Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24873 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24873 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

processo ai sensi
della legge n. 89
del 2001

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

FAGIANI GUERRINO (C.F: FGN GRN 40H11 E256S), rappresentato e difeso, in
virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Martino U. Chiocci e Mario
Monacelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, alla v.
Rodi,

n.

32;

– ricorrente principale –

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: 80184430587), in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e

domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente incidentale —

avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze relativo al proc. n. 14/’12 V.G.,
depositato in data 10 maggio 2012 (e non notificato).
i

Data pubblicazione: 06/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2013
dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Ignazio Patrone, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Il sig. Fagiani Guerrino chiedeva alla Corte d’appello di Firenze, con ricorso
depositato il 10 gennaio 2012, il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della
legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un giudizio previdenziale
instaurato, dapprima dinanzi al Tribunale ordinario di Perugia, con atto di citazione
notificato 1’8 ottobre 2003 e, poi, proseguito dinanzi alla Sezione lavoro dello stesso
Tribunale (con fissazione dell’udienza di discussione per il giorno 23 gennaio 2006),
dal quale veniva definito, in primo grado, con sentenza depositata il 20 settembre
2010, e, a seguito di appello depositato il 10 novembre 2010, deciso in secondo
grado con sentenza depositata il 17 agosto 2011, invocando la condanna del
Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per la
irragionevole durata del predetto giudizio.
Nella costituzione del resistente Ministero, l’adita Corte di appello accertava
l’irragionevole ritardo complessivo del giudizio nella durata di 1 anno e mesi 6 circa e
condannava l’Amministrazione convenuta al pagamento della somma di euro
1.125,00 (liquidando l’importo di euro 750,00 per un anno e la metà per i residui sei
mesi), con compensazione integrale delle spese giudiziali.
Avverso il suddetto decreto (non notificato) ha proposto ricorso per cassazione il
Fagiano Guerrino, con atto notificato il 21 novembre 2012, sulla base di tre motivi.
L’intimato Ministero si è costituito con controricorso, contenente ricorso incidentale
riferito ad un unico motivo.
– 2 –

Ritenuto in fatto

Considerato in diritto
1. Con il primo motivo dedotto il ricorrente principale ha denunciato (ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c.) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge
n. 89 del 2001 e dell’ad 6 della C.E.D.U., avuto riguardo alla supposta erroneità del

di merito, senza, peraltro, che fossero addebitabili alle parti private i rinvii ascrivibili al
disfunzioni dell’organo giudiziario adito o, comunque, ad attività esplicabili d’ufficio.
2. Con il secondo motivo proposto il ricorrente principale ha prospettato il vizio di
insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio (ai sensi
dell’art. 360, n. 5, c.p.c.) dedotto con la prima censura, sul presupposto che la Corte
territoriale non aveva adeguatamente valutato la natura dei differimenti concessi e
computato esattamente la durata complessiva del procedimento civile.
3. Con il terzo motivo il ricorrente principale ha censurato il decreto impugnato per
assunta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 24 della legge n. 794 del
1942, nonché per omessa motivazione sui criteri di liquidazione delle spese
giudiziali, avuto riguardo all’individuazione dei limiti tariffari applicati.
4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’intimato Ministero ha denunciato la
violazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, con riferimento all’errata determinata
della durata irragionevole del giudizio presupposto (con particolare riguardo ai tempi
di svolgimento del grado di appello).
5. I primi due motivi — esaminabili congiuntamente siccome strettamente connessi e
riferiti alla stessa questione ancorché censurata sotto i diversi profili della violazione
di legge e del vizio motivazionale — sono fondati per le ragioni che seguono.
Alla stregua dello svolgimento delle censure, caratterizzate da sufficiente specificità
contenendo anche la riproduzione dell’atto introduttivo del giudizio presupposto e del

_

3

_

computo della durata irragionevole del giudizio presupposto, articolatosi in due gradi

suo conseguente svolgimento nelle sue varie fasi, è emerso che i rinvii verificatisi
non erano dipesi da intenti meramente dilatori o imputabili ad un abuso del diritto di
difesa e che, in ogni caso, non tutti erano stati causati dall’erronea individuazione
originaria del rito da parte del ricorrente (ordinario anziché quello lavoristico, come

A tal proposito deve, infatti, ricordarsi (cfr., ad es., Cass. n. 19771 del 2010) che, in
tema di equa riparazione ex lege 24 marzo 2001, n. 89, il giudice, nel
determinare la ragionevole durata del processo, può detrarre dalla sua durata
complessiva i rinvii ascrivibili a richiesta della parte purché indichi
analiticamente, nella motivazione, le ragioni per le quali quei rinvii siano da
considerarsi imputabili ad intenti dilatori della parte medesima. Del resto si è
anche chiarito (cfr. Cass. n. 11307 del 2010) che, ai fini della eventuale ascrivibilità,
nell’area della irragionevole durata del processo, dei tempi corrispondenti a rinvii
eccedenti il termine ordinatorio di cui all’art. 81 disp. att. c.p.c., la violazione della
durata ragionevole non discende, come conseguenza automatica, dall’essere stati
disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni ivi previsti, ma dal
superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri,
di ordine generale, fissati dall’art. 2 della legge suddetta; da tale durata sono detraibili
i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a
negligente inerzia delle stesse, e, in generale, all’abuso del diritto di difesa, restando
addebitabili gli altri rinvii alle disfunzioni dell’apparato giudiziario (ivi compresi quelli,
come nella specie, causati da provvedimenti dell’ufficio giudiziario o da necessità
organizzative dello stesso) salvo che ricorrano particolari circostanze, che spetta alla
P.A. evidenziare, riconducibili alla fisiologia del processo. E’, perciò, indubbio che,
allo scopo dell’accertamento della durata ragionevole del giudizio civile, non

– 4 –

apoditticamente ritenuto dalla Corte fiorentina).

possono essere espunti i tempi dei rinvii dovuti alle esigenze di rituale
incardinazione del contraddittorio, di completa definizione dell’oggetto del
giudizio, di svolgimento delle istanze istruttorie e di esplicazione delle difese
finali, mentre devono essere computati nella sua durata irragionevole gli

giudiziario (ivi compresi quelli causati da provvedimenti dell’ufficio giudiziario o da
necessità organizzative dello stesso).
Alla stregua di tali principi, ai quali la Corte territoriale non si è conformata (senza,
peraltro, svolgere un’adeguata motivazione in ordine al computo della durata
complessiva del giudizio presupposto), consegue l’accoglimento delle prime due
censura dedotte con il ricorso principale, con il derivante assorbimento della terza
(riguardante le spese processuali) e del ricorso incidentale. Il decreto impugnato
deve, perciò, essere cassato per quanto di ragione, con rinvio della causa ad altra
Sezione della Corte di appello di Firenze, che si adeguerà ai predetti principi e
provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale e dichiara assorbiti il terzo
motivo dello stesso ricorso principale nonché il ricorso incidentale; cassa il decreto
impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del
presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte
suprema di Cassazione, in data 4 ottobre 2013.

intervalli temporali ascrivibili a rinvii riconducibili a disfunzioni dell’apparato

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