Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2487 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5657-2018 proposto da:

VENEZIA 14 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI, presso lo studio

dell’avvocato MARIA CRISTINA CALAMANI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ELENIO BIDOGGIA, GIOVANNA ODDO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di VIMODRONE (MI), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARIA SUPPA, ANTONIO CHIARELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4226/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 5744/16, sez 3, accoglieva il ricorso proposto dalla Venezia 14 srl avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) per IMU 2012 e n. (OMISSIS) per IMU 2013.

Avverso detta decisione il Comune di Vimodrone proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che, con sentenza n. 4226/8/17, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

Il Comune ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente non contenendo l’esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla dedotta mancanza di motivazione da parte degli avvisi di accertamento impugnati.

Risulta infondato il primo motivo del ricorso.

Va premesso che l’oggetto della controversia riguarda l’esonero al 50% dall’IMU per gli anni 2012 e 2013 richiesto dalla contribuente per un fabbricato industriale di cui si asserisce lo stato di inagibilità non superabile con interventi di straordinaria manutenzione sulla base anche di una perizia prodotta in giudizio.

Su tale questione il Comune, a sua volta, ha prodotto verbale di sopralluogo redatto da parte di un tecnico comunale che affermava che l’inagibilità poteva essere superata con interventi di manutenzione straordinaria.

In tale contesto la sentenza impugnata, dopo avere dato atto di quanto sopra ed avere riportato in narrativa le censure svolte dal Comune con l’atto di appello e le difese della contribuente, basa la propria decisione sulla argomentazione che segue:” Tale ultimo atto (revoca n.d.r) adottato con legittima potestà dall’ente impositore, confrontato con quanto riportato nella perizia tecnico amministrativa e fotograficamente rappresentato dallo stato dei luoghi, ha determinato in questo giudice il pieno convincimento che il fabbricato industriale non mostra condizioni di inagibilità tali da non essere superabili con appropriati interventi di manutenzione straordinaria”.

Trattasi di una motivazione certamente sintetica che non può però ritenersi apparente, dal momento che la stessa ha fatto espressamente riferimento alla documentazione probatoria acquisita in atti sia quella fornita dall’Ufficio (revoca dell’inagibilità dell’immobile a seguito di sopralluogo dei tecnici comunali e documentazione fotografica) che quella del contribuente (perizia tecnico amministrativa) e rende conto della valutazione comparativa effettuata anche dall’esame visivo basato sulla documentazione fotografica.

Il secondo motivo risulta invece fondato.

La sentenza impugnata nella parte narrativa ha dato atto che l’appellata contribuente aveva altresì dedotto la mancanza di motivazione da parte degli impugnati avvisi di accertamento in ordine al mancato riconoscimento della riduzione del 50% dell’imposta, ma nessuna argomentazione in proposito svolge poi nella parte motivazionale.

Il motivo va quindi accolto. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM

Rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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