Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24871 del 04/10/2019
Cassazione civile sez. lav., 04/10/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 04/10/2019), n.24871
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1295-2018 proposto da:
ANAS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo
studio dell’avvocato MARCO MARIA VALERIO RIGI LUPERTI, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.P., CA.MA.LU., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati SAVINA
BOMBOI, GRAZIA ANNA RIZZI, BRUNO COSSU, che li rappresentano e
difendono;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3313/2017 della CORTE D’APPELLO I di ROMA,
depositata il 05/07/2017 R.G.N. 122/2016.
LA CORTE, VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore:
Fatto
RILEVATO
che con sentenza n. 3313 in data 14 giugno – 5 luglio 2017 la Corte di Appello di ROMA, riformando l’impugnata sentenza n. 7147/15, in accoglimento degli interposti gravami, proposti dagli attori C.P. e CA.Ma.Lu. contro ANAS S.p.a. M.E., dichiarava la nullità dei termini finali apposti ai contratti a tempo determinato stipulati tra le parti il 2 dicembre 2013 e, per l’effetto, la sussistenza tra le stesse di altrettanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time 28 ore settimanali, con decorrenza dalla stessa data, secondo quanto altro in proposito precisato, con la condanna quindi di ANAS S.p.a. al pagamento, in favore di ciascun appellante, delle indennità omnicomprensive di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 all’uopo liquidate unitamente agli accessori di legge, oltre al rimborso delle spese relative al doppio grado del giudizio;
che avverso la suddetta pronuncia la S.p.a. ANAS proponeva ricorso per cassazione, come da atto in data 6 gennaio 2018, affidato a due motivi, cui resistevano i suddetti sigg.ri C. e CA. mediante controricorso del 14-02-2018.
Diritto
CONSIDERATO
che successivamente ANAS S.p.a. ha rinunciato al ricorso come da relativi verbali di conciliazione in sede sindacale del 18 dicembre 2018, instando per l’estinzione del giudizio e con declaratoria di compensazione delle relative spese, giusta l’apposita memoria;
che analoga memoria è stata depositata per i controricorrenti al solo fine di segnalare l’intervenuta conciliazione delle due controversie, come da allegati verbali in data 18-12-2018, nei quali in effetti viene espressamente richiamata l’anzidetta sentenza della Corte capitolina n. 3313/17 e laddove tra l’altro le parti ivi intervenute dichiaravano concordemente di rinunciare al giudizio di cassazione n. 1295/18, regolando altresì le spese processuali;
che gli anzidetti verbali risultano debitamente sottoscritti dalle parti intervenute, aventi diritto, e che i difensori in atti costituiti risultano avervi aderito con le succitate memorie;
che, pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo, ex artt. 390-391 c.p.c., per intervenute rinunzie al ricorso de quo, debitamente sottoscritte ed accettate dagli aventi diritto;
che, di conseguenza, con riferimento a detta estinzione nulla va comunque disposto in ordine alle spese, avuto riguardo alle menzionate accettazioni, ad ogni modo desumibili sia da quanto espressamente dichiarato nei verbali di conciliazione sindacale sia dalle surriferite memorie;
che, essendo il procedimento definito con declaratoria di estinzione per rinuncia, non ricorrono ovviamente i presupposti di legge per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, il cui versamento infatti è dovuto soltanto nel caso d’integrale rigetto dell’impugnazione, ovvero perchè questa risulti inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
la CORTE dichiara ESTINTO il processo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019