Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24877 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 06/12/2016), n.24877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21626/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.L., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato PELLEGRINO MUSTO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 307/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 06/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRANDO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. C.L. impugnava la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, relativamente alla dichiarazione 2005 per l’anno di imposta 2004, a seguito del disconoscimento del diritto alla compensazione del credito d’imposta ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 7. La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, lo dichiarava inammissibile sul rilievo che l’appello era stato proposto in data 20 novembre 2009, oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza effettuata in data 30 aprile 2009.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi illustrati con memoria. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2 e art. 51, L. n. 212 del 2000, art. 3 ed agli artt. 137 e 327 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che la notifica effettuata dal contribuente era inidonea a far decorrere il termine breve di 60 giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, rimanendo così impregiudicato il diritto dell’Ufficio di avvalersi del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c.. E ciò in quanto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, applicabile ratione temporis, prevedeva che le parti avevano l’onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza a norma degli artt. 137 c.p.c. e segg.. Solo a seguito della modifica dell’art. 38, comma 2, citato, operata dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, convertito dalla L. n. 73 del 2010, era stata introdotta la possibilità di notificazione delle sentenze, ai fini della decorrenza del termine breve, anche con le modalità di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16. Tale modifica, tuttavia, operava a partire dal 26 marzo 2010 e non poteva ritenersi applicabile retroattivamente per l’espressa previsione normativa di irretroattività sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 3.

4. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR esposto sulla base di quale documentazione avesse tratto la convinzione dell’avvenuta valida notifica della sentenza di primo grado ad opera del contribuente, dal quale far decorrere il termine breve di impugnazione.

5. Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti a questioni connesse, sono inammissibili per non aver la ricorrente trascritto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi identificativi delle modalità con le quali è stata effettuata la notificazione della sentenza di primo grado, asseritamente avvenuta a mezzo di “consegna di copia autentica” ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16.

Invero va rilevato che il mero richiamo, contenuto nella sentenza della CTR, alla notifica effettuata dal contribuente a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, non consente di escludere che la notifica stessa sia avvenuta ritualmente a norma degli artt. 137 c.p.c. e segg., secondo quanto previsto proprio dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, nel testo vigente ratione temporis, prima della modifica apportata dal D.L. n. 40 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 73 del 2010, che ha introdotto la possibilità della notifica della sentenza a norma del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16. Ciò tanto più, se si considera che il controricorrente ha negato di aver effettuato detta notifica consegnando all’Agenzia delle entrate di Avellino copia autentica della sentenza di primo grado, e ha riconosciuto soltanto di aver depositato presso detto ufficio “la notifica della sentenza”, così implicitamente asserendo che la notifica era stata effettuata con modalità diverse da quella della semplice consegna di copia autentica della sentenza.

Si deve al riguardo osservare che “L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale” (Cass. n. 19410 del 30/09/2015). Ne deriva che, qualora, come nel caso di specie, si denunci la nullità di una notifica perchè attuata con modalità non consentite, non è sufficiente per attivare il potere-dovere del giudice di esame degli atti, al fine di accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla modalità di notificazione adottata, bensì, per il principio dell’autosufficienza del ricorso, è necessaria la trascrizione integrale della notifica, recante anche l’indicazione della data della stessa, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato (Cass. n. 17424 del 29/08/2005). Peraltro la ricorrente non ha neppure indicato l’ubicazione della relata di notifica all’interno dei fascicoli relativi alla fase di merito.

Va infine rilevato che il secondo motivo di ricorso è ulteriormente inammissibile in quanto il dedotto vizio di motivazione concerne una questione di diritto processuale sulla quale l’accertamento demandato alla Corte consiste soltanto nella verifica del rispetto della legge processuale da parte del giudice di merito, a nulla rilevando il modo in cui egli abbia motivato la propria decisione (Cass. n. 13683 del 31/07/2012).

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in Euro 2.500,00, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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