Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2487 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 03/02/2010), n.2487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA e DELLE FINANZE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

A.F., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 136/02/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Potenza – Sezione n. 02, in data 19/12/2005, depositata

il 05 aprile 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 9870/2007, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 136/02/2005, pronunziata dalla C.T.R. di Potenza, Sezione n. 02, il 19.12.2005 e DEPOSITATA il 05 aprile 2006. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la decisione di primo grado, che aveva annullato le cartelle, ai fini IVA dell’anno 1989.

2 – L’impugnazione si articola in più motivi con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 102 c.p.c. e vizio di motivazione.

3 – L’intimato non ha svolto difese in questa sede.

4 – Sulla base di precedente relazione in atti questa Corte, ritenendo di poter porre a base della decisione questione diversa da quelle dibattute e rilevabile d’ufficio, con ordinanza resa all’udienza del 27.05.2008, ha assegnato alle parti il termine di giorni trenta dalla relativa comunicazione, per il deposito di eventuali osservazioni.

Nell’assegnato termine non risultano presentate osservazioni.

Con provvedimento del 25.09.2009, il Presidente ha nominato il sottoscritto, quale relatore.

5 – Rileva questo Relatore che, a conclusione del primo mezzo, non risulta formulato il prescritto quesito di diritto e che, pertanto, lo stesso sembra debba dichiararsi inammissibile.

Rileva, altresì, che la censura di cui al secondo mezzo non può trovare ingresso per novità della censura, non risultando che la relativa questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di merito.

Rileva, infine, con riferimento al mezzo, con cui si denuncia il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, che lo stesso è a ritenersi inammissibile, giacchè non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, e la relativa censura non contiene un momento di sintesi(omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze (Cass. SS.UU. n. 20603/2007).

6 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Considerato, preliminarmente, che l’impugnazione del Ministero è a ritenersi inammissibile, non essendo stato parte nel giudizio di appello, cui ha partecipato solo l’Agenzia delle Entrate, ed essendo stato il ricorso notificato il 19.03.2007, quindi, dopo la data dell’1.01.2001, a decorrere dalla quale l’Agenzia delle Entrate è subentrata al Ministero in tutte le posizioni attive e passive;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio ha condiviso i motivi esposti nella relazione che trovano conforto in consolidato orientamento giurisprudenziale;

Ritenuto che, in base a tali motivi, l’impugnazione dell’Agenzia Entrate va rigettata, per inammissibilità dei motivi;

Considerato che, non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso dell’Agenzia Entrate.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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