Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24876 del 09/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 09/10/2018), n.24876
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9101 2017 proposto da:
AUTOFFICINA C. SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VITO
ALESSANDRO PELLEGRINO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Illustro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– contribuente –
avverso la sentenza n. 2463/2016 del TRIBUNALE DI BOLOGNA, depositata
il 06/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L’Autofficina C. s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza n. 2463/2016 del tribunale di Bologna che – riformando, previa riunione dei relativi appelli, quattro sentenze emesse del giudice di pace di Reggio Emilia in altrettanti giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – ha dichiarando la nullità dei decreti ingiuntivi emessi in favore dell’Autofficina C. per il pagamento dell’attività di recupero e custodia di veicoli sequestrati dalle forze dell’ordine. Tale attività era stata svolta dalla società ricorrente nell’ambito di un contratto stipulato tra la Prefettura di Reggio Emilia e l’Agenzia del Demanio con l’associazione temporanea d’imprese avente quale capogruppo mandataria la ditta Saccheggiani s.r.l. e quale mandante – tra le altre – la medesima Autofficina C..
Il tribunale, in particolare, ha rilevato l’illegittimo frazionamento del credito da parte dell’Autofficina C., argomentando che la stessa avrebbe potuto agire in un unico giudizio, senza aggravare la posizione del debitore e senza appesantire l’amministrazione della giustizia, ed ha inoltre sottolineato come il contratto prevedesse la fatturazione con cadenza mensile della totalità dei crediti maturati nel periodo e non la fatturazione di singole prestazioni.
L’Amministrazione convenuta ha depositato controricorso.
La causa è stata discussa nell’ adunanza di camera di consiglio del 24.5.18, per la quale non sono state depositate memorie illustrative.
Il ricorso per cassazione si fonda su un unico motivo e censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. ed art. 88 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il ricorrente deduce che i crediti della società erano derivavano da singoli contratti, tra loro distinti, stipulati tra l’Amministrazione e la ricorrente nell’ambito di un unico rapporto complesso istituito dal menzionato “accordo quadro” e che, pertanto, i crediti di cui trattasi erano legittimamente esigibili separatamente; nel motivo di ricorso si sottolinea, altresì, che le quattro fatture erano separatamente azionate erano state emesse per mensilità diverse e, dunque, il richiamo del tribunale alla clausola contrattuale secondo cui la fatturazione sarebbe dovuta avvenire con cadenza mensile risulterebbe non pertinente.
Il Collegio, rilevato che nel presente procedimento non ricorrono i presupposti di evidenza decisoria di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 1 ritiene necessaria la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte, dispone la trattazione in pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018