varese alla via Brennero n. 6, laddove la contribuente si era trasferita, fin dal 3.1.05, nel diverso Comune di (OMISSIS), come da documentazione anagrafica prodotta.
Avverso la sentenza n. 46/38/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 139 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60, nonchè la motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia. La contribuente ha replicato con controricorso.
Il ricorso appare manifestamente infondato. Osserva, invero, la Corte che, in tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, u.c., nella parte in cui prevede che le variazioni o le modificazioni dell’indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal 60 giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, è stato espunto dall’ordinamento a seguito di declaratoria di incostituzionalità (C. Cost. n. 360/03), con conseguente espansione della regola generale, secondo la quale l’effetto delle variazioni anagrafiche, ai fini delle notifiche, è immediato. Il nuovo termine dilatorio di trenta giorni, introdotto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, convertito in L. n. 248 del 2006, non può, infatti, applicarsi retroattivamente e riguarda le sole notifiche eseguite dopo l’entrata in vigore del decreto legge medesimo (Cass. 26542/08, 13510/09). Ne discende che, nel caso di specie, essendo la variazione del domicilio fiscale della contribuente divenuta efficace in epoca precedente la notifica dell’avviso di accertamento – avendo detta variazione effetto immediato, poichè avvenuta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006 – la notifica di tale atto deve ritenersi invalida, come correttamente ritenuto dal giudice di appello. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso incidentale e quello principale devono essere rigettati.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.
PQM
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso incidentale; rigetta il ricorso principale;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011