Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2487 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2487 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 13167-2011 proposto da:
MASTRONARDI NICOLA STNCL31D07C134V) elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. DE VIVO MARCELLO, giusta
mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO
LUIGI, PATTERI ANTONELLA, PREDEN SERGIO,
GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura in calce al ricorso
notificato;

Data pubblicazione: 04/02/2014

- resistente avverso la sentenza n. 5584/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARE del 2.11.2010, depositata il 06/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

PAGETTA;
udito per il resistente l’Avvocato Antonella Patteri che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che si riporta alla relazione scritta.
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. :
“Con ricorso al Tribunale di Bari Nicola Mastronardi, operaio agricolo
a tempo determinato, titolare di pensione Inps, lamentava che
l’Istituto avesse calcolato detta prestazione in misura inferiore
rispetto al dovuto, perché, applicando erroneamente il D.P.R. n. 488
del 1968, art. 28, aveva fatto riferimento, per la determinazione della
retribuzione pensionabile di ciascun anno, al salario medio pubblicato
con i decreti del Ministero del lavoro, i quali determinavano il
salario medio convenzionale non già dell’anno in cui il lavoro era
stato prestato, ma dell’anno immediatamente precedente; ciò premesso
chiedeva la condanna dell’Istituto alla riliquidazione della pensione da
calcolarsi sulla base del salario convenzionale del D.P.R. pubblicato
nell’anno successivo. Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale
adito accoglieva la domanda e la statuizione veniva riformata dalla
Corte d’appello di Bari che, con la sentenza impugnata, la rigettava.
Avverso detta sentenza il soccombente ha proposto ricorso.
2
Ric. 2011 n. 13167 sez. ML – ud. 12-12-2013

12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

L’Istituto ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata
del ricorso.
Osserva

E’ stato infatti affermato (Cass. n. 2531 del 30/01/2009 e numerose altre conformi: da ultimo
Cass. n. 12143/2011) che “In tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo
determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando
l’art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 e, dunque, in forza della determinazione operata
anno per anno da d.m. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale
nell’anno precedente, ciò trovando conferma – oltre che nella impossibilità di rinvenire un
diverso e più funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della
gestione previdenziale di settore – anche nella disposizione di cui all’art. 45, comma 21,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, nell’interpretare autenticamente l’art. 3 della legge 8
agosto 1972, n. 457, concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli,
ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione della media
della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno
precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l’intero sistema ad

uniformità,

facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le
retribuzioni dell’anno precedente”.
Si consideri poi che questa tesi è stata da ultimo confermata dalla
disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 2 comma 153
della legge n. 191 del 2009, il quale recita: «Il terzo comma dell’articolo
3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il
termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le
retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi
provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione
media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche
e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo
determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma
dell’art. 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo
3
Ric. 2011 n. 13167 sez. ML – ud. 12-12-2013

Il ricorso è manifestamente infondato.

indeterminato». Quest’ultima norma, a sua volta, dispone che «Per i
salariati fissi l’ammontare della retribuzione comprensiva del salario
base, della contingenza, delle indennità in natura e fisse, è costituito
dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai

precedente».
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 257 del 30/09/2011: a)
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell’articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge finanziaria 2010), sollevate, in riferimento agli articoli
38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dal Tribunale di
Rossano, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in
epigrafe;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 5, della detta legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sollevate, in riferimento agli articoli 3, 111, primo e secondo
comma, 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 14
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848,
dal Tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Che, ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis codice
procedura civile e dichiarato manifestamente infondato.”
L’INPS ha depositato memoria.

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Ric. 2011 n. 13167 sez. ML – ud. 12-12-2013

contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione

Considerato il recente consolidamento dell’orientamento di legittimità
e le alterne vicende del giudizio di merito, le spese dell’intero giudizio
sono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Roma, 12 dicembre 2013

Presidente
Ott.

Curzio

camerale..Conseguentemente il ricorso va respinto.

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