Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24875 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Toscana Monilia s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via V.G. Galati 100/C, presso lo studio

dell’avv. Enzo Giardiello, rapp.to e difeso dall’avv. Melani Piero

Graverini, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana n. 82/2006/26 depositata il 21/1/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. ZENO Immacolata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da M.T. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Arezzo n. 212/4/2005 che aveva accolto parzialmente il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per Iva, irpeg e irap relative all’anno 2000. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo (con cui deduce:” violazione di norme di legge per violazione D.L. n. 331 del 1993, art. 360, n. 3, art. 62 sexies”) la ricorrente assume che la CTR avrebbe erroneamente ravvisato nella situazione in concreto accertata la ricorrenza degli elementi legittimanti un accertamento induttivo D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62 sexies … . Nella fattispecie non vi erano affatto elementi e/o presunzioni gravi precise e concordanti tali da far ritenere esistenti ricavi superiori a quelli contabilizzati. La censura è inammissibile non essendo indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con la disposizione indicata – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina. Va altresì rilevato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – quale quella prospettata dalla ricorrente – è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Ulteriore profilo di inammissibilità va riscontrato nella formulazione dei quesiti di diritto, privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice. Con secondo motivo (con cui deduce omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio della decisione, art. 360, n. 5) la ricorrente assume che la CTR, “presenza di una contabilità correttamente tenuta – avrebbe – ritenuto di poter ravvisare, senza in alcun modo motivarlo, nelle percentuali di ricarico, negli indici di bilancio e nelle risultanze degli studi di settore, presupposti di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies legittimanti un accertamento induttivo di cui a quest’ultima normativa e, dunque, la legittimità dell’Agenzia delle Entrate, mentre in realtà tali presupposti erano del tutto assenti.

La censura è inammissibile. Premesso che il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridi – che, va rilevato che il motivo di ricorso è privo di una precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basa la decisione. Nè a tal fine è sufficiente la doglianza circa la condivisione, da parte della CTR, delle ragioni espresse dall’Ufficio con propria memoria, in quanto il motivo di ricorso con cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve specificamente indicare indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011).

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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