Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24872 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 06/12/2016), n.24872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 89/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LA NITIDA VESUVIANA SRL GRUPPO LA NITIDA SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CIGLIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE VETROMILE

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2009 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 20/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 486/41/09 dep. 20.11.2009, emessa in relazione a cartella di pagamento derivante da mancato perfezionamento della domanda di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis (per gli anni 2002 e 2003), proposta da La Nitida Vesuviana s.r.l..

La CTR ha qualificato come premiale il condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis e, in base alla interpretazione letterale della norma – che non ha previsto la decadenza dal beneficio per il ritardato o omesso versamento delle rate di pagamento successive alla prima, idonea a perfezionare la fattispecie – ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Gruppo La Nitida s.p.a. già La Nitida Vesuviana s.r.l. si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (L. n. 289 del 2002, art. 9 bis), norma di favore avente carattere eccezionale, idonea a sanare omissioni certe e definitive esclusivamente con l’integrale pagamento dell’importo dichiarato alle scadenze previste. Rileva la legittimità del provvedimento di diniego e della successiva cartella di pagamento che ha tenuto conto dei versamenti effettuati.

2. Il motivo è fondato e va accolto, in base alla giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, secondo cui in tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale (Cass. n. 21364 del 30/11/2012).

Ciò in quanto trattasi di condono tributario “clemenziale” che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni o concede modalità di favore per il loro pagamento, ma non prevede alcuna forma di accertamento tributario straordinario e non comporta alcuna incertezza in ordine al “quantum” dovuto dal contribuente, sicchè, in quest’ultima ipotesi, non può ritenersi applicabile il principio in base al quale, nell’ipotesi in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista dall’art. 16, comma 2, della Legge citata, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, mentre quello delle rate successive determina l’iscrizione a ruolo dovuto con addebito di una sanzione amministrativa proporzionale alle somme non versate e il pagamento degli interessi legali (Cass. n. 379 del 13/01/2016).

Pertanto, in ipotesi di ritardato od omesso pagamento delle rate successive alla prima – come nel caso in esame – ai fini del perfezionamento del condono – che produce la definizione della lite pendente – non è sufficiente il pagamento della prima o di alcune delle rate, ma è necessario l’integrale pagamento nei termini perentori stabiliti per il versamento in un’unica soluzione ovvero in tre rate, in difetto restando legittimata l’Amministrazione finanziaria al recupero della originaria imposta dovuta (da ultimo, ex multis, Cass. n. 8420 e n. 8149 del 2015; n. 7852/2015, n. 1003/2015, n. 973/2015 e n. 420/2015).

In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (ex art. 384 c.p.c., comma 2) il ricorso può essere deciso nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese vengono compensate in ragione del recente affermarsi della giurisprudenza posta a base della decisione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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