Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24873 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.20/10/2017),  n. 24873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6691-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 12/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 25/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO CORBO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza depositata in data 25 gennaio 2011, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, accogliendo l’appello proposto da Equitalia Polis s.p.a., e riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario e l’applicazione in favore dell’appellante della sanatoria di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 426 e 426-bis, e succ. modif. a fronte della intimazione di pagamento per 10.956,28 Euro dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Caserta, nei confronti di Equitalia Polis in relazione alla responsabilità per l’annullamento di una serie di cartelle di pagamento, caducate perchè notificate oltre il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, L. n. 156 del 2005, ex art. 5-bis, lett. c).

La sentenza di primo grado aveva dichiarato il difetto di giurisdizione osservando che oggetto del giudizio è la pretesa risarcitoria avanzata dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle inadempienze contestate alla Gest Line s.p.a., quale concessionario del servizio di riscossione, per la tardiva notifica delle cartelle di pagamento e che, quindi, si trattava di questione rientrante nelle attribuzioni della Corte dei Conti.

La sentenza di appello ha escluso la giurisdizione della Corte dei Conti sul rilievo che l’agente per la riscossione non è un soggetto composto da pubblici dipendenti; ha inoltre osservato che l’Ufficio finanziario non ha contestato validità, efficacia ed applicazione nella fattispecie in esame della sanatoria di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 426 e 426-bis, e succ. modif.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale indicata in epigrafe l’Avvocatura generale dello Stato, per conto dell’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo.

Con il motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), avendo riguardo al difetto di giurisdizione del giudice tributario.

Si deduce che l’atto di messa in mora non rientra nell’ambito della giurisdizione tributaria, perchè attiene al rapporto tra delegante e delegato e non tra ente impositore e contribuente, secondo la disciplina stabilita dal D.Lgs. n. 112 del 1999, e quindi non verte in materia di tributi. Di conseguenza, avendo riguardo al petitum sostanziale, e quindi all’oggetto della domanda e del processo, relativo al rapporto tra l’ente impositore ed il suo agente contabile in ragione del provvedimento di concessione, la giurisdizione dovrebbe essere quella della Corte dei Conti. Una conferma di questa conclusione deriva dal fatto che l’intimazione di pagamento deriva dalle disfunzioni dell’attività di notificazione, di esclusiva competenza esattoriale, e non dal tributo, e, quindi, pone un problema di ristoro del danno erariale.

Si rileva, poi, che la sanatoria di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 426 e 426-bis e succ. modif., riguarda solo l’aspetto amministrativo, ma non la responsabilità per il buon esito di una pratica, e che della sanatoria l’Ufficio finanziario non era stato notiziato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione sollevata nel ricorso deve essere rimessa alle Sezioni Unite.

2. A norma dell’art. 374 c.p.c., le questioni di giurisdizione sono attribuite alla cognizione delle Sezioni Unite, salvo che le stesse si siano già pronunciate in argomento.

2.1. La questione in esame attiene alla individuazione dell’organizzazione giurisdizionale cui spetta la decisione sulla domanda proposta dal concessionario del servizio di riscossione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per invocare l’applicazione della sanatoria di cui alla L. n. 311 del 2004 e succ. modif. e far caducare l’intimazione di pagamento di somme richieste in ragione di lamentate inadempienze nel compimento di attività relative al rapporto di concessione.

Secondo la sentenza impugnata, la giurisdizione è del giudice tributario, perchè “l’Agente per la Riscossione non è un soggetto composto da pubblici dipendenti” e, quindi, “non può, comprensivamente, essere coinvolto in un giudizio di danni all’Erario di fronte alla Corte dei Conti”; si rileva, inoltre, che l’agente per la riscossione si era avvalso della sanatoria di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 426 e ss., e succ. modif., e che, con riferimento alla validità della stessa, non era stata proposta alcuna contestazione.

Secondo il ricorrente, e la sentenza di primo grado, invece, la controversia deve ritenersi sottoposta alla cognizione della Corte dei Conti, perchè ha ad oggetto un lamentato inadempimento imputabile alla società concessionaria quale agente contabile; il ricorrente, anzi, sottolinea che il rapporto tra agente contabile ed ente impositore si fonda sul rapporto di concessione, e che la pretesa risarcitoria riguarda disfunzioni relative alle attività di notificazione, e non ai tributi dovuti.

2.2. Diverse pronunce delle Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione della Corte dei Conti sull’azione di danno erariale proposta da un ente pubblico nei confronti del concessionario della riscossione di tributi, pur se trattasi di soggetto di natura privatistica (cfr., in particolare: Sez. U, n. 7663 del 24/03/2017, Rv. 643343/01, relativamente all’azione esperita da un comune nei confronti degli amministratori di una società concessionaria del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità per omesso versamento dei relativi introiti; Sez. U, n. 13330 del 01/06/2010, Rv. 613290/01, con riguardo all’azione esercitata nei confronti della società Lottomatica s.p.a. quale concessionaria del servizio di riscossione per il prelievo erariale unico relativo a giochi e scommesse; Sez. U, n. 8409 del 01/04/2008, Rv. 602405/01, in ordine alla azione promossa nei confronti di una banca delegata alla riscossione delle imposte per inosservanza dei termini previsti dalle disposizioni ministeriali per inviare al competente ufficio del Ministero dell’Economia i dati inerenti ai versamenti effettuati dai contribuenti).

Non del tutto sovrapponibile, però, è la questione se spetti alla giurisdizione della Corte dei Conti l’azione proposta dal concessionario per paralizzare la pretesa avanzata extra-giudiziariamente nei suoi confronti dall’Amministrazione finanziaria mediante notifica dell’intimazione a pagare gli importi corrispondenti a somme non riscosse per lamentate inadempienze, e a fondamento della domanda si invochi la cessazione della materia del contendere per adesione alla sanatoria di cui alla L. n. 311 del 2004 e succ. modif.

PQM

Rimette la causa al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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