Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24874 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/10/2017, (ud. 05/10/2017, dep.20/10/2017),  n. 24874

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 1499/2011 R.G. proposto da:

Fratelli C. s.a.s. di C.P. & C.,

C.P., M.A., S.R. e C.A.,

rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Tumminelli e Domenico

Angelini, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo

in Roma alla via Gavinana n. 4, per procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 114/18/09 depositata il 25 novembre 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 ottobre

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Letta la memoria depositata dai ricorrenti, che chiedono dichiararsi

estinto il giudizio per i soci e accogliersi il ricorso per la

società.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

Circa gli avvisi per maggior reddito d’impresa e partecipazione loro notificati in rettifica del valore di avviamento di un ramo d’azienda ceduto alla C. s.r.l., la Fratelli Cattaneo s.a.s. e i quattro soci ricorrono per cassazione avverso la conferma in appello del rigetto dell’impugnazione in primo grado.

Con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, i soci hanno depositato documentazione che vorrebbe attestare la definizione della lite a norma del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. L. n. 111 del 2011; tale documentazione non è stata tuttavia notificata alle altre parti, com’è invece onere della parte che chiede l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2 (Cass., sez. un., 23 settembre 2014, n. 19980, Rv. 632161).

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che entro sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza i ricorrenti notifichino mediante elenco alle altre parti il deposito dei documenti relativi al condono.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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