Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24875 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 09/10/2018), n.24875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24643/2016 proposto da:

L.C.M.R., L.C.C., L.C.M., nella

qualità di eredi di S.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ARNO 38, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MONCADA,

rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE MANGANELLO;

– ricorrenti –

contro

L.L.F.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VITTORIO GENOVESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1538/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 29 giugno/2 luglio 2010, rigettava la domanda proposta da L.C.M., L.C.C. e L.C.M.R. volta ad ottenere un ampliamento della servitù di passaggio a carico del fondo del L.L.F.S..

A seguito di appello interposto dai L.C., la Corte d’appello di Palermo, respingeva il gravame, confermando la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, il L.C. propongono ricorso per cassazione, fondato su due motivi.

L.L. resiste con controricorso.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, è stata notificata ai difensori della parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano nella specie i requisiti di cui dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria, e, pertanto, la stessa deve essere rimessa al Presidente della Seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte di Cassazione, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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