Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24874 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 06/12/2016), n.24874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Q.G., V.M. e VE.Mi.,

elettivamente domiciliati in Roma, viale del Vignola n. 5, presso

l’avv. Livia Ranuzzi, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi

Quercia, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 44/8/09, depositata il 7 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

maggio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avvocato dello Stato Paolo Marchini per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, il quale ha concluso per il rigetto o, in subordine,

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Q.G., V.M. e Ve.Mi. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità di tre avvisi di accertamento emessi nei confronti dei contribuenti, soci della Quaranta s.r.l., a titolo di maggiori redditi diversi, relativamente agli anni 1998 (quanto a Q.G. e V.M.) e 1999 (quanto a Ve.Mi.), risultanti da movimentazioni bancarie riscontrate dalla Guardia di finanza, in sede di indagini di polizia giudiziaria, sui conti correnti intestati ai contribuenti medesimi.

Il giudice d’appello ha ritenuto, in sintesi e per quanto qui rileva, che: a) la Procura della Repubblica di Bari aveva autorizzato l’acquisizione di copia dei conti correnti bancari intrattenuti dalla società e dai soci e ne aveva poi autorizzato l’utilizzo ai fini fiscali ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3; b) gli avvisi impugnati risultano adeguatamente motivati, in quanto essi, pur se in forma sintetica ma sufficientemente chiara, contengono i fatti e gli elementi di contestazione e i documenti richiamati (p.v.c. della Guardia di finanza) non dovevano essere allegati poichè i contribuenti ne avevano già integrale e legale conoscenza; c) è infondata l’eccezione di violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto il processo verbale di constatazione dà atto dell’esito delle verifiche bancarie e i contribuenti non hanno fornito in modo adeguato la prova contraria richiesta dal Dd.P.R. n. 600 del 1973, art. 32; d) è analogamente infondata la doglianza di nullità degli accertamenti per inesistenza dei presupposti di fatto ed erroneità della determinazione del reddito, non avendo i contribuenti dato idonea prova del fatto che le movimentazioni sui conti riguardassero la propria sfera personale.

2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

3. Con nota depositata nell’ottobre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio introdotto da Ve.Mi., a seguito della regolare definizione della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 (convertito dalla L. n. 111 del 2011).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A seguito della predetta comunicazione di regolarità della definizione della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, deve essere preliminarmente dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti di Ve.Mi., con compensazione delle spese dell’intero processo.

2. Con il primo motivo, i ricorrenti Q.G. e V.M. denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice a quo ha omesso di pronunciarsi sulla censura di nullità degli avvisi di accertamento per essere stati emessi in assenza dell’autorizzazione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3, che era stata rilasciata soltanto nei confronti della Quaranta s.r.l. e non anche dei soci.

Col secondo motivo, la doglianza viene riproposta, in subordine, sotto il profilo della insufficienza della motivazione, in quanto dagli atti risultava che la predetta autorizzazione riguardava l’utilizzazione ai fini fiscali dei dati bancari riguardanti la società e non i soci.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, sia in tema di accertamento delle imposte sui redditi che dell’IVA, l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, richiesta, rispettivamente, dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63, comma 1, per la trasmissione, agli uffici delle imposte, di documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza che la sua mancanza, se può avere riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l’efficacia probatoria dei dati trasmessi, nè implica l’invalidità dell’atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi: e ciò vale, quindi, pure nel caso in cui l’attività di polizia giudiziaria riguardi soggetti diversi dal contribuente, anche considerato che la L. n. 413 del 1991, art. 18, eliminando dalle norme suddette le parole “nei confronti dell’imputato”, ha reso irrilevante la circostanza che l’indagine penale si sia svolta nei confronti del contribuente o di altro soggetto (tra le altre, Cass. nn. 9100 del 2001, 24967 del 2005, 2450 del 2007, 7279 del 2009).

3. Col terzo motivo è denunciata l’omessa pronuncia sulla censura relativa alla inesistenza dei presupposti di fatto degli avvisi impugnati, in violazione dell’art. 81 del T.U.I.R..

Con il quarto motivo, deducendo la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è censurata la sentenza nella parte in cui è stato escluso il difetto di motivazione degli atti impositivi.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili e, comunque, infondati.

Come detto in narrativa, il giudice d’appello ha affermato, con accertamento di fatto censurato in modo del tutto generico, che gli avvisi erano sufficientemente motivati, anche mediante rinvio al contenuto del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, conosciuto dai contribuenti in quanto ad essi ritualmente notificato.

Va aggiunto che il principio secondo cui le ragioni poste a base dell’atto impositivo segnano i confini del processo tributario, se preclude all’Ufficio finanziario di porre a base della propria pretesa ragioni diverse e modificare nel corso del giudizio la motivazione dell’atto, non esclude che il giudice, ove, in ipotesi, si trovi in presenza di un’errata indicazione della categoria reddituale nell’avviso di accertamento, possa pervenire ad una diversa qualificazione giuridica della fonte di produzione della ricchezza, in quanto ciò non incide sugli elementi costitutivi della pretesa fiscale e sugli elementi fattuali rilevanti ai fini dell’individuazione del presupposto impositivo (cfr., tra altre, Cass. n. 10585 del 2011).

4. Con la quinta censura è dedotta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 81 del T.U.I.R..

Si chiede di affermare il principio secondo cui “il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, non è norma che di per sè legittima l’accertamento a carico di qualunque soggetto che abbia intestato un conto corrente, ma è norma che, nell’ambito di un accertamento che abbia giustificazione in diverse norme (artt. 38 e 39 dello stesso D.P.R. e artt. 81 e 82 del T.U.I.R.), consente di accertare il reddito (o i ricavi) del contribuente, con agevolazione probatoria (inversione dell’onere della prova) in favore del Fisco soltanto con riferimento al quantum debeatur e non già con riferimento all’accertamento dell’an che deve trovare la sua giustificazione in altre norme”.

Col sesto motivo, infine, è denunciata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 2697 c.c..

Si chiede di affermare il principio secondo cui “in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quando la pretesa impositiva azionata sia fondata sulle presunzioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e si assoggettino ad imposizione i versamenti sui conti bancari non giustificati dal contribuente che non eserciti attività d’impresa o attività professionale, incombe sull’ufficio, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’esistenza di quei conti correnti e delle operazioni sospette su di essi rilevate, nonchè l’onere di indicare le norme di legge in base alle quali le entrate non giustificate possono qualificarsi come reddito non dichiarato dal titolare dei conti e gli elementi conoscitivi fondanti tale qualificazione reddituale”.

I motivi, che possono anch’essi essere esaminati congiuntamente per stretta connessione, sono infondati.

E’ sufficiente rilevare che nella fattispecie è pacifico che gli avvisi di accertamento sono stati emessi nei confronti della Q. e del V. in qualità, la prima, di amministratore unico della Quaranta s.r.l. e, il secondo, di socio della stessa. Era, quindi, pienamente operante la presunzione legale relativa posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, citato art. 32, comma 1, n. 2, che il giudice a quo ha ritenuto non superata dai ricorrenti.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti di Ve.Mi. e compensa le spese.

Rigetta il ricorso di Q.G. e V.M. e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 9000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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