Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24876 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1452/2015 R.G. proposto da:

A.G., c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso anche

disgiuntamente, in virtù di procura speciale in calce al ricorso,

dagli Avv.ti Corinna Marzi e Barbara Caprì, elettivamente

domiciliato in Roma alla via Giuseppe Ferrari n. 35 (pec:

corinna.Marzi.avvocato.pe.it);

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e

difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 203/30/13 della CTR della Sicilia Palermo,

sezione 30, pronunciata in data 12/11/2013 e depositata in data

27/11/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Dott. Angelo Napolitano

nella camera di consiglio del 6 luglio 2020.

 

Fatto

Con ricorso del 3/12/2008 dinanzi alla CTP di Palermo, l’odierno ricorrente impugnò l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS) notificato in data 21/5/2008 con cui l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Cefalù, aveva rettificato i valori dichiarati dei beni oggetto dell’atto di donazione e divisione del 26/5/2006, rogato dal notaio P.A., determinando le maggiori imposte catastale e ipotecaria con riferimento alla donazione, la maggiore imposta di registro sulla massa divisionale e l’imposta di registro, ipotecaria e catastale calcolate sul conguaglio, oltre sanzioni e interessi.

In particolare, il ricorrente si doleva che l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato i valori dei terreni oggetto degli indicati atti di donazione e divisione, trattandosi di aree edificabili, ed enunciando l’applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, senza tuttavia utilizzare alcuno dei criteri ivi previsti.

Inoltre, nel rettificare i valori immobiliari, l’Agenzia delle Entrate si era avvalsa, allegandola all’avviso impugnato, di una relazione di stima dell’Agenzia del Territorio, redatta senza sopralluogo sulla base di elementi già in possesso dell’ufficio, tenendo conto dei valori dell’Osservatorio Valori Immobiliari, pervenendo così ad una valutazione di Euro 300/mq.

L’odierno ricorrente produsse anche una perizia giurata di stima dalla quale emergeva, sulla base degli atti di trasferimento di terreni analoghi a quelli oggetto di controversia, che questi ultimi, al tempo della donazione, avevano un valore commerciale di Euro 103,19/mq.

Nel contraddittorio con l’Amministrazione, il giudice di primo grado accolse integralmente l’impugnazione, ritenendo nullo l’avviso di rettifica ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis, per carenza di motivazione.

Su appello dell’Ufficio, la CTR della Sicilia – Palermo riformò in parte la sentenza di primo grado, escludendo la nullità dell’avviso di rettifica per vizio di motivazione, ed attribuendo ai terreni oggetto di causa il minor valore, al tempo della donazione, di Euro 204/mq.

Avverso la sentenza della CTR l’ A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Amministrazione.

Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52; Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, e alla L. n. 241 del 1990, art. 3, – Omessa e/o apparente motivazione”, il ricorrente, riportando ampi stralci dell’avviso di rettifica e della relazione di stima sommaria ad esso allegata, ha dedotto che la rideterminazione del valore dei terreni, al tempo della donazione, sarebbe avvenuta senza indicazione dei criteri utilizzati per giungere al valore accertato. In particolare, secondo il ricorrente, l’avviso di rettifica e liquidazione impugnato in prime cure riporterebbe solo apparentemente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, ma non metterebbe il contribuente nelle condizioni di comprendere e di verificare l’iter logico che ha condotto l’Amministrazione a rivalutare i terreni oggetto di donazione. L’avviso conterrebbe solo formule di stile, e non riconoscendone la nullità la sentenza di appello avrebbe violato la disposizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis.

1.1 Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51; Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, e alla L. n. 241 del 1990, art. 3, – Omessa e/o apparente motivazione”, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata in quanto essa avrebbe errato nel ritenere che l’avviso di rettifica si fonderebbe su una stima “sintetico – comparativa” dei terreni oggetto della donazione, visto che non vi sarebbe stata alcuna comparazione di essi con terreni simili.

L’avviso di rettifica, inoltre, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non potrebbe fondarsi sui valori OMI, in quanto questi ultimi non prenderebbero in considerazione il valore commerciale dei terreni.

In sostanza, non si comprenderebbe in base a quali criteri l’Amministrazione sia giunta a rettificare il valore dei terreni oggetto della donazione.

1.2 I primi due motivi di ricorso sono strettamente connessi e, dunque, possono essere trattati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis, dispone, per quel che interessa in questa sede, che “la motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato”, e che “l’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma”.

Risulta dall’avviso di rettifica, trascritto per ampi stralci nell’odierno ricorso, che la valutazione è stata effettuata ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, e che i terreni oggetto della controversia sono ricompresi in un “sito periferico di grande pregio per la presenza nella quasi totalità di ville padronali esclusive di grande appetibilità, zona di costante sviluppo edilizio, ben collegata alla vicinissima località balneare di (OMISSIS)”.

Deve inoltre rilevarsi che, quale parte integrante della motivazione dell’avviso di rettifica, l’Amministrazione ha allegato una relazione di stima dell’Agenzia del Territorio, soddisfacendo quindi i requisiti legali della motivazione per relationem, nella quale è indicato, a giustificazione del valore attribuito in sede di rettifica, l’indice di edificabilità al tempo dell’atto di donazione, risultante dal certificato di destinazione urbanistica, oltre che le caratteristiche tipologiche ed estetiche del comprensorio e delle ville situate nella zona in cui insistono i terreni in questione.

La relazione di stima, anch’essa trascritta in parte qua nel corpo del ricorso, fa anche riferimento ai valori OMI, di cui il ricorrente contesta l’applicabilità al caso di specie.

Orbene, proprio sulla base del contenuto dell’avviso di rettifica e dell’allegata relazione di stima, non può dirsi che esso sia privo della indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato: nel caso che ci occupa quell’indicazione esiste senz’altro, e tanto basta per escludere che l’atto impugnato in prime cure sia nullo ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis.

Si deve inoltre notare che dal disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, emerge che i criteri normativi utilizzabili per la determinazione del valore degli immobili ai fini dell’imposta di registro sono molteplici e che l’Amministrazione può avvalersi “di ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni”.

L’Agenzia delle Entrate, in coerenza con questa disposizione, ha considerato, ai fini della stima, il contesto urbanistico in cui sono inseriti i terreni; le caratteristiche delle ville ivi insistenti; l’indice di edificabilità e la vocazione dei terreni al tempo dell’atto di donazione, all’uopo utilizzando il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune.

Ne consegue che sia il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, sia il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis, sono stati rispettati.

Deve, infine, evidenziarsi che questa Corte in un recente arresto ha chiarito che “in tema di accertamento tributario, la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, fermo restando l’onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis, del dovere di allegazione delle informazioni previste ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull’avviso di accertamento” (Cass., sez. V, n. 22148/2017).

2. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2697 c.c., – Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – omessa e/o apparente e/o illogica motivazione”, il ricorrente ha dedotto che la commissione di secondo grado avrebbe violato le regole che disciplinano il riparto dell’onere della prova con riferimento alla determinazione del valore degli immobili ai fini delle imposte indirette. Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe affetta da vizio di motivazione nella parte in cui ancora la determinazione del valore dei terreni in questione al tempo della donazione (2006) a quello contenuto in un atto di accertamento con adesione avente ad oggetto il valore degli stessi terreni al tempo di un atto di compravendita concluso a luglio del 2007, in cui l’odierno ricorrente figurava come venditore.

Sostiene quest’ultimo che il giudice di appello, nel rideterminare il valore dei terreni al tempo della donazione, si sarebbe erroneamente riferito al valore di 204 Euro/mq attribuito ai terreni al tempo dell’atto di compravendita concluso dall’ A. nel luglio 2007: tra l’atto di donazione (2006) e l’atto di compravendita (luglio 2007), infatti, si era verificata la stipula della convenzione di lottizzazione (febbraio 2007), che aumentando l’indice di edificabilità rispetto a quello previsto al tempo della donazione avrebbe anche determinato un aumento di valore dei terreni in questione. Al tempo della donazione, dunque, i terreni oggetto dell’avviso di rettifica impugnato avevano un valore più basso rispetto a quello ad essi attribuito dal giudice di appello.

2.1 Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Premesso che nella rubrica del motivo in esame vi è un richiamo al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, di cui non si comprende la portata, e che peraltro si è già dato conto che l’avviso di rettifica impugnato in prime cure non si pone in contrasto con il disposto di cui al citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, deve rilevarsi che la sentenza di appello non viola i criteri legali di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in quanto, in base al principio dell’acquisizione, il giudice di merito può legittimamente valutare ai fini del giudizio tutte le prove, compresi i documenti, legittimamente acquisite al processo.

Ne consegue, dunque, che ai fini della determinazione del valore dei terreni oggetto dell’avviso di rettifica, ben poteva il giudice di appello valutare le perizie versate in atti dalle parti.

Peraltro, deve rilevarsi che nessuna di esse è stata decisiva ai fini del giudizio, in quanto la determinazione del valore dei terreni oggetto della donazione del 2006 si è fondata sul contenuto dell’atto di accertamento con adesione emanato con riferimento al contratto di compravendita del luglio 2007 avente ad oggetto gli stessi terreni.

2.2 D’altra parte, la deduzione del ricorrente secondo la quale la sentenza di appello sarebbe inficiata dal vizio di omesso esame della circostanza che la stipula della convenzione di lottizzazione relativa ai terreni oggetto di causa, avvenuta nel febbraio 2007, avrebbe innalzato l’indice di edificabilità, così che il valore attribuito ai terreni con riferimento al luglio 2007 non potrebbe essere lo stesso di quello che i terreni avevano al tempo della donazione del 2006, è infondata.

Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata (pag. 7) che l’allora appellato, odierno ricorrente, aveva rassegnato alla CTR la deduzione che a seguito della stipula della convenzione di lottizzazione “i terreni hanno potuto sfruttare al massimo la loro capacità edificatoria, per cui il loro valore alla data della donazione era inferiore a quello della data della successiva vendita”.

Ma risulta anche dalla stessa sentenza impugnata che la CTR, nel determinare il valore dei terreni al tempo della donazione, ha esaminato l’incidenza dell’indice di edificabilità, ritenendo che questo al tempo della compravendita del luglio 2007 non fosse diverso da quello che i terreni oggetto dell’avviso di rettifica avevano nel 2006, sulla scorta dell’atto di accertamento con adesione emanato nel 2009, nel quale si dava atto che i terreni, anche nel 2007, avevano una densità edificatoria pari a 0,75 mc/mq.

Ne consegue che il vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sussiste.

2.3. Il motivo in esame è, poi, inammissibile nella parte in cui con esso si intende far valere un vizio della motivazione della sentenza impugnata.

Quest’ultima, infatti, è soggetta, ratione temporis, al regime impugnatorio del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, convertito in L. n. 134 del 2012, con la conseguenza che il vizio motivazionale può essere dedotto solo nei casi e nei limiti stabiliti dall’arresto a sezioni unite di questa Suprema Corte n. 8053/2014.

Orbene, la sentenza impugnata è corredata da un congruo e coerente apparato motivazionale, come tale insindacabile in sede di legittimità.

3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro tremila per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA