Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24877 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3816/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.D. Pugliese Service s.r.l. e L.G., in persona del

procuratore speciale ad negotia Dott.ssa Lo.Pa., rapp.ti e

difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso,

dall’Avv. Vincenzo Tuccitto, col seguente domicilio digitale:

vincenzo.tuccitto.avvocatisiracusa.legalmail.it;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 485/16/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia – sede di Siracusa, depositata in data

16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta dal Dott. Angelo Napolitano

nella camera di consiglio del 6 luglio 2020.

 

Fatto

Con atto pubblico del 24/5/2005, registrato in data 26/5/2005 al n. (OMISSIS), serie (OMISSIS), la società DM Auto s.r.l., con sede in (OMISSIS), acquistò una porzione di terreno agricolo sito nello stesso comune, come attestato dal certificato di destinazione urbanistica allegato all’atto pubblico.

L’Ufficio applicò l’aliquota del 15% quale imposta di registro sul valore del trasferimento, dichiarato in Euro 235.000, l’imposta ipotecaria proporzionale del 2% e catastale dell’1%, oltre alla tassa ipotecaria, riscuotendo così la complessiva somma di Euro 42.370, secondo le disposizioni di cui alla Tariffa Parte Prima, art. 1, comma 3, annessa al testo unico dell’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986.

In seguito, con istanza del 15 settembre 2005, la società contribuente chiese il rimborso, ai sensi del citato, art. 77 testo unico dell’imposta di registro, della somma di Euro 42.034, pari alla differenza tra l’importo versato, erroneamente pagato, e le imposte in misura fissa che l’Ufficio avrebbe dovuto applicare.

Al silenzio serbato dall’Ufficio la società reagì con un ricorso proposto sulla base della L.R. Sicilia n. 2 del 2002, art. 60, a norma del quale “al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, gli atti elencati alla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, comma 1, da chiunque posti in essere fino alla data del 31 dicembre 2006, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie nella misura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9, e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale”.

L’Ufficio si costituì deducendo di non aver commesso alcun errore nel determinare l’importo pagato dalla società.

Nella pendenza del giudizio di primo grado, la società contribuente fu posta in liquidazione e, avendo ceduto i suoi crediti con atto del 13 ottobre 2010, subentrò nella causa la società odierna controricorrente.

La CTP adita accolse il ricorso della contribuente.

Su appello dell’Ufficio, la CTR, nel contraddittorio con la contribuente, confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.

La società contribuente si è difesa con controricorso e ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

1.Con il primo e unico motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione della L.R. Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, art. 60, in relazione all’art. 1, Tariffa Parte I, annessa al TURn. 131 del 1986, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la difesa erariale ha dedotto che il legislatore regionale ha inteso favorire la ricomposizione fondiaria, l’aumento dell’economia di scala e l’ottimizzazione del ritorno degli investimenti nel settore agricolo.

Nel caso di specie, sarebbe mancato “lo scopo agricolo” in capo alla società che acquistò il terreno e, inoltre, tale scopo non fu esplicitato nell’atto di acquisto.

L’Avvocatura, a conforto dell’argomento speso, ha ricordato che in un precedente di questa Corte era stato espresso il principio che la mancata dichiarazione di un fine previsto dalla norma che prevede agevolazioni può essere “sanata” con una dichiarazione successiva. Nemmeno questa, nel caso di specie, sarebbe intervenuta.

L’Amministrazione ricorrente, in sostanza, ha dedotto che la società che concluse l’atto di compravendita del terreno non aveva diritto alle agevolazioni fatte valere con la domanda di rimborso, in quanto non aveva mai esplicitato o comunque reso note all’Ufficio le finalità per le quali aveva fatto quell’acquisto.

1.1 Il motivo è infondato.

Questa Suprema Corte, in una fattispecie analoga, proprio con riferimento alla L.R. Sicilia n. 2 del 2002, art. 60, ha già avuto modo di affermare che “trova applicazione anche con riferimento alle imposte di registro, catastale ed ipotecaria previste per l’acquisto di un terreno agricolo il principio secondo il quale le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevedere l’indispensabilità di un’istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegati i benefici” (Cass., sez. V, n. 12657/2012; Cass., sez. 6-V, n. 8009/2013).

2. Ne consegue che, non ravvisandosi motivi per discostarsi dal suddetto orientamento, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro quattromilacinquecento per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

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