Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24871 del 06/11/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 24871 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO
mmenzacon
SENTENZA
motivazione semplificata
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587), in persona del
Ministro
pro tempore,
rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– ricorrente contro
SANTONI Mariangela e SANTONI Ivano;
– intimati avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia
depositato in data 18 aprile 2012.
3es;-13
– 1 –
Data pubblicazione: 06/11/2013
Udita
la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 aprile 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
udito
il
Pubblico ministero, in persona del Sostituto
ha concluso per l’accoglimento del ricorso quanto alla
posizione degli eredi Santoni.
Ritenuto
che Santoni Mariangela e Santoni Ivano,
unitamente alla madre Di Prospero Maria, con ricorso in
data 9 dicembre 2010, hanno chiesto alla Corte d’appello di
Perugia il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi
della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole
durata di un giudizio civile svoltosi dinanzi al Tribunale
di Latina e instaurato da Di Prospero Maria e dal dante
causa degli odierni intimati, Santoni Stefano, iniziato nel
1996 e definito con sentenza del 2 novembre 2009;
che l’adita Corte d’appello, con decreto in data 18
aprile 2012, determinato in anni nove il periodo di durata
irragionevole del giudizio presupposto, ha liquidato
l’importo di euro 8.250,00 ciascuno a titolo di equa
riparazione del danno non patrimoniale, oltre agli
interessi legali dalla domanda al saldo;
che per la cassazione di questo decreto il Ministero
della Giustizia ha proposto ricorso, con atto notificato il
9 ottobre 2012, sulla base di un motivo;
Procuratore Generale Dott.ssa Antonietta Carestia, il quale
che gli intimati non hanno svolto difese.
Considerato
che il Collegio ha deliberato l’adozione di
una motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
articoli 81, 99 e 11 cod. proc. civ., nonché 2 della legge
89 del 2011, ai sensi dell’art. 360, n. 3 e 4 cod. proc.
civ.), il Ministero ricorrente si duole per la decisione
della Corte d’appello di riconoscere un indennizzo anche
agli odierni intimati che hanno agito per l’equa
riparazione soltanto
iure proprio,
in quanto essi non
furono mai parti del giudizio presupposto e il loro dante
causa morì quando quel giudizio era ormai concluso;
che la doglianza è infondata, dal momento che essa
muove dalla erronea premessa che
Santoni Mariangela e Santoni Ivano abbiano agito
esclusivamente
iure proprio,
mentre dall’atto introduttivo
del giudizio di merito emerge chiaramente che essi hanno
agito nella qualità di eredi di Santoni Stefano;
che stante la chiara indicazione contenuta nel ricorso
anche le conclusioni formulate nel ricorso facendo
riferimento alla domanda di parte attrice non potevano
essere intese che come volte ad ottenere il riconoscimento
dell’equa riparazione nella qualità in cui la stessa era
stata richiesta;
che, con l’unico motivo di ricorso (violazione degli
che, quindi, il ricorso deve essere rigettato, essendo
infondato l’unico motivo nel quale esso si articola;
che non avendo gli intimati svolto attività difensiva,
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 24 aprile 2013.
giudizio di legittimità.