Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24871 del 09/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 28/02/2018, dep. 09/10/2018), n.24871
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 28426/2017
R.G., sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza in data
23/11/2017 nel procedimento vertente tra:
I.S.;
R.D.;
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.;
ed iscritto al n. 80365/2015 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE SERGIO, che ha chiesto
l’annullamento dell’ordinanza emessa all’udienza del 23/09/2015 dal
Giudice di Pace di Roma e la declaratoria della competenza di detto
ufficio giudiziario, davanti al quale vanno rimesse le parti
assegnando termine per la riassunzione.
Fatto
RILEVATO
che:
il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;
con ordinanza datata 23 novembre 2017, il Tribunale di Roma ha proposto regolamento di competenza d’ufficio;
tale ordinanza risulta essere stata comunicata in data 28 novembre 2017 alle parti, le quali non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
il P.G. ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza emessa in data 23 settembre 2015 dal Giudice di pace di Roma e per la declaratoria della competenza di quell’ufficio giudiziario, dinanzi al quale ha chiesto di rimettere le parti, con termine per la riassunzione della causa, per aver quel giudice sollevato d’ufficio la questione della connessione quando ormai tale rilievo era precluso, non essendo intervenuto nel termine perentorio di cui all’art. 40 c.p.c., comma 2.
Diritto
CONSIDERATO
che:
dall’ordinanza del Tribunale di Roma sopra richiamata e dagli atti risulta che: I.S. evocò in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, R.D. e Groupama Assicurazioni S.p.a., rispettivamente nella qualità di responsabile civile e di assicuratore per la r.c.a. dell’autovetura Dodge Caliber, targata (OMISSIS), per sentirli condannare in solido, previa declaratoria di responsabilità del R. nella causazione del sinistro avvenuto in (OMISSIS), all’incrocio tra (OMISSIS), al risarcimento del danno non patrimoniale subito in occasione del detto sinistro; si costituirono entrambe le parti convenute opponendosi alla domanda; assunte le prove testimoniali e l’interrogatorio formale ed espletata la c.t.u. tecnico-modale, il Giudice di Pace, sull’eccezione formulata al riguardo dal R. per la prima volta all’udienza del 23 settembre 2015, con ordinanza emessa in quella stessa udienza, dichiarò la connessione di quel giudizio con quello introdotto dallo stesso R. e dai suoi familiari dinanzi al Tribunale di Roma per il risarcimento dei danni patiti in occasione del medesimo sinistro e dispose la trasmissione del fascicolo relativo al giudizio pendente dinanzi a sè al Tribunale di Roma; il giudizio venne riassunto, da I.S., dinanzi al giudice ad quem; il G.I. designato dispose la rinnovazione della notifica dell’atto di riassunzione, rimise il fascicolo (NRG 80365/15) per ben due volte al Presidente del Tribunale per l’eventuale riunione alla causa già pendente dinanzi a quel giudice (NRG 2212/2015); successivamente il Presidente di quel Tribunale, con provvedimento depositato il 20 giugno 2017, sostituì il G.I. dott. Schillaci, già nominato per la causa NRG 80365/2015, con il G.I. dott. Sciarrotta, già titolare pure della causa 1212/2015; il G.I. da ultimo designato, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 26 ottobre 2017, con ordinanza del 23 novembre 2017, ha alfine sollevato il conflitto di competenza ora all’esame.
RITENUTO che:
da quanto sopra evidenziato si evince che la questione della competenza è stata rilevata d’ufficio e richiesta solo con l’ordinanza da ultimo richiamata e non all’udienza ex art. 183 c.p.c. e, quindi, tardivamente; nè può ritenersi che i rinvii successivi, disposti anche per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del Giudice di pace e per l’eventuale riunione al giudizio già pendente dinanzi al Tribunale di Roma, “senza lo svolgimento di attività decisoria o istruttoria”, possano far ritenere non preclusa la possibilità di proporre il conflitto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 45 c.p.c., come affermato dal Tribunale di Roma nell’ordinanza con cui è stato sollevato il conflitto, atteso che la richiesta del regolamento d’ufficio di cui all’art. 45 c.p.c., deve ritenersi preclusa dopo che si sia tenuta l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., in cui il contraddittorio delle parti, dinanzi al giudice ad quem, ben può svolgersi compiutamente con riferimento al conflitto di competenza; nè, nella specie, i disposti rinvii per gli incombenti sopra ricordati risultano essere stati espressamente motivati come strettamente necessari o strumentali all’elevazione del conflitto e neppure può ritenersi, infine, che il termine entro cui sollevare il conflitto possa ad libitum procrastinarsi senza limiti temporali certi;
pertanto il conflitto di competenza all’esame deve essere dichiarato inammissibile per l’assorbente rilevo della sua tardività e, conseguentemente, non va esaminato ogni ulteriore profilo evidenziato dal Tribunale di Roma con l’ordinanza all’esame e dal P.G.;
non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio proposta.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018