Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24874 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

Contro

D.V.A., elett.te dom.to in Roma, alla via Vincenzo Ugo

Taby 19, presso Pietro Pernarella, rapp.to e difeso dall’avv.

Tammetta Walter, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 639/2007/39 depositatali 15/11/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. ZENO Immacolata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.V.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Latina n. 235/1/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento irpef 1999. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La controricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo quanto affermato dalle Sezioni UU. (Sentenza n. 14815 del 04/06/2008) in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari – come nel caso in esame – è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di nullità del giudizio, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTP di Latina.

La natura della controversia, le pregresse incertezze giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Latina, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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