Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24876 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/09/2021, (ud. 27/05/2021, dep. 15/09/2021), n.24876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20105-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 44, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PILATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1632/2015 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della sentenza n. 1632/22/2015, depositata il 17.04.2015 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto il ricorso di P.F. avverso l’avviso di accertamento con cui, contestando maggiori ricavi e minori costi relativamente all’anno d’imposta 2005, l’Ufficio aveva rideterminato l’imponibile del contribuente ai fini Irpef ed Iva.

L’atto impositivo era scaturito da una verifica sui redditi percepiti dal P., esercente attività professionale autonoma, la cui dichiarazione aveva evidenziato scostamenti significativi dallo studio di settore applicato ai sensi del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito con modificazioni in L. 29 ottobre 1993, n. 427.

Era seguito il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano nella sentenza 2461/35/2014, che aveva rigettato il ricorso. La pronuncia era stata tuttavia appellata dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con la sentenza ora impugnata ha accolto l’appello annullando l’avviso di accertamento. Il giudice regionale ha affermato che i motivi del gravame vanno accolti.

L’Agenzia delle entrate ha censurato con un unico motivo la sentenza, chiedendone la cassazione perché nulla. Il contribuente si è costituito, contestando con controricorso le ragioni dell’Ufficio.

Nell’adunanza camerale del 27 maggio 2021 la causa è stata discussa e decisa sulla base degli atti difensivi delle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’Agenzia delle entrate ha denunciato l’inesistenza della motivazione in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il motivo è fondato.

La decisione impugnata, dopo aver riportato l’oggetto della controversia e la vicenda processuale, nonché elencato i motivi d’appello del contribuente, ha motivato la sentenza affermando che “sulla base dei motivi di gravame dettagliatamente esposti e comprovati la Commissione ritiene di dover accogliere l’appello”.

Si tratta di una motivazione solo apparentemente esistente, ma del tutto priva dei requisiti di validità. Sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Cass., 7/04/2017, n. 9105; Cass. 5/08/2019, n. 20921). Essa è tale quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme regolatrici della fattispecie dedotta in giudizio, si rivela inidonea ad assicurarne il controllo delle argomentazioni utilizzate, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass., 30/06/2020, n. 13248). Ciò perché il confezionamento della motivazione è finalizzato a rendere percepibile il fondamento

della decisione, laddove argomentazioni obiettivamente inidonee imporrebbero all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. U, 3/11/2016, n. 22232). E si è peraltro avvertito che l’apparente motivazione sussiste anche quando essa riveli una obiettiva carenza esplicativa del quadro probatorio (Cass., 14/02/2020, n. 3819).

Ebbene, nel caso di specie il giudice d’appello si è limitato ad una sintetica elencazione dei motivi d’appello, riportati solo riferendo dell’oggetto, senza neppure accennare alle argomentazioni a loro sostegno. Tra i motivi d’appello vi erano critiche alla decisione di primo grado, sia relative alle norme giuridiche applicate, sia agli aspetti prettamente probatori. La decisione di contro si è invece limitata ad una mera assiomatica affermazione delle ragioni dell’appellante, priva di ogni argomentazione logico-giuridica.

La motivazione è dunque affetta da un radicale vizio processuale, che implica la nullità della pronuncia medesima.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza deve essere cassata, con conseguente rinvio del processo alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, cui va demandato, in diversa composizione, il riesame dell’appello, oltre che la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la decisione e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

 

 

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