Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24870 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 07/03/2016, dep. 06/12/2016), n.24870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8388/2010 proposto da:

INTERNET COPY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIANTURCO 11, rappresentato e

difeso dall’Avvocato RITA COLLELUORI, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE UFFICIO MILANO (OMISSIS), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2009 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 22/04/2009;

Preliminarmente il Relatore fa presente che le copie regolamentari

non sono complete;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato RITA COLLELUORI che si rimette

alla Corte;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società “Internet&Copy s.r.l.” impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 49/50/09 del 27/3-22/4/2009, di riforma dell’annullamento della cartella esattoriale notificata a seguito di avviso di diniego del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, per ritardato pagamento dell’ultima rata prevista, ad opera della Commissione tributaria provinciale di Milano.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo si denunzia la “violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis e succ.mod. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che anche il tardivo versamento di una sola rata del condono ex art. 9-bis cit., determini la perdita del beneficio, ponendosi a questa Corte il seguente quesito: “per avvalersi delle disposizioni di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, commi 1 e 2, è necessario e sufficiente presentare la dichiarazione integrativa di cui al comma 3 dello stesso articolo, sulla base della quale gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni?”.

2. Il ricorso è inammissibile prima ancora che infondato.

3. Invero, la sentenza allegata non è quella indicata come impugnata, bensì altra intervenuta tra le stesse parti ed avente ad oggetto l’atto presupposto – il diniego di condono da cui è scaturita la cartella esattoriale oggetto del presente giudizio – emessa e pubblicata successivamente a quella afferente detta cartella, ossia la sentenza della C.T.R. della Lombardia n. 92/13/09 del 22/4-20/7/2009, cui tra l’altro fa riferimento, nella sostanza, anche l’amministrazione finanziaria nel suo controricorso. Anche la formulazione del quesito non è pienamente conforme ai parametri legali, richiamando indistintamente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4).

4. In ogni caso, l’infondatezza della censura è palese, avendo la sentenza impugnata fatto applicazione del principio – che costituisce ormai ius receptum di questa Corte – per cui al condono tributario previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, in quanto avente struttura e funzione (c.d. condono clemenziale) diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della medesima legge (c.d. condono premiale), non si applicano analogicamente le disposizioni che ne ammettono l’efficacia anche in assenza di adempimento integrale, sicchè, in caso di mancato o tardivo versamento delle rate successive alla prima, il condono si intende non perfezionato (v., ex multis, Cass. nn. 15429, 10583, 7852, 3763, 1003, 973, 420 del 2015; nn. 21460 del 2014; n. 26933 del 2013; n. 21364 del 2012; n. 19546 del 2011; n. 20745 del 2010; cfr. ord. nn. 11512 del 2015, 24464 del 2014 e 10650 del 2013).

5. In altri termini, non richiedendo un’attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, questo tipo di condono non comporta alcuna incertezza in ordine al quantum dovuto dal contribuente per definire favorevolmente la vicenda fiscale, poichè esso coincide con l’ammontare dallo stesso indicato nella dichiarazione integrativa presentata in base alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, comma 3, maggiorato degli interessi di cui al successivo quarto comma; pertanto, in ipotesi di pagamento rateale, il condono si perfeziona – e produce la definizione della lite pendente – solo con l’integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate dovute, in difetto restando legittimata l’Amministrazione finanziaria al recupero della originaria imposta dovuta (cfr. anche Cass. nn. 10309/13, 22541/12, 17396/10, 12410/07, 22788/06, 6370/06).

6. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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