Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24874 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 09/10/2018), n.24874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17823-2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.V. S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PALUMBO n. 3, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/03/2017,

emessa sul procedimento iscritto al n. 31919/2015 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

il Ministero della Giustizia ricorre per cassazione, con quattro motivi, avverso l’ordinanza del tribunale di Roma in data 24-3-2017, corretta per errore materiale il 28-4-2017, notificata l’8-5-2017, resa nel procedimento di opposizione promosso dalla R.V. s.r.l., ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, nei confronti del decreto del pubblico ministero di liquidazione dei compensi per attività di custodia di corpi di reato costituiti da colli di abbigliamento;

la società resiste con controricorso;

il ministero ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

dall’esame degli atti risulta che in effetti l’avvocatura ricorrente ha rispettato la sequenza procedimentale richiesta da questa Corte ai fini della condizione di procedibilità: deposito di copia analogica del provvedimento notificato comprensivo della correzione, munita di attestazione di conformità fatta ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis(come convertito);

è opportuna la rimessione della causa in pubblica udienza, poichè di soluzione non manifesta in ordine, soprattutto, alla questione prospettata col quarto motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte dispone rimettersi la causa in pubblica udienza dinanzi alla prima sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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