Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24874 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 04/10/2019), n.24874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 946-2018 proposto da:

CANOTTIERI VIAREGGIO A.S.D. DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS, in persona

del Presidente legale rappresentante C.F.,

C.F. in proprio, domiciliati ope legis presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato MASSIMO

MAGGIORELLI, FRANCESCO COLETTA;

– ricorrente –

contro

H.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. G. BELLI 36,

presso lo studio dell’avvocato LUCA PARDINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato STEFANO VISCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1087/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/10/2017 R.G.N. 795/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato STEFANO VISCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice del lavoro di Lucca mediante ordinanza, resa all’esito della c.d. fase sommaria, accoglieva la domanda proposta da H.A. nei confronti della Associazione sportiva CANOTTIERI Viareggio e di C.F., quale presidente della stessa, dichiarando che tra le parti intercorreva un rapporto di lavoro subordinato dal primo settembre 2011, nonchè la nullità del licenziamento intimato alla lavoratrice in forma orale il 5 aprile 2013 con applicazione della tutela integrale L. n. 300 del 1970, ex art. 18 (l’attrice aveva anche impugnato, tra l’altro, per simulazione e/o illegittimità, “l’incarico per la promozione di sport dilettantistico/rapporto di co.co.co. di carattere amministrativo/gestionale” datato 2 gennaio 2012). L’anzidetta ordinanza veniva opposta dall’Associazione e dal C., per cui il giudice adito presso il Tribunale di Lucca a conclusione della fase di merito con sentenza n. 446 del 24 luglio 2017 rigettava l’opposizione, per l’effetto, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato vigente tra le parti all’epoca dell’intimato recesso, dichiarava la nullità del licenziamento. Condannava, quindi, gli opponenti, tra loro in solido, al reintegrare l’opposta nel posto di lavoro e a corrisponderle un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, pari a 1251,61 Euro, dal giorno del recesso sino all’effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonchè al rimborso delle spese di lite, all’uopo liquidate.

I soccombenti proponevano reclamo con atto del tre agosto 2017 avverso la sentenza. quindi deciso dalla Corte d’Appello di Firenze con la pronuncia n. 1087 in data 19 ottobre 2017, pubblicata il successivo 27 ottobre, mediante la quale, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, veniva dichiarato il diritto della H. al pagamento di un’indennità pari a 18.774,15 Euro, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro già decisa con la gravata sentenza, con la condanna inoltre dei reclamanti al pagamento della stessa oltre accessori come per legge, respinto per il resto reclamo e condannati i reclamanti al pagamento in favore della reclamata delle spese di lite, liquidate complessivamente nei valori medi ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile, in ragione di Euro 8066, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a..

Contro l’anzidetta pronuncia, comunicata via p.e.c. il 27 ottobre 2017, hanno proposto ricorso per cassazione l’Associazione Canottieri Viareggio a.s.d. di promozione sociale ONLUS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore C.F., nonchè lo stesso C.F. in proprio, come da atto del 22 dicembre 2017, affidato a cinque motivi, cui ha resistito la sig.ra H.A. mediante controricorso del 29 gennaio 2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente ha denunciato violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Premesso che elemento distintivo e fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è l’assoggettamento del lavoro il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, laddove solo qualora non sia possibile determinare con sicurezza l’esistenza o meno della subordinazione, soccorrono criteri suppletivi, quali la continuità del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la volontà delle parti, la Corte fiorentina, tuttavia, secondo i ricorrenti, aveva valutato sussistente il requisito della subordinazione non applicando correttamente i principi anzidetti, incorrendo quindi nella violazione e/o falsa applicazione del succitato art. 2094.

Infatti, non erano emersi dalla fase istruttoria prove circa l’assoggettamento al potere gerarchico, di direttivo e disciplinare del datore di lavoro, nè l’osservanza di un determinato orario, nemmeno la continuità della prestazione, neanche l’inserimento della stessa H. nell’organizzazione aziendale e soprattutto mancava la presenza di una organizzazione imprenditoriale. Non si era tenuto conto, infatti, che l’Associazione Canottieri Viareggio non svolgeva attività imprenditoriale, essendo appunto una mera associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, riconosciuta dal CONI, iscritta al registro provinciale regionale del volontariato ONLUS.

Non si era nemmeno tenuto conto che la signora H. era socia dell’associazione e che tale suo status avrebbe giustificato il compimento di un’attività a favore della medesima a titolo gratuito in funzione del rapporto sociale esistente e del particolare settore dove tale rapporto si era sviluppato, trattandosi di ONLUS operante nel settore sportivo dilettantistico. Pertanto, le prove della subordinazione nella specie avrebbero dovuto essere particolarmente rigorose, ciò che non emergeva dalla motivazione dell’impugnata sentenza di appello. La subordinazione, infatti, andava sempre provata dal soggetto che ne chiedeva l’accertamento, come pure affermato da Cassazione sezione lavoro n. 2728 in data 8 febbraio 2010.

Inoltre, i giudici di merito non avevano tenuto in alcun conto la sentenza del Tribunale di Lucca n. 650, pubblicata il 22 marzo 2016 e non impugnata, prodotta nel ricorso in opposizione all’originaria ordinanza pronunciata dal locale giudice del lavoro, sentenza emessa nella causa di opposizione a sanzione amministrativa, promossa dall’Associazione contro il Ministero delle Politiche Sociali – Direzione territoriale del Lavoro di Lucca (sanzione irrogata scaturita dall’ispezione richiesta dalla stessa H. al fine di far accertare l’esistenza del denunciato rapporto di lavoro), laddove era stata accolta l’opposizione, ritenendosi che tra le parti non si fosse costituito un rapporto di lavoro subordinato, come si evinceva dalla relativa motivazione all’uopo riportata. Nemmeno era stata considerata la particolare natura dell’Associazione, tenuto conto, con riferimento al dedotto rapporto contrattuale, che le particolari agevolazioni fiscali e contributive ex art. 67, comma 1, T.U.I.R. evidenziavano che la finalità perseguita dal legislatore era quella di realizzare un regime di favore a vantaggio delle associazioni sportive dilettantistiche, esentando dal pagamento dell’imposta della contribuzione quanto da queste corrisposto in forma di rimborsi forfettari o di compensi non solo agli atleti ma anche a tutti coloro che collaborassero con mansioni tecniche o anche gestionali al funzionamento della struttura riconosciuta dal CONI.

Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, con conseguente nullità dell’intero procedimento e delle sentenze di primo e secondo grado, non essendo stata pronunciata la prescritta decadenza (inefficacia dell’impugnazione se non seguita, entro il successivo termine di 180 giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione arbitrato…o 60 gg. dal rifiuto della conciliazione o dal mancato accordo).

La H. aveva impugnato l’asserito licenziamento orale mediante comunicazione in data 20 maggio 2013 e in seguito su richiesta della stessa era stata svolta la procedura di conciliazione monocratica presso l’Ispettorato del Lavoro di Lucca il 30 maggio 2013, ma con esito negativo. Il ricorso introduttivo del giudizio era stato poi depositato soltanto in data 23 ottobre 2013, quindi oltre il termine di decadenza di giorni 60 dal giorno del mancato accordo in sede di tentativo di conciliazione.

Ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32 le disposizioni di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dallo stesso art. 32, comma 1 “si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”. Ne derivava la nullità dell’intero procedimento e quindi anche delle due sentenze, essendo stato violato il termine di giorni 60 previsto a pena di decadenza, trattandosi di eccezione in senso lato, rilevabile di ufficio e supportata dalla documentazione prodotta in entrambi i gradi del giudizio, nonchè riproposta con il ricorso per cassazione.

Con il terzo motivo parte ricorrente ha censurato l’impugnata pronuncia per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Corte d’Appello fondato la propria decisione su prove giuridicamente inesistenti e per aver invertito l’onere della prova in relazione alla sussistenza del preteso licenziamento orale.

Richiamato il principio affermato da Cassazione sezione lavoro con ordinanza n. 21684 del 2011, parte ricorrente ha sostenuto che l’attrice non aveva fornito prova della sua estromissione del rapporto, essendosi limitata a sostenere che una non identificata segretaria dello studio C. le aveva riferito testualmente “Ha detto F. di non venire più”.

Nessuna prova era stata, dunque, fornita sul punto e anche se la H. avesse potuto dimostrare il proprio assunto, ciò non sarebbe stato sufficiente ad integrare la prova di un licenziamento orale, dal momento che il recesso verbale avrebbe dovuto esserle comunicato dal datore di lavoro medesimo, e non già da una segretaria dello studio professionale del presidente, organizzazione quest’ultima estranea agli interessi dell’Associazione Canottieri Viareggio ONLUS.

Pertanto, mancava del tutto la prova dell’estromissione, sicchè non poteva ritenersi onerato il preteso datore di lavoro di dimostrare che il rapporto si fosse interrotto per le dimissioni della lavoratrice, altrimenti si sarebbe determinata una illegittima inversione dell’onere della prova come ritenuto dalla citata giurisprudenza di merito. Comunque, attraverso la testimonianza della signora T., era stata fornita anche la prova delle dimissioni della lavoratrice, avendo la teste affermato di sapere che la dipendente era andata via perchè non ce la faceva più a svolgere i corsi, mentre la precedente affermazione di ignorare i motivi per cui era la H. era stata licenziata, affermazione che il giudice d’appello aveva tenuto in particolare considerazione, nel contesto della deposizione, risultava più come una forma dubitativa che una asserzione del menzionato licenziamento, altrimenti non sarebbe stato compatibile con il resto della risposta, nella parte in cui la stessa teste aveva dichiarato di sapere che la dipendente era andata via indicando il motivo.

Con la quarta doglianza è stata denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 38 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello ritenuto legittimato passivamente C.F. e la sua responsabilità solidale ai sensi del citato art. 38, comma 2. Infatti, era evidente che l’aver sottoscritto il contratto di lavoro e quindi provveduto ai pagamenti integravano attività ricollegabili alla carica di presidente dell’Associazione e, quindi, rapportate alla mera titolarità della rappresentanza della stessa, per cui non potevano determinare la responsabilità prevista dall’art. 38, comma 2.

La sottoscrizione del contratto riguardava soltanto le sue prerogative istituzionali di rappresentanza dell’Associazione e non poteva ritenersi un atto di gestione comportante la sua responsabilità personale. Nessuna prova era stata fornita sul fatto che il C. avesse compiuto atti di gestione del rapporto, in particolare con l’esercizio di poteri, direttive e controllo sulla prestazione dell’attività lavorativa. Ciò era tanto più vero, visto che i diritti vantati dalla H. derivavano dalla presunta trasformazione del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato, i quali nella denegata ipotesi di una loro conferma presupponevano, necessariamente, per attribuire la responsabilità al C., che fosse stata provata la diretta ingerenza di quest’ultimo attraverso poteri e direttive di controllo e mediante la diretta gestione del rapporto di lavoro.

Con il quinto motivo, infine, è stata lamentata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè dell’art. 115 codice di rito, avendo la Corte d’Appello fondato la propria decisione su prove giuridicamente inesistenti, nonchè mediante omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Secondo parte ricorrente, circa la quantificazione del danno, sia in riferimento al risarcimento previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori che di corresponsione dell’indennità sostitutiva della reintegrazione, art. 18, commi 2 e 3, i giudici di merito avevano considerato l’importo mensile di Euro 1251,61 quale retribuzione globale di fatto, indicato da parte ricorrente, ma contestato da quella convenuta. L’eccezione di contestazione dei relativi conteggi era stata proposta sia nella memoria di costituzione nel cosiddetto rito Fornero, sia nel ricorso in opposizione, sia nell’atto di appello (rectius, reclamo) a pag. 29, da parte dell’avv. Alessandro Caravano. A fronte di tali contestazioni i giudici di merito avevano preso per buona l’allegazione di parte ricorrente, sfornita di qualsiasi prova e non avevano in alcun modo motivato la decisione. Di conseguenza, risultavano violate le norme sopra indicate con riferimento all’onere della prova, nonchè la evidente completa omissione di motivazione circa la determinazione dell’importo della cosiddetta retribuzione globale di fatto, sulla quale era stato determinato il danno.

Tanto premesso, l’anzidetta impugnazione appare infondata, oltre che per certi versi inammissibile, alla stregua di quanto emergente dalla lettura della sentenza de qua, nella quale infatti si dava atto, tra l’altro, che delle quattro ragioni poste a sostegno del reclamo (difetto di legittimazione passiva del C. in proprio; insussistenza della ritenuta non corrispondenza tra quanto pattuito con il contratto stipulato dalle parti e le mansioni in concreto svolte; inesistenza del preteso recesso verbale, siccome non dimostrato; indebita ordinata reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, pur avendo costei già manifestato l’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra, laddove inoltre pure la misura della retribuzione globale di fatto mensile indicata nella impugnata sentenza era stata contestata, in quanto non motivata e non rapportata all’orario di lavoro osservato).

A sua volta, la sig.ra H. si era costituita, resistendo al reclamo e chiedendo di rigettarlo con la condanna dei reclamanti al pagamento in suo favore della somma di Euro 18.774,15 a titolo di indennità risarcitoria ex art. 18 citato, oltre alle retribuzioni maturate dal licenziamento orale sino alla data di esercizio dell’opzione, con vittoria delle spese di lite.

In base alle succitate difese, pertanto, ad avviso della Corte fiorentina, il reclamo era infondato.

Quanto alla legittimazione passiva del C., non poteva che confermarsi la decisione impugnata, trattandosi di associazione non riconosciuta, per cui era applicabile dell’art. 38 c.c., il comma 2, in forza del quale delle obbligazioni stesse rispondono anche e solidalmente le persone che hanno agito in nome per conto dell’associazione. Del resto, il C. aveva sottoscritto il contratto di lavoro e provvedeva ai pagamenti, come riferito dal teste T., dipendente dell’Associazione.

La Corte distrettuale ricordava, altresì, che il rapporto di collaborazione era stato regolato mediante un incarico per lo svolgimento di attività di insegnamento e di corsi di ginnastica nonchè di aerobica, con la qualifica di istruttrice, nell’ambito di un rapporto sportivo dilettantistico ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. M, come integrato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, e che il contratto aveva la durata predeterminata dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre dello stesso anno, con proroga tacita di un anno. In nessun modo era stato allegato, nè dimostrato, che la H. fosse in possesso di conoscenze e di titoli necessari per lo svolgimento di tali attività sportive. Al contrario, l’ampia istruttoria aveva confermato che ella veniva utilizzata principalmente come addetta alle pulizie ed inoltre come jolly, ossia per dare una mano laddove ve ne era bisogno (richiamando le testimonianze rese da R.C., T.S., A.F., D.S.E., P.M. e D.T.P.). Del tutto coerentemente con l’esito dell’istruttoria, pertanto, il Tribunale aveva ritenuto che non vi fosse alcuna corrispondenza tra il contratto di collaborazione sportiva, stipulato dalle parti, oltretutto a distanza di un anno dall’inizio del rapporto, e le mansioni concretamente svolte dalla lavoratrice. Correttamente, quindi, il giudice adito aveva affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in mancanza di una prova contraria da parte datoriale e tenuto conto anche del fatto che la promiscuità dei compiti, come emersa dalla prova testimoniale, certamente rendeva necessarie costante direttive circa le mansioni da svolgere, il tutto incompatibile con una collaborazione di tipo autonomo. Inoltre, nella vigenza del D.Lgs. n. 276 del 2003, le collaborazioni coordinate e continuative, però non riconducibili ad uno specifico progetto, andavano qualificate, con presunzione assoluta, come rapporti di lavoro subordinato, senza possibilità per il datore di lavoro di dimostrare il carattere autonomo della collaborazione, allo scopo richiamandosi la pronuncia di Cassazione n. 1744 del 2017.

Quanto alle modalità di cessazione del rapporto, i reclamanti avevano contestato la gravata decisione, per non aver ritenuto attendibile la dichiarazione sul punto resa dalla teste T., secondo la quale la lavoratrice era andata via perchè non riusciva più a svolgere i corsi. Tuttavia, la Corte osservava che la teste si era così testualmente espressa: “Non so perchè la ricorrente è stata licenziata, so che è andata via perchè non ce la faceva più a svolgere i corsi”. Dunque, la teste aveva confermato che la H. era stata licenziata, precisando quale fosse secondo lei la causa di licenziamento, peraltro avendo la stessa negato che la dipendente tenesse corsi da sola. Non era stato dimostrato, quindi, che il rapporto fosse cessato per decisione della lavoratrice, essendo anzi emersa una prova a conferma della tesi del recesso.

Quanto, poi, all’ordine di reintegra, contenuto nella sentenza impugnata, la Corte territoriale teneva conto del fatto che la H. aveva optato in data 9 agosto 2016 per il pagamento delle 15 mensilità previste dal cit. art. 18, sicchè la decisione andava modificata sul punto, come richiesto peraltro anche dalla stessa reclamata.

Tanto premesso, gli anzidetti accertamenti fattuali, peraltro adeguatamente motivati, sono incensurabili in questa sede di legittimità, tanto più poi che nella specie ratione temporis opera la preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c., per effetto della c.d. doppia (in effetti tripla decisione, in questo caso) conforme, di cui ai provvedimenti resi dai precedenti giudici di merito, per giunta già all’esito della fase sommaria con l’ordinanza la cui opposizione veniva rigettata con successiva conferma anche in sede di reclamo, laddove, invero, a parte la quaestio juris dell’opzione dell’indennizzo, in luogo della reintegra, che come tale non rileva ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo vigente, a seguito della novella introdotta sul punto dal legislatore del 2012), da parte ricorrente non sono state dedotte diversità tra le ricostruzioni della vicenda di cui è causa in fatto operate dai giudici di merito (nella fase sommaria, in sede di opposizione e poi di reclamo). In proposito basti, quindi, richiamare il principio di diritto (cfr. Cass. lav. sentenza n. 23021 del 29/10/2014), secondo cui la disciplina speciale prevista dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 58, concernente il reclamo avverso la sentenza che decide sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 va integrata con quella dell’appello nel rito del lavoro. Ne consegue l’applicabilità, nel giudizio di cassazione, oltre che dell’art. 348 ter c.p.c., i commi 3 e 4 anche il comma 5, il quale prevede che la disposizione di cui al precedente comma 4 – ossia l’esclusione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 dal catalogo di quelli deducibili a norma delle altre ipotesi contemplate dallo stesso art. 360, comma 1 – si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (cosiddetta “doppia conforme” – v. parimenti, tra le altre, Cass. lav. n. 22142 del 29/10/2015). Per completezza, inoltre, va appena osservato come nella specie la surriferita motivazione dell’impugnata sentenza n. 1087/17 (r.g. 795 dell’anno 2017) risulti più che sufficiente sotto il profilo del c.d. minimo costituzionale (per il quale si rinvia a Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014 e successiva conforme giurisprudenza di legittimità).

Orbene, quanto all’inammissibilità di ogni cesura di parte ricorrente ex art. 360 c.p.c., n. 5 ovvero per vizio di motivazione (quest’ultimo ritualmente denunciabile, quale error in procedendo, per violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 relative disp. att., previa completa e specifica allegazione ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, e comunque univocamente in termini di nullità, cfr. Cass. civ. VI sez. – 3, ordinanza n. 22598 del 25/09/2018), il primo motivo di ricorso deve disattendersi anche per quanto concerne la asserita errata applicazione dell’art. 2094 c.c., tenuto conto degli anzidetti accertamenti correttamente operati dalla Corte di Appello, a nulla perciò rilevando le contrarie asserzioni di parte ricorrente, le quali per giunta hanno omesso ogni confutazione riguardo all’argomento del rilevato difetto di alcun preciso progetto riferito alla collaborazione formalizzata poi da parte convenuta a decorrere dal gennaio 2012. Invero, va ricordato in proposito il principio di diritto, già affermato in sede di legittimità e condiviso da questo collegio, secondo cui (cfr. in part. Cass. lav. sentenza n. 17127 del 18/05 – 17/08/2016), in tema di lavoro a progetto, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (in senso analogo v. anche Cass. lav. n. 12820 del 21/06/2016: il regime sanzionatorio articolato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto “ope legis”, restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti. V. inoltre Cass. lav. n. 16344 del 4/8/2016, secondo cui la L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 24, di interpretazione autentica del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, non ha, in base ai criteri di cui all’art. 12 preleggi e del successivo comma 25 della norma, portata retroattiva ma, pur avendo ad oggetto l’interpretazione di una norma preesistente, dispone soltanto per fattispecie concrete ancora da realizzarsi). Analoghe considerazioni, inoltre, si trovano espresse nella ordinanza n. 11429 del 22/02 – 10/05/2017 di questa Corte, con ulteriori richiami giurisprudenziali in senso conforme, laddove per di più è stato osservato come la normativa in esame non induca dubbi di legittimità costituzionale, al riguardo citando la sentenza della Consulta n. 399/2008.

Inammissibili, ancora, appaiono anche le ulteriori doglianze mosse con il primo motivo, trattandosi di questioni nuove, che non trovano riscontro nella sentenza qui impugnata e che nemmeno risultano essere state proposte in sede di reclamo, visto che il ricorso per cassazione nulla precisa al riguardo, contrariamente quindi agli oneri di allegazione, occorrenti soprattutto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, tenuto conto specialmente che il ricorso ha omesso di riprodurre i motivi addotti a sostegno del reclamo. Nè, per converso, la sentenza qui impugnata, che pure ha individuato i suddetti quattro motivi di gravame, ha fatto cenno al suddetto contenzioso amministrativo di cui alla sentenza n. 650/16, asseritamente depositata con il ricorso in opposizione, poi richiamata pag. 25 dell’atto di appello, quindi nuovamente depositata come doc. 4 in calce al ricorso per cassazione. Ed invero, integrando il reclamo de quo un mezzo d’impugnazione, ancorchè secondo lo speciale rito c.d. Fornero, valgono i relativi principi in tema di appello, circa i limitati effetti devolutivi di tale rimedio, quale revisio prioris instantiae, che non dà luogo perciò ad un novum judicium, sicchè il giudice dell’impugnazione è investito delle sole questioni specificamente individuate dalla parte con pertinenti e rituali argomentazioni, idonee a confutare le rationes decidendi della decisione impugnata, sicchè il mero deposito di documentazione unitamente all’atto d’appello, ovvero nella specie del reclamo, non soddisfa i menzionati indispensabili requisiti. D’altro canto, l’anzidetta sentenza n. 650/2016 riguarda sanzioni amministrative ex L. n. 689 del 1981, nel cui giudizio ovviamente è rimasta del tutto estranea la lavoratrice, parte privata, che invece ha azionato le sue pretese di natura privatistica mediante apposito e separato contenzioso, definito quindi con la pronuncia di merito qui impugnata, previa rituale instaurazione del contraddittorio tra le parti direttamente interessate alla lite e con l’espletamento degli ammessi mezzi istruttori, perciò a cognizione piena, di guisa che non assume alcuna rilevanza in questo separato processo la menzionata vertenza amministrativa, per giunta neppure illustrata in modo autosufficiente, soprattutto per omessa trascrizione dei relativi atti, quanto meno nelle loro parti fondamentali, ai sensi del cit. art. 366, n. 6, laddove il mero deposito della documentazione ex art. 369 c.p.c. è funzionale ad esigenze probatorie e di conseguente verifica, da parte del giudice di legittimità, subordinatamente tuttavia alla rigorosa preliminare osservanza di completi oneri di allegazione, secondo il dettato di cui allo stesso art. 366, comma 1 imposto espressamente a pena d’inammissibilità, sanzione del resto diversa dall’improcedibilità comminata dalla successiva e distinta prescrizione di cui all’art. 369, comma 2 (interpretazione letterale e sistematica delle due norme, evidentemente rispondenti a diverse rationes legis).

Il secondo motivo di ricorso, inoltre, è anch’esso inammissibile ed infondato, perchè introduce una questione che non risulta esser stata dedotta in sede di reclamo da parte impugnante ed in quanto inconferente rispetto all’oralità del licenziamento accertata in sede di merito, di guisa trattandosi di recesso verbale, viene a mancare lo stesso presupposto fattuale, ossia la forma scritta attraverso la quale viene manifestata la volontà datoriale di scioglimento del rapporto contrattuale (cfr. Cass. lav., ordinanza n. 523 del 11/01/2019: l’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all’impugnazione stragiudiziale, anche a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 alla L. n. 604 del 1966, art. 6 mancando l’atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza. Conformi Cass. VI – L ordinanza n. 25561 del 12/10/2018, nonchè sez. lav. sent. n. 22825 del 09/11/2015, la quale in motivazione ha condivisibilmente osservato: “vanno applicati i principi già espressi da questa Corte secondo cui il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente e come tale, da un lato, non richiede un’impugnazione nel termine di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6 e, dall’altro, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio (Cass., 29 novembre 1996, n. 10697). Tale opzione ermeneutica va mantenuta ferma anche a seguito della riforma della L. 15 luglio 1966, n. 604, citato art. 6 per effetto della L. n. 183 del 2010, art. 32 il quale fissa il dies a quo del termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento “in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anche se in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale…”. Ne consegue che, in caso di licenziamento orale, mancando l’atto scritto da cui il legislatore del 2010, con espressa previsione, fa decorrere il termine di decadenza, il lavoratore può agire per far valere l’inefficacia del licenziamento senza l’onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso”.

Inoltre, la succitata ordinanza n. 523/19 in data 13/11/2018 – 11/01/2019 molto bene ha ricordato i principi vigenti in materia, tra cui pure l’eccezione in senso stretto circa la decadenza L. n. 604 del 1966, ex art. 6: “…come più volte affermato da questa Corte, il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dalla L. n. 604 del 1966, art. 6 si applica all’impugnazione di ogni licenziamento per ragioni riconducibili nell’ambito della disciplina dettata dalla stessa L. n. 604 del 1966 e dalla L.n. 300 del 1970, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dalla citata L. del 1966, art. 2; in tali ultimi casi, infatti, essendo il licenziamento inefficace (“tamquam non esser), siccome nullo per difetto di un requisito “ad substantiam”, l’unico termine che il lavoratore che intenda agire per far valere tale inefficacia è tenuto a rispettare è quello prescrizionale, (Cass., 1757 del 1999); 18. si è precisato che l’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche alla L. n. 604 del 1966, art. 6 apportate dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 all’impugnazione R.G. n. 25063/2015 stragiudiziale, mancando l’atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza (Cass. n. 22825 del 2015); 19. costituisce orientamento consolidato quello secondo cui, a norma dell’art. 2969 c.c., la decadenza prevista dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 – che impone al lavoratore l’onere dell’impugnativa del licenziamento entro il termine di sessanta giorni – non può essere rilevata d’ufficio, attenendo ad un diritto disponibile, ma necessita di un’eccezione (in senso stretto), che, nel rito del lavoro, deve essere proposta, dalla parte convenuta nella memoria di costituzione (Cass. 19405 del 2011); 20. l’eccezione di decadenza, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi sui fatti allegati e provati dalla parte, quand’anche suscettibili di diversa qualificazione ad opera del giudice (cfr. Cass. n. 281 del 2017; in materia di eccezione di prescrizione, Cass. n. 15991 del 2018; Cass. n. 16326 del 2009); 21. nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto provato, in via presuntiva, il licenziamento intimato dal Gruppo —, rilevando come il predetto fosse stato assunto dal 11.10.12 alle dipendenze della —- per effetto della clausola sociale di cui all’art. 4 c.c.n.l. Multiservizi che “come è noto, comporta la risoluzione dei rapporti di lavoro da parte dell’impresa cedente e l’assunzione ex novo da parte dell’impresa subentrante”; 22. la Corte d’appello ha, tuttavia, errato nella individuazione dei fatti costitutivi dell’eccezione di decadenza, sollevata ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 e quindi nel ritenere assolto il relativo onere di prova gravante sulla società; 23. gli elementi costitutivi della decadenza eccepita dalla società in relazione alla L. n. 604 del 1966, citato art. 6, devono essere individuati nel licenziamento quale atto negoziale recettizio avente forma scritta, essendo pacifico, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che, ad esempio, un licenziamento intimato in forma verbale non sia idoneo a far decorrere il termine di decadenza di cui si discute e quindi non possa essere posto a fondamento dell’eccezione accolta nella sentenza impugnata; 24. la Corte di merito ha considerato fatto costitutivo dell’eccezione di decadenza il licenziamento desunto logicamente dalla cessazione di fatto del rapporto di lavoro, anzichè il licenziamento quale atto scritto di recesso recapitato al destinatario; ha, di conseguenza, ritenuto assolto l’onere di prova facente capo alla società datoriale pur in mancanza di un atto scritto di licenziamento, quale elemento necessario ai fini del decorso del termine di decadenza; 25. le considerazioni svolte portano a ritenere fondata la censura mossa col terzo motivo di ricorso, risultando assorbiti tutti i residui motivi, logicamente subordinati al motivo accolto; 26. la sentenza deve pertanto essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di —-, affinchè provveda ad un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di diritto sopra richiamati,…”).

Nel caso di specie, quindi, non risulta inoltre, nemmeno come, dove e quando in sede di merito sia stata tempestivamente opposta l’eccezione di decadenza di cui al secondo motivo di ricorso, che comporta, quandanche in ipotesi fondata, evidentemente anche ulteriori accertamenti di fatto, sicchè anche per la novità della questione, la censura di cui al secondo motivo si appalesa radicalmente inammissibile, trattandosi per giunta come visto di eccezione, perciò neanche rilevabile di ufficio dal giudice contrariamente alle vaghe asserzioni sul punto di parte ricorrente, che, evidentemente, non considera l’inefficacia del licenziamento orale, così come accertato dai giudici di merito, di guisa che a rigore nemmeno è possibile parlare di nullità del recesso verbalmente intimato, quanto di inesistenza giuridica dello stesso (la L. n. 183 del 2010, art. 32 invero, nel richiamare la L. n. 604, art. 6 come modificato dal medesimo art. 32, comma 1 si riferisce a tutti i casi di invalidità del licenziamento, invalidità dunque ben diversa dalla inesistenza del recesso orale, perciò improduttiva di effetti giuridici. Del resto, la disciplina così come testualmente dettata dall’art. 6 (secondo la formulazione in vigore dal 18-07-2012: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso – comma 1.

L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. – comma 2) è chiaramente nel senso che tutti i termini contemplati sia dal primo che da comma 2, tra loro evidentemente connessi (per cui tra l’altro il regolamento previsto dal comma 2 non opera se manchi il presupposto di cui al comma 1, ossia la forma scritta del recesso, ovvero dei suoi motivi), sono evidentemente fissati dalla legge a pena di decadenza, di guisa che inoltre vale la regola base della non rilevabilità di ufficio ai sensi dell’art. 2969 c.c..

(La decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d’improponibilità dell’azione), donde l’esigenza di apposita, rituale e tempestiva eccezione di parte. A parte, poi, la rilevata novità della questione, che rende anche sotto tale profilo inammissibile la doglianza (v. Cass. II civ. n. 14477 del 06/06/2018, secondo cui nel giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il “thema decidendum” ed implichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Tale principio va applicato pure in caso di diritti assoluti, benchè questi appartengano alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati. In senso analogo Cass. I civ. n. 25319 del 25/10/2017: nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Conformi: Cass. n. 17041 del 2013 nonchè n. 20712 del 13/08/2018.

Cass. II civ. n. 20694 del 09/08/2018: in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio. Conforme Cass. n. 15430 del 2018.

Cass. I civ. n. 5809 del 12/06/1999: i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del “thema decidendum” del giudizio di merito, non essendo consentito proporre questioni nuove fondate su elementi di fatto diversi da quelli fatti valere nella predetta fase).

Va, quindi, ancora disatteso il terzo motivo, poichè nella specie non vi è stata alcuna indebita inversione dell’onere probatorio, con conseguente violazione dell’art. 2697 c.c., essendosi i giudici di merito limitati, nell’ambito delle loro precipue ed esclusive attribuzioni, ad apprezzare con adeguate e non illogiche argomentazioni, le acquisite risultanze istruttorie, senza peraltro pretermettere l’esame di alcun dato fattuale rilevante e decisivo, indipendentemente quindi dalla eventuale carenza imputabile alle parti interessate, nel senso di accertare il licenziamento, in forma orale, della lavoratrice istante, escludendo quindi le dimissioni da parte della stessa. Di conseguenza, la censura di cui al terzo motivo esorbita dai rigorosi limiti della critica c.d. vincolata, consentiti in questa sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c..

Nemmeno appare fondato il quarto motivo di ricorso, atteso che sul punto i giudici di merito non si sono limitati a ritenere obbligato in via solidale il C. per il solo fatto di risultare costui rappresentante dell’Associazione, avendo invece accertato in fatto, con riferimento alla previsione di cui all’art. 38 c.c., comma 2 che egli rispondeva, in solido, delle obbligazioni contratte nei confronti della H. per aver nello specifico rapporto contrattuale agito in nome e per conto della stessa Associazione, avendo comunque sottoscritto il menzionato contratto di collaborazione nonchè provveduto ai relativi pagamenti. In tal senso, ferma ed insindacabile qui la ricostruzione fattuale, del tutto corretta appare l’anzidetta applicazione del cit. art. 38 (cfr. infatti Cass. III civ. n. 455 del 12/01/2005, secondo cui la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta – collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa, concretantesi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi – non è riferibile, neppure in parte, ad un’obbligazione propria dell’associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, di talchè detta obbligazione è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilabili alla fideiussione. Ne consegue che tale responsabilità grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, attesa l’esigenza di tutela dei terzi che, nell’instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello che aveva in origine contratto l’obbligazione. Conforme Cass. III civ. n. 28417 del 28/11/2008. Similmente, cfr. altresì Cass. III civ. n. 25748 del 24/10/2008, secondo cui la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilabili alla fideiussione; ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente. In senso analogo v. anche Cass. lav. n. 1657 del 26/02/1985, secondo cui inoltre l’accertamento del giudice del merito in ordine all’avvenuto svolgimento di una siffatta attività negoziale – relativa, nella specie ivi esaminata, alla stipulazione ed allo svolgimento di vari rapporti di lavoro – è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi. V. in senso analogo pure Cass. lav. n. 13946 del 27/12/1991, secondo cui, di conseguenza, non è configurabile responsabilità ex art. 38 c.c. del rappresentante dell’associazione in ordine agli obblighi contributivi relativi a rapporti di lavoro dei dipendenti della medesima ove tali rapporti – secondo l’accertamento del giudice del merito, che è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi – non siano stati instaurati – mediante stipulazione dei relativi contratti – dal rappresentante predetto, non valendo peraltro a fondare la responsabilità del medesimo la circostanza che questi abbia denunziato all’ente previdenziale le assunzioni – non realizzate da lui – degli indicati lavoratori).

Infine, appare inammissibile la quinta doglianza mossa dai ricorrenti, dovendo in primo luogo richiamarsi quanto sopra osservato circa l’inconferente riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 (v. la doppia, in effetti nella specie tripla, conforme ostativa ex art. 348 ter c.p.c., u.c.) e art. 2697 c.c. (norma che regola gli oneri probatori, nella specie non risultante violata, avendo essendosi i giudici di merito limitati a valutare, apprezzandone il contenuto, le risultanze processuali, comunque in atti acquisite (v. tra le altre Cass. V civ. n. 739 del 19/01/2010: il principio relativo all’onere della prova, di cui all’art. 2697 c.c., non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poichè nel vigente ordinamento processuale, anche tributario, vale il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro. In senso analogo Cass. III civ. n. 8951 del 18/04/2006, secondo cui nel vigente ordinamento processuale, per il principio di acquisizione, le risultanze istruttorie comunque ottenute, quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si sono formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice. Invero, il principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. non comporta che la prova dei fatti costitutivi della domanda debba desumersi unicamente da quanto dimostrato dalla parte onerata, senza potersi utilizzare altri elementi acquisiti al processo, poichè esso assolve alla limitata funzione di individuare la parte che deve risentire delle conseguenze del mancato raggiungimento della prova dei fatti della cui prova è gravata. Conformi, tra le varie, Cass. III civ. n. 10847 in data 11/05/2007. Parimenti, Cass. III civ. n. 362 del 10/02/1972, sebbene più risalente, secondo cui se è vero che, ai sensi dell’art. 2697 c.c. ciascuna delle parti ha l’onere di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, tuttavia tale principio non è operante ai fini della decisione della causa quando il giudice può desumere il proprio convincimento sulla verità dei fatti stessi dagli elementi probatori già acquisiti al processo e da chiunque forniti. Conforme Cass. n. 3941 del 1969). Quanto, poi, alla pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c., anche sotto tale aspetto il ricorso risulta carente in termini di autosufficienza, specialmente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, avendo omesso di riprodurre compiutamente gli atti processuali da cui poter desumere le contestazioni di parte convenuta in ordine alle pretese creditorie vantate dall’attrice, per contro soltanto vagamente prospettate (manca soprattutto la completa allegazione di motivi di reclamo al riguardo dedotti sul punto, nè peraltro aliunde desumibili dalla elencazione delle quattro doglianze menzionate a pagina 2 della sentenza qui impugnata, laddove in particolare sub. n. 4) laddove genericamente si accenna al fatto che i reclamanti avevano anche lamentato la quantificazione della retribuzione globale di fatto indicata nella gravata sentenza “in quanto non motivata e non rapportata all’orario di lavoro della H.”).

Atteso, dunque, l’esito negativo dell’impugnazione qui proposta, la parte rimasta soccombente va condannata alle relative spese, risultando peraltro anche i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore della controricorrente in complessivi Euro =4000,00= per compensi professionali ed in Euro =200,00= per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in relazione a questo giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuti per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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