Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2487 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23557-2015 proposto da:

P.B.F., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

DEI NAVIGATORI 23/C, presso lo studio dell’avvocato PERNISCO EMILIA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. P.

CALBOLI 60, presso lo studio dell’avvocato DI BETTA SEBASTIANO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

REGIONE LAZIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1165/2015 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 25/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1.Con sentenza n. 1165/14/2015, depositata il 25 febbraio 2015, la Commissione tributaria regionale del Lazio, respingeva l’appello proposto da P.B.F. avverso la sentenza della CTP, la quale aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso il preavviso di fermo notificato dalla concessionaria il 4 gennaio 2013.

La CTR osservava, in particolare, che la notifica risultava disposta a mani della domestica nonchè alla moglie e ad altre persone conviventi, le quali avevano sottoscritto la ricevuta AR inviata dall’amministrazione postale; ulteriormente argomentando che l’eccezione di prescrizione della pretesa tributaria portata dalle sottese cartelle non era più proponibile essendo decorso inutilmente il termine per l’impugnazione dei predetti atti tributari.

Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.

Si costituisce la società Equitalia Sud s.p.a. con controricorso.

In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria contenente, inter alla, parziale rinuncia al ricorso con riferimento alla cartella n. 097-20120024154156000 in quanto inclusa ” nella procedura di rottamazione al quale il predetto ha aderito”.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. Con il primo motivo, che deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 139,140 e 148 c.p.c. nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma b), per nullità del procedimento notificatorio dei verbali di accertamento e delle cartelle esattoriali, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione delle norme citate, per non avere i giudici regionali valutato che “l’omessa menzione delle vane ricerche”, laddove la consegna dell’atto risulta effettuata a mani diverse dal destinatario, determina la nullità delle notificazioni, atteso che solo in mancanza di familiari conviventi, la notificazione può essere disposta a mani del portiere; assumendo altresì che, in mancanza di prova delle vane ricerche da parte dell’ufficiale giudiziario, il deposito in giudizio della copia delle buste contenenti gli atti asseritamente notificati, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non può rappresentare la prova dell’avvenuta notifica al destinatario. Aggiunge, inoltre, il ricorrente che talune delle cartelle risultano notificate ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per assenza temporanea del destinatario, mentre le altre risultano notificate a mani di familiare convivente, di cui manca la sottoscrizione sulle ricevute; mentre in una sola risulterebbe una croce quale sottoscrizione.

Lamenta, inoltre, il contribuente la mancata comunicazione a mezzo lettera raccomandata dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso notificati a persone diverse dal destinatario.

3.Con la seconda censura, che prospetta violazione dell’art. 140 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3) ovvero nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4) per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., il contribuente lamenta l’omessa decisione in ordine alla dedotta inesistenza del rapporto di convivenza con il consegnatario, sostenendo di aver dimostrato sia l’insussistenza del requisito della convivenza con alcuni soggetti consegnatari sia il difetto di autorizzazione in capo all’addetto alla casa.

Ulteriormente argomentando che i giudici territoriali avevano omesso di esaminare l’eccezione di prescrizione come diretta conseguenza del vizio di notifica delle cartelle prodromiche.

4. Con il terzo motivo, si lamenta violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3) con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. E)-ter comma 3 del, per avere il decidente affermato erroneamente che il preavviso di fermo è impugnabile solo per vizi propri, ritenendo possibile l’esame nel merito solo nell’ipotesi di omessa notifica degli atti tributari prodromici, atteso che essendo stato violato il procedimento notificatorio degli atti presupposti, doveva ritenersi l’illegittimità anche del preavviso di fermo.

5.Deve essere preliminarmente dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella n. 097-20120024154156000 in quanto inclusa “nella procedura di rottamazione al quale il predetto ha aderito”, per avere il contribuente rinunciato al ricorso con riferimento a detto atto impositivo. Trattandosi di rinuncia all’impugnazione e, dunque, di rinuncia all’azione e non agli atti, non necessita di accettazione della controparte (tra le tante, v. Cass. n. 5250/2018).

6. La prima censura è inammissibile.

Ben vero, nella decisione impugnata non si fa alcun riferimento alla questione relativa ad eventuali vizi del procedimento notificatorio per l’assenza della dizione delle “vane ricerche” del destinatario.

Deve, allora, in proposito richiamarsi il principio secondo cui si ha questione nuova, come tale preclusa nel giudizio di cassazione, ogni volta che la parte ricorrente ponga, a base della sua censura, una questione non invocata davanti ai giudici di merito e si richiami, per sostenerne l’applicabilità, ad elementi di fatto non dedotti nelle precedenti fasi del giudizio (Cass., n. 907/2018; Cass. n. 25319/2017; Cass. n. 17041/ 2013).

7. Fermo restando ciò, la doglianza risulta anche destituita di fondamento.

Va premesso che la concessionaria, come emerge con tutta evidenza dalla decisione impugnata, ha fatto ricorso alla facoltà di notificazione semplificata. In relazione alla notifica a mezzo del servizio postale, la Suprema Corte – con sentenza della Sezione tributaria n. 16949/2014 – ha ribadito che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che prescrive altresì l’onere per il concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, con l’obbligo di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione(v, Cass. n. 9240/2019).

Quando il predetto ufficio si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio di raccomandata (Cass. n. 17598/2010; n. 911/2012; n. 19771/2013; 22151 del 2013; n. 16949/2014; n. 14146/2014; Cass. n. 3254/2016; 7184/2016; Cass. n. 10232/2016; n. 12083 del 2016 Cass. n. 14501/2016, Cass. n. 1304/2017; n. 704/2017; n. 19795 e n. 14501/2017; n. 8293/2018 v. anche Corte costituzionale del 23 luglio 2018 n. 175 che, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito – ha affermato la legittimità della notificazione diretta, da parte dell’agente della riscossione, della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento).

Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico; l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione della notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.

Inoltre, questa Corte, nella sentenza n. 15973 del 11/07/2014, in riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell’atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, statuisce che “…il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull’avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall’art. 139 cod. proc. Civ.” (Massime precedenti: n. 22607 del 2009, n. 18085 del 2013 n. 4095 del 2014).

Non è, quindi, ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto (anche se con firma illeggibile) da persona ivi rinvenuta.

Ne consegue che non trova applicazione l’art. 7 del regolamento postale che recita: “L’agente postale consegna il piega nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purchè il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”.

Pertanto, nella procedura di notificazione semplificata non occorre dare atto delle vane ricerche di cui al Regolamento postale, art. 7 dell’art. 139 c.p.c.. Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, difatti, nell’indicare in via alternativa i soggetti legittimati alla sottoscrizione (“una delle persone previste dal comma 2 o (dal) portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”) non impone un ordine preferenziale da seguire. L’utilizzo della particella disgiuntiva “o” pone la notifica al portiere dello stabile in termini di mera alternativa, pur se presuppone logicamente le operazioni di ricerca. Nessun particolare adempimento è previsto a carico dell’ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.

8. Parimenti inammissibile è la seconda censura sollevata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4).

In disparte il profilo di inammissibilità del ricorso, in quanto la denuncia di omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza impone l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione(ovvero di localizzare il luogo di avvenuto deposito della documentazione), al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione(Cass. n. 13625/2019); si osserva, altresì, che la novità della questione (disconoscimento delle sottoscrizioni dei consegnatari degli avvisi e, indi, si presume del rapporto di convivenza) rispetto all’originario ricorso introduttivo è stata già rilevata dal giudice di appello nell’ultima pagina della sentenza impugnata. In ogni caso, la contestazione del rapporto di convivenza non risulta – dalla decisione impugnata – dedotta dal contribuente nè fatta oggetto di doglianza con il ricorso di primo grado.

Al riguardo, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, e prima ancora nel primo giudizio” essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio(Cass. n. 20694/2018; nn. 3845 e 15430 del 2018)

9.La censura è altresì priva di pregio.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell’atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva ‘ della prova della non convivenza, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Cass. n. 28591/2017; n. 8418/2018).

Nella specie, la documentazione che il ricorrente assume di aver depositato con le memorie del primo grado è data dalla rappresentazione fotografica del cancello dell’abitazione e dalla delega ai difensori ” contenente” la vera sottoscrizione del P.B.”(punto G della premessa del ricorso richiamato nell’illustrazione del secondo motivo a dimostrazione dell’omessa pronuncia su eccezione che il ricorrente ritiene di aver formulato tempestivamente), documenti che non appaiono idonei a dimostrare nè l’avvenuta proposizione della relativa eccezione con il ricorso di primo grado, nè l’insussistenza del rapporto di convivenza con il consegnatario.

8.La terza censura non coglie nel segno.

Sul presupposto della regolare notificazione degli atti prodromici, la CTR ha affermato l’impugnabilità del preavviso di fermo solo per vizi propri, in conformità al principio affermato da questa Corte secondo cui “in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini”(Cass. n. 13107/2017; n. 12244/2017).

L’accertata correttezza delle operazioni notificatorie delle cartelle sottese all’atto impugnato (fermo amministrativo), osta alla proposizione di censure relative alla pretesa patrimoniale portata dalle cartelle ormai divenute definitive perchè non impugnate.

Secondo questa Corte, difatti, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove, come nel caso di specie gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già quelli propri dei suddetti atti impositivi presupposti, che potevano e dovevano dedursi in sede di ricorso avverso quest’ultimi (Cass. 15 gennaio 2014, n. 701; n. 13138/2018).

Occorre precisare, poi, che l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente sembra riferirsi, come inferibile dalla lettura del medesimo ricorso per cassazione e della sentenza impugnata, alla pretesa tributaria portata dalle cartelle, in quanto non regolarmente notificate e non anche all’eventuale prescrizione del credito tributario maturata dopo la notifica della cartella non opposta, nel periodo intercorrente tra la notifica del preavviso di fermo e la data di notifica della cartella esattoriale cui la contribuente aveva prestato acquiescenza, lasciando scadere i termine concesso per l’opposizione.

9.11 ricorso va dunque respinto.

Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della concessionaria delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

In assenza di attività difensiva della Regione, non si provvede alla liquidazione delle spese inerenti detto rapporto.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

– Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella n. (OMISSIS);

Rigetta, per il resto, il ricorso;

Condanna il contribuente alla refusione delle spese processuali sostenute dall’intimata costituita che liquida in Euro 1.400,00, oltre rimborso forfettario e accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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