Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24870 del 06/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24870 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ud.10.10.2013
Oggetto:Errore
Correzione.

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE SIMONE TONINO residente a Palermo, rappresentato e
difeso, per delega a margine del controricorso,
dall’Avv. Pietro Spalla, elettivamente domiciliato nel
relativo studio, in Roma, Via degli Astri, 5
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona

del

legale

– rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,

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Per la correzione
della sentenza n.10022/2012 della Corte di Cassazione,
Sesta Sezione Civile – Tributaria, in data 18.04.2012,

Data pubblicazione: 06/11/2013

depositata il 18 giugno 2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 10 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.19779/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 E’ chiesta la correzione della sentenza
n.10022/2012 pronunziata dalla Corte di Cassazione
Sezione Sesta Civile, il 18.04.2012, depositata il 18
giugno 2012.
Con tale decisione, la C.T.R. della Sicilia ha accolto
il primo ed il secondo motivo del ricorso e cassato con
rinvio alla CTR della Lombardia la decisione di
appello.
2 – Il ricorso di che trattasi, risulta proposto da De
Simone Tonino, ai sensi dell’art.391 bis cpc, per la
correzione di errore materiale in cui la Corte di
legittimità sarebbe incorsa nell’adottare la menzionata
decisione, nella parte in cui, dopo avere cassato
l’impugnata sentenza della CTR della Sicilia, ha
disposto il rinvio, per il riesame alla CTR della
Lombardia.
3 – L’ intimata Agenzia non ha svolto difese in questa
2

Presente il P.M. dott. Immacolata Zeno.

sede.
4 -La citata decisione, nella parte motiva ha
evidenziato che la cassazione della decisione di
appello veniva effettuata “con rinvio alla medesima

dispositivo si legge ” rinvia, anche per le spese del
giudizio di Cassazione, alla commissione tributaria
regionale della Lombardia”.
4 bis Dalla correlazione tra motivazione e dispositivo
si evince che trattasi di mero errore materiale, avuto
riguardo al fatto che la “medesima Commissione
Regionale” che aveva emesso la sentenza impugnata era
la CTR della Sicilia e non già la CTR della Lombardia.
Ciò posto, l’istanza di correzione, sembra, doversi
accogliere e, per l’effetto, va soppressa nel
dispositivo la parola “Lombardia” e va inserita, dopo
le parole “regionale della”, la parola “Sicilia”.
5 – Si propone la trattazione in camera di consiglio e
la definizione con l’accoglimento della domanda di
correzione, nel senso anzi indicato.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
3

commissione regionale, diversa sezione”, mentre nel

svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide,

il ricorso va accolto,

per

manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va disposta
la chiesta correzione dell’impugnata sentenza, nei

Considerato che le spese del giudizio vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, disponendo la soppressione nel
dispositivo della sentenza di che trattasi, della
parola “Lombardia” e l’inserimento, dopo le parole
“regionale della”, della parola “Sicilia”.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013
Il Presidente

sensi indicati in relazione;

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