Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24875 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 06/12/2016), n.24875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24015/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TOSCANA ENERGIA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA 785, presso

lo studio dell’avvocato VALENTINA ADORNATO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO TESAURO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/2013 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA,

depositata il 07/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso princicpale;

uditi per il controricorrente gli Avvocati TESAURO e ADORNATO che

hanno chiesto il rigetto o inammissibilità del ricorso principale,

accoglimento ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società Toscana Gas spa, poi incorporata in Toscana Energia spa, usufruiva per gli anni di imposta dal 1996 al 1999 delle esenzioni dal pagamento di Irpeg ed Ilor previste dalla L. 28 dicembre 1995, art. 3, comma 70 e dalla L. n. 427 del 1993, art. 66, comma 14. La Commissione Europea, con decisione del 5.6.2002 n. 2003/193/CE, notificata alla Repubblica italiana in data 7.6.2002, qualificava le agevolazioni fiscali in oggetto quali aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune europeo; pertanto l’Agenzia delle Entrate in data 17.4.2007 notificava alla società due comunicazioni-ingiunzioni di pagamento per il recupero delle agevolazioni tributarie di cui la società aveva beneficiato. Successivamente l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto di quanto liquidato con le predette ingiunzioni di pagamento, notificava alla società Toscana Energia spa due avvisi di accertamento con i quali, per l’anno 1996, determinava una maggiore Irpeg di Euro 228.230 ed Ilor di Euro 183.949, calcolando gli interessi in Euro 545.467 secondo il regime degli interessi composti; per l’anno 1997 determinava una maggiore Ilor compensata con la minore Irpeg determinata a favore della società.

Contro gli avvisi di accertamento la società proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Pisa che, previa riunione, li rigettava con sentenza n. 219 del 2009.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Firenze che con sentenza n. 35 del 7.5.2013, previo espletamento di consulenza tecnica, lo accoglieva parzialmente, riducendo la pretesa impositiva quanto all’anno di imposta 1997 e rideterminando gli interessi dovuti per l’anno 1996 che calcolava secondo il regime degli interessi semplici. In particolare il giudice di appello riteneva l’applicabilità degli interessi semplici poichè le disposizioni del Regolamento CE n. 794/2004 sulla applicazione degli interessi composti erano valevoli solo per le decisioni della Commissione Europea notificate prima dell’entrata in vigore del Regolamento (maggio 2004), mentre la decisione della Commissione sugli aiuti di Stato 2003/193 era stata notificata al Governo italiano il 7.6.2002.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, con riferimento alla ritenuta applicabilità degli interessi semplici anzichè composti, per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha ritenuto applicabili gli interessi semplici in luogo degli interessi composti; 2) violazione e falsa applicazione della decisione della Commissione europea 2003/193/CE, degli artt. 86, 87 e 88 Trattato CE e dell’art. 14 par. 2 del Regolamento 659/1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha ritenuto che le previsioni del regolamento CE n. 794/2004, che prevede l’applicazione degli interessi composti, sono operative solo per le decisioni della Commissione notificate dopo l’entrata in vigore, nel maggio 2004, di detto Regolamento; chiede che questa Corte disponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE a norma dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, con riferimento alla norma nazionale di cui al D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3.

La società resiste con controricorso. Deposita memoria con la quale chiede di sollevare nuovamente davanti alla Corte di giustizia U.E. questione pregiudiziale di compatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 24, con riferimento alle modalità di determinazione degli interessi; solleva eccezione di illegittimità costituzionale della medesima norma per violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e del principio di libertà economica di cui all’art. 41 Cost..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

1. Il primo e secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono fondati. Sulla questione dell’applicabilità e decorrenza degli interessi composti, dovuti in caso di recupero di aiuti di Stato illegittimi, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia UE del 3.9.2015, causa C-89/14, la quale ha statuito che è compatibile con il diritto comunitario (art. 14 Regolamento CE n. 656 del 1999 e artt. 11 e 13 del Regolamento CE n. 794 del 2004) la norma nazionale di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, comma 4 (di contenuto identico al D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3), che consente di applicare gli interessi composti sul recupero di aiuto di Stato anche nell’ ipotesi in cui la decisione della Commissione Europea che ha dichiarato incompatibile l’aiuto di Stato, e ne ha disposto il recupero, sia stata notificata allo Stato membro interessato in data anteriore all’entrata in vigore del Regolamento 794/2004. In particolare nella motivazione della sentenza la Corte di giustizia ha osservato che l’art. 13 del Regolamento CE n. 794/2004, secondo cui l’obbligo di applicazione degli interessi di tipo composto è valevole per le decisioni sul recupero degli aiuti di Stato notificate dopo l’entrata in vigore del predetto Regolamento “non stabilisce un vincolo di irretroattività applicabile alle normative nazionali prima dell’entrata in vigore del Regolamento n. 794/2004”, atteso che per le situazioni in cui l’obbligo di applicazione degli interessi di tipo composto non deriva direttamente dalla norma comunitaria (ossia nel caso di attuazione delle decisioni di recupero notificate allo Stato membro prima della entrata in vigore del Regolamento 794/2004) “spettava al diritto nazionale di legiferare se il tasso di interesse andasse applicato su base semplice o su base composta” (punti 32 e 34); il divieto di applicazione retroattiva del Regolamento riguarda solo le “situazione acquisite anteriormente alla sua entrata in vigore”, con la precisazione che “sebbene la nuova legge abbia validità solo per l’avvenire, essa si applica anche agli effetti futuri di situazione sorte in vigenza della vecchia legge” (punto 37); in applicazione di tali nozioni la Corte di giustizia ha affermato che “poichè l’aiuto di stato dichiarato incompatibile con il mercato comune non era stato recuperato nè aveva costituito oggetto di avviso di imposta prima della data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, quest’ultimo non può considerarsi incidere su una situazione già acquisita” (punto 41); infine la Corte di giustizia ha affermato che, “con riferimento all’importante scarto di tempo esistente tra l’adozione della decisione sugli aiuti di stato n. 2003/193 del 5.6.2002 e la data di emissione di un avviso di imposta destinato al recupero effettivo di detto aiuto, si deve considerare che l’applicazione degli interessi composti costituisce uno strumento appropriato per neutralizzare il vantaggio concorrenziale conferito illegittimamente alle imprese beneficiarie dell’aiuto di stato” (punto 42).

Ai sensi di quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia U.E. si deve concludere che: 1) il diritto comunitario non pone ostacoli giuridici alla applicazione, da parte degli Stati membri, di interessi composti anche con riguardo al recupero degli aiuti di stato disposti in attuazione di decisioni della Commissione europea notificate in data anteriore all’entrata in vigore del Regolamento n. 794/2004; in particolare è conforme al diritto comunitario la norma nazionale di cui al D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3, convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46, emanata per dare esecuzione alla decisione della Commissione del 5.6.2002 n. 2003/193/CE, secondo cui gli interessi dovuti sugli aiuti di Stato dichiarati illegali sono determinati “in base al capo 5^ del Regolamento n. 794/20004, che prevede il regime dell’interesse composto; quanto alla data di decorrenza degli interessi il citato art. 1, comma 3 richiama la L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24, comma 3, il quale stabilisce che sono dovuti gli interessi (composti) “maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo”, in esecuzione di quanto stabilito dall’art. 3 della decisione CE 2003/193 secondo cui “l’aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data dell’effettivo recupero”; 2) la facoltà dello Stato membro di applicazione degli interessi composti deve essere esclusa nella sola ipotesi di “situazioni acquisite”, ricorrente nei casi in cui, prima dell’entrata in vigore della norma che prevede l’applicazione degli interessi composti, l’aiuto di stato illegittimo sia stato già stato interamente recuperato ovvero sia già stato emesso l’atto di recupero con applicazione dei soli interessi semplici.

Nel caso in esame, è pacifico che gli avvisi di recupero di imposta con applicazione degli interessi composti sono stati notificati in data 26.3.2009, allorchè era decorso “un importante scarto di tempo” rispetto alla notifica della decisione CE n. 2003/193, nella vigenza della norma nazionale di cui al D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 3 (entrata in vigore il 16.2.2007) che ha previsto l’applicazione degli interessi composti e prima che sorgesse in capo alla contribuente una situazione qualificabile in termini di “diritto acquisito”, atteso che, antecedentemente, la società Toscana Energia non era stata destinataria di alcun avviso di recupero di imposta con applicazione di interessi semplici.

3.L’intervenuta decisione della Corte di giustizia U.E. del 3.9.2015, che ha ritenuto conforme al diritto comunitario la norma nazionale di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, comma 4, ed “appropriata” la disciplina degli interessi ivi prevista, rende del tutto superfluo un nuovo rinvio alla Corte di giustizia con riguardo alla norma nazionale, di identico contenuto, prevista dal D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3, considerato che la stessa Corte di giustizia ha affermato che “la domanda pregiudiziale fa riferimento non solo al D.L. n. 185 del 2008, art. 24, comma 4, ma altresì al D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3…redatti in termini identici” (punto 24).

Per i deve ritenersi manifestamente infondata.

L’eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 185 del 2008, art. 24, convertito nella L. n. 2 del 2009, sollevata dalla controricorrente, deve ritenersi manifestamente infondata per le medesime ragioni per cui la Corte di Giustizia UE ha ritenuta la conformità della norma al diritto comunitario.

La sentenza impugnata deve essere cassata nella parte relativa agli interessi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente nella parte relativa alla applicazione degli interessi di tipo composto che conferma.

La natura complessa e controversa della questione giuridica trattata, che ha richiesto l’intervento della Corte di giustizia U.E., giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa in relazione al motivo di impugnazione e decidendo nel merito dichiara dovuti gli interessi composti dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione della beneficiaria. Compensa le spese per l’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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