Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24871 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.20/10/2017),  n. 24871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28559/2013 R.G. proposto da:

Roma Capitale, già Comune di Roma, in persona del Sindaco pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Maggiore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove n. 21, presso

l’Avvocatura Capitolina;

– ricorrente –

contro

Eur Servizi Terziari s.r.l., con sede in Roma, alla via Val Cannuta

n. 148, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Maria Cipolla, con

domicilio eletto in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 134, presso lo

studio dell’Avv. Cipolla;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 614/14/12 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma, depositata il 14/11/2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2017

dal dott. Luigi Giordano, Magistrato addetto al Massimario,

applicato alla Sezione Tributaria;

letta la memoria depositata nell’interesse di Roma Capitale;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale De Renzis Luisa, che ha chiesto

dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per il sopravvenire di un

giudicato esterno tra le parti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 14/11/2012, la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha accolto l’appello della società Eur Servizi Terziari s.r.l. proposto contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 143/21/11, annullando l’avviso di accertamento concernente ICI 2002. In particolare, la CTR, in via preliminare, ha valutato l’eccezione di inesistenza o di nullità della notifica dell’atto di accertamento, ravvisando l’incertezza assoluta sulla provenienza dell’atto perchè nella relata di notificazione non sono state indicate le generalità del messo notificatore. Detta incertezza, secondo la decisione impugnata, non è superabile dalla circostanza che nell’originale dell’atto sia riportato il nome del messo ed il timbro del Comune, perchè nel contrasto tra la copia della relata allegata all’originale dell’atto e quella apposta alla copia notificata, prevale quest’ultima. Trattandosi di nullità assoluta della notificazione, inoltre, non può trovare applicazione l’art. 156 c.p.c. che prevede la sanatoria dell’atto nullo per il raggiungimento dello scopo.

Avverso questa decisione, Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte contribuente ha resistito con controricorso con il quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del gravame per intervenuto giudicato esterno tra le parti sulla stessa pretesa per cui è processo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società Eur Servizi Terziari s.r.l., con il controricorso, in via pregiudiziale, ha eccepito l’inammissibilità del gravame per intervenuto giudicato esterno tra le parti sulla stessa pretesa per cui è processo. Al riguardo, ha dedotto che la sentenza della CTP, con la quale l’avviso di accertamento concernente ICI 2002 è ridotto del 20%, è stata impugnata sia da Roma Capitale, che dalla stessa Eur Servizi Terziari s.r.l. I due appelli non sono stati riuniti e sono stati trattati in due distinti procedimenti che si sono svolti dinanzi alla CTR e che hanno condotto a due sentenze coeve (n. 614/14/12 e n. 615/14/12). Le due decisioni riguardano lo stesso tributo (ICI), la stessa annualità (2002), le stesse parti, ancorchè con veste processuale diversa. Roma Capitale ha proposto ricorso per Cassazione soltanto avverso la sentenza 614/14/12 alla quale si riferisce il presente procedimento, mentre la seconda sentenza, quella n. 615/14/12, è passata in giudicato. Tale circostanza rende inammissibile per intervenuto giudicato esterno e per sopravvenuta carenza di interesse il gravame in esame.

2. L’eccezione è fondata.

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti ed è rilevabile anche d’ufficio, anche in sede di legittimità e, qualora esso si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, i relativi documenti giustificativi possono essere prodotti dalla parte regolarmente costituitasi (Cass. n. 8607 del 03/04/2017; Cass. n. 15627 del 27/07/2016).

Nel caso di specie, la società Eur Servizi Terziari s.r.l. ha dedotto l’intervenuto giudicato esterno ed ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza n. 615/14/12 della CTR del Lazio (cfr. allegato n. 9 al controricorso).

L’efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, peraltro, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento (Cass. n. 20257 del 09/10/2015).

Nel caso di specie, deve rilevarsi che le sentenze della CTR del Lazio dapprima indicate riguardano il medesimo tributo, la stessa annualità, identici presupposti di fatto e di diritto. Si tratta di due giudizi che riguardano lo stesso avviso di accertamento relativo all’ICI 2002. Ne consegue che sussiste il giudicato esterno e che, di conseguenza, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dell’ente locale.

La ritenuta fondatezza dell’eccezione di inammissibilità ha effetto assorbente e deciso e rende superfluo l’esame dei tre motivi del ricorso di Roma Capitale.

3. Le spese processuali vanno compensate, essendosi formato il predetto giudicato esterno in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

LA CORTE

– dichiara inammissibile il ricorso proposto da Roma Capitale;

– compensa le spese di lite in ogni grado e fase tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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