Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24872 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/11/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 06/11/2020), n.24872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15142-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ARTE VETRO SDF, V.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DI VILLA PATRIZI 13, presso lo studio dell’avvocato RENATO

CLARIZIA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE ATTORI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza 62/2012 della OOMM. TRIB. REG. delle Marche

depositata il 26/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2020 dal Consigliere FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale delle Marche n. 62/1/12 depositata il 26.4.2012, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31 gennaio 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Arte Vetro sdf proponeva ricorso avverso avviso di accertamento scaturente dalle risultanze di PVC redatto dalla G.d.F.- recante maggiori imposte IRAP, IRES ed IVA per l’anno d’imposta 2003.

– La verifica faceva seguito a precedente accesso effettuato presso Junior Glass spa, all’esito del quale veniva acquisita documentazione che induceva a ritenere che il legale rappresentante di questa società, V.A., esercitasse di fatto anche l’amministrazione della società odierna ricorrente, formalmente residente in (OMISSIS).

– L’accertamento operato dall’ufficio è di tipo induttivo – D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 – e si fonda sulla individuazione della effettiva residenza fiscale della Arte Vetro sdf in Italia presso la sede della Junior Glass spa: da qui la sua riqualificazione quale soggetto passivo d’imposta in Italia.

– Nel contraddittorio tra le parti, la commissione tributaria provinciale di Pesaro pronunciava sentenza con cui accoglieva il ricorso sul rilievo che le due società erano realtà distinte ed avevano sede l’una nel territorio nazionale e l’altra (l’odierna ricorrente) nella (OMISSIS) e che non v’era stata, nella fattispecie in esame, evasione d’IVA e che anche la doglianza avente ad oggetto la determinazione induttiva del reddito era da accogliere.

– L’Agenzia delle Entrate gravava di appello detta sentenza, ribadendo – sulla scorta delle deduzioni rassegnate in primo grado e riprese in sede di impugnazione – la legittimità del proprio operato, essendo emersa l’appartenenza della ricorrente al gruppo economico della Junior Glass spa, per essere questa in possesso di informazioni patrimoniali strategiche della prima e per essere altresì dipendente commercialmente in toto dalla stessa.

– La società contribuente si costituiva anche dinanzi alla CTR per chiedere il rigetto del gravame e la conferma della sentenza dei primi giudici.

– La CTR riassumeva i termini della questione consistenti nello stabilire se fosse risultato o meno che la contribuente -società sanmarinese- avesse la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell’art. 87 TUIR, nel testo vigente all’epoca dei fatti (art. 73 in vigore dall’1.1.2004).

– I secondi giudici concludevano quindi in modo conforme alla pronuncia della CTP, la quale – accogliendo il ricorso – aveva ritenuto che, contrariamente a quanto prospettato dai verificatori, la Arte Vetro non fosse una società “esterovestita” e cioè una società costituita all’estero (nella specie, (OMISSIS)) ma, di fatto, amministrata in Italia ed avente l’oggetto principale dell’attività in Italia.

– Per la cassazione di detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a quattro motivi.

– Resiste con controricorso la società contribuente, (e V.A. in proprio) la quale ha pure depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– I motivi di cui consta il ricorso recano: 1) “Violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”; 2) “Insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; 3) “Violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7; falsa applicazione del citato D.P.R., artt. 17 e 71, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”; 4) “Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

– Con il primo motivo e il secondo motivo, la ricorrente si duole -sotto il profilo della violazione di legge e sotto quello del vizio motivazionale- della sentenza per avere essa escluso cha la società resistente avesse in Italia la sede amministrativa ovvero l’oggetto della propria attività; alle deduzioni che illustrano il primo motivo rimanda espressamente la ricorrente nella trattazione del secondo.

– I due motivi vanno quindi esaminati congiuntamente.

– La ricorrente mette in evidenza i seguenti elementi – che hanno consentito ai verificatori di pervenire alla conclusione che la società resistente è una “società esterovestita” – emergenti dall’avviso di accertamento trascritto per la parte che interessa nella presente sede:

A) Appartenenza della Arte Vetro al gruppo economico della Junior Glass spa e possesso da parte di questa di informazioni patrimoniali strategiche della prima.

In occasione dell’accesso presso la sede della Junior Glass spa -spiega la ricorrente – è stata acquisita la stampa della “situazione patrimoniale della società Arte Vetro” oltre ad un documento intestato “situazione analitica partecipazioni gruppo società T.- V.”, documento da cui si ricaverebbe che la Arte Vetro è chiaramente indicata come riconducibile a tale gruppo, mentre dalla menzionata “situazione” (per la precisione dalla lettura delle voci dell’attivo circolante) sarebbe emerso che Arte Vetro ha come unico cliente Junior Glass spa (prima Junior Glass srl).

B) Dipendenza commerciale totale della Junior Glass dalla Arte Vetro. Il volume di affari conseguita da Arte Vetro – argomenta l’Agenzia – è risultato essere costituito esclusivamente dalla vendita delle materie prime (acquistate da S. Gobain Glass spa) a Junior Glass spa.

C) Tempistica dei pagamenti eseguiti da Junior Glass spa ad Arte Vetro. Dopo avere precisato che il rappresentante legale di Junior Glass ( V.A.) effettuava i pagamenti per le forniture ricevute da Arte Vetro a sua discrezione – si legge nel ricorso – era riscontrato che tali pagamenti erano effettuati quasi in contemporaneità rispetto ai pagamenti che quest’ultima società effettuava a favore del proprio fornitore, S. Gobain.

D) Utilizzo da parte de dipendenti di Junior Glass di un’auto di proprietà di Arte Vetro; al riguardo la ricorrente sottolinea che si tratta di vettura che, di proprietà di Arte Vetro, risultava essere stata utilizzata da dipendenti di Junior Glass a far tempo dal 2004 in modo continuativo.

– Sulla scorta di quanto precede, la ricorrente rappresenta che era il V. “a curare la gestione amministrativa e contabile della Arte Vetro che consisteva nella esecuzione degli ordini di materia prima destinata poi a Junior Glass spa; infatti presso S. Gobain Glass spa, i verificatori hanno rinvenuto l’ordine inviato via fax dalla sede della Junior Glass spa per conto di Arte Vetro e l’invio della conferma del predetto ordine da parte di S. Gobain Glass spa all’indirizzo e-mail di Junior Glass spa”; ed ancora “Era Junior Glass spa inoltre a curare i reclami relativi agli acquisti di materia prima presso S. Gobain spa effettuati da Arte Vetro” per poi concludere che “Junior Glass spa utilizzava la triangolazione delle operazioni commerciali per una politica di bilancio, variando il prezzo di vendita della società Arte Vetro a seconda delle sue esigenze”.

– La conclusione dell’Ufficio ricorrente è nel senso che la sede dell’amministrazione della contribuente (il luogo cioè di direzione e controllo) era in Italia e, parimenti in Italia, era l’oggetto principale dell’attività di Arte Vetro, con la fondamentale precisazione che la CTR avrebbe deciso in nodo erroneo nel valutare le circostanze sopra riassunte, tutte integranti il contenuto dell’atto di appello.

– Invero la CTR – si duole a ricorrente – ha escluso che la contribuente fosse residente in Italia su seguenti rilievi: sede legale in (OMISSIS); collocazione geografica di (OMISSIS), Stato totalmente circondato da territorio italiano, circostanza comportante che i relativi rapporti commerciali con fornitori e clienti non potevano che identificarsi con soggetti italiani; tenuta la della documentazione contabile e dei libri sociali in (OMISSIS); riunioni del collegio sindacale e dell’assemblea in (OMISSIS); residenza in (OMISSIS) di tutti i dipendenti.

– La questione oggetto ‘iena presente controversia non è nuova: al riguardo si registra una ormai consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, alla quale si è uniformata la sentenza impugnata ed alla quale il collegio ritiene di dovere assicurare continuità nella presente sede; secondo tale orientamento, ai fini della individuazione della residenza fiscale delle società ed enti, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 3, (secondo la numerazione vigente ratione temporis, corrispondente all’odierno art. 73, comma 3, a seguito del D.Lgs. n. 344 del 2003), la nozione di “sede dell’amministrazione”, in quanto contrapposta alla “sede legale”, è assimilabile alla “sede effettiva” di matrice civilistica, intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative, di direzione dell’ente e di convocazione delle assemblee e, quindi, come luogo stabilmente utilizzato per l’accentramento, nei rapporti interni e coi terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente (cass. n. 2869 del 7.2.2013 e, più di recente, n. 15184 del 4.6.2019).

– Nella fattispecie la CTR, – nel confermare la sentenza di primo grado – ha affermato che, alla luce della documentazione probatoria versata in atti, “non sussistono i presupposti per dichiarare che la Junior Glass spa e la Arte Vetro abbiano “entrambe sede nel territorio italiano” e che, in particolare, deve escludersi che quest’ultima potesse classificarsi come soggetto fiscale ne nostro Paese, in assenza di “prova concreta che possa far ritenere plausibile la tesi dell’ufficio secondo cui l’effettiva attività di amministrazione e g3stione di Arte Vetro si svolgesse al di fuori del territorio sanmarinese”

– Le risultanze di causa hanno evidenziato i secondi giudici- testimoniano che “nel periodo oggetto di verifica la documentazione contabile ed i libri sociali erano tenuti a (OMISSIS) e le riunioni del collegio sindacale e dell’assemblea si tenevano tutte nello stesso territorio così come gli obblighi civilistici e fiscali erano adempiuti nel proprio Stato di appartenenza e i dipendenti erano quasi tutti ivi residenti”

– Gli argomenti dedotti nella presente sede dalla ricorrente sono stati valutati dalla CTR, contrariamente all’assunto dell’Ufficio.

– Quanto al rinvenimento presso la sede della Junior Glass spa di una situazione patrimoniale di Arte Vetro, la CTR ha escluso che tale circostanza potesse scalfire il convincimento espresso nella sentenza, a ragione del ritenuto carattere “convincente” delle giustificazioni rese sul punto dalla contribuente, la quale ha fatto presente come detto documento costituisse l’unico prospetto contabile all’interno della verifica fiscale concernente gli anni dai 2003 al 2007 e come lo stesso si riferisse al solo anno 2006 e perseguisse il solo fine di valutare la consistenza e la garanzia offerta da uno dei maggiori fornitori di Junior Glass spa; quanto esposto porta ad escludere che questa società fosse in possesso di informazioni patrimoniali strategiche della società odierna controricorrente.

– Analoghe considerazioni ha svolto la CTR con riguardo all’utilizzazione dell’autovettura da parte dei dipendenti di Junior Glass spa.

– E’ altresì risultato che la percentuale di ricarico operata nei vari esercizi è stata tendenzialmente uniforme sicchè è da escludere che Junior Glass spa abbia utilizzato il meccanismo rilevato dall’Ufficio (presunzione di esterovestizione) come strumento vantaggioso della politica di bilancio.

– Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza che “conseguenzialmente” sarebbe incorsa nella violazione della legge ivi indicata; con il quarto motivo deduce la legittimità -sulla premessa della accertata esterovestizione della società- della determinazione del reddito della contribuente sulla base di presunzioni non gravi, precise e concordati.

– Tali motivi restano evidentemente assorbiti dalla decisione di rigetto dei primi due motivi.

– Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanno la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro diecimila oltre spese forfettarie al 15% oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA