Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24873 del 06/12/2016

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 06/12/2016), n.24873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16517/2009 proposto da:

KYOCERA MITA ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alessandro III n. 6,

presso l’avv. Felice Laudadio, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 37/20/08, depositata il 16 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

maggio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

uditi l’avv. Felice Laudadio per la ricorrente e l’avvocato dello

Stato Paolo Marchini per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Kyocera Mita Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità del provvedimento di diniego del diritto della contribuente al rimborso di quanto versato – dall’ottobre 2000 al gennaio 2002 – a titolo di ritenute d’acconto su interessi per dilazioni di pagamento, concernenti forniture commerciali effettuate da aziende, residenti all’estero, appartenenti allo stesso gruppo e prive di stabile organizzazione in Italia.

Il giudice d’appello, premesso che, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2 (nel testo applicabile ratione temporis), gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i relativi crediti e, quindi, nella fattispecie, vanno qualificati redditi d’impresa (e non di capitale), ha ritenuto che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 5 (come sostituito dal D.Lgs. n. 461 del 1997, art. 12) prevede – al pari del testo previgente, al di là della diversa formulazione – l’assoggettamento a ritenuta a titolo d’imposta della corresponsione di interessi per dilazione di pagamento a favore di soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia.

2. l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

3. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 20 e 41.

Con la seconda censura deduce la violazione del citato D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 20,41,55 e 112, nonchè “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26”.

Sostiene, in sintesi, che il D.P.R. n. 600 del 1973, menzionato art. 26, ha natura di fonte regolatrice del procedimento di imposizione dei redditi prodotti all’estero da soggetti non residenti, mentre la disciplina sostanziale dei presupposti di tale imposizione va rinvenuta nelle indicate norme del D.P.R. n. 917 del 1986 (che avrebbero tacitamente abrogato l’art. 26 cit.), e chiede, in conclusione, che questa Corte affermi che gli interessi in esame “assumono natura di redditi d’impresa e – come tali, in base all’art. 20 T.U.I.R. – non sono assoggettati a imposizione nel territorio dello Stato per inesistenza dei presupposti normativi, non avendo il soggetto che li percepisce nè la residenza nè stabile organizzazione aziendale”.

1.2. I motivi, da esaminare congiuntamente per stretta connessione, sono infondati.

Deve, infatti, essere ribadito il principio secondo il quale, in tema di imposte sui redditi, la corresponsione di interessi per dilazione di pagamento, effettuata in favore di soggetto non residente nel territorio dello Stato e privo di stabile organizzazione in Italia, va assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 5, in base al quale – sia nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 461 del 1997 (qui applicabile), sia in quello previgente – tale ritenuta va operata anche sugli interessi che, come quelli in esame, costituiscono reddito di impresa. Non rilevano, in contrario, nè il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2 (come modificato dal D.L. n. 557 del 1993, art. 1,convertito dalla L. n. 133 del 1994) – là dove prevede che “gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati” -, nè l’art. 20, comma 1, lett. e), del medesimo T.U.I.R. – secondo il quale, ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato “i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni” -: l’art. 112, comma 1, dello stesso T.U.I.R. sancisce, infatti, il principio che i redditi delle persone giuridiche non residenti assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva si sottraggono, come per ogni altra categoria di soggetti, alla regola secondo cui sono imponibili in Italia unicamente i redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato (Cass. n. 18314 del 2004; cfr. già Cass. nn. 1185 del 2001 e 6541 del 2004).

2. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 11 Cost., della L. n. 112 del 1974 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati), del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 75, dell’art. 128 del T.U.I.R. e delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito stipulate dall’Italia con i Paesi Bassi, il Giappone e la Germania.

Premesso che queste Convenzioni, prevalenti sulle norme interne, “impediscono la tassazione sotto forma di ritenuta su interessi derivanti da rapporti di fornitura commerciale con soggetti esteri residenti negli anzidetti Paesi e privi di stabile organizzazione in Italia”, chiede che questa Corte dichiari “l’inapplicabilità della ritenuta sulla corresponsione di interessi per dilazione di pagamento in ambito di forniture commerciali, in applicazione del principio che vieta la doppia imposizione sancito negli atti convenzionali richiamati”.

Il motivo è inammissibile, sia perchè il quesito si rivela generico ed astratto, come tale non rispondente ai requisiti prescritti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dall’art. 366 bis c.p.c., sia per novità della questione, la quale non risulta – nè è stato addotto il contrario – proposta nei gradi di merito e il cui esame richiede accertamenti di fatto preclusi in questa sede.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro. 5500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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