Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2487 del 02/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2487
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato
ROSANNA MARZOCCA, rappresentato e difeso dall’avvocato DAMASCELLI
ANTONIO, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA GENERALE DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO di
(OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 82/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di BARI del 23.5.08, depositata il 06/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonio Damasceni che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO
MATERA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La sentenza impugnata ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari ed ha riformato la sentenza di primo grado della CTP di Bari n. 323/09/2006 confermando l’avviso di accertamento IRPEF – ILOR – IVA relativo all’anno 2000. la controparte non ha svolto attività difensiva.
Il ricorrente lamenta la nullità dell’avviso di accertamento notificatogli ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) a seguito del semplice invio di questionario senza la notifica del previo invito al contraddittorio prescritto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il comportamento omissivo del contribuente, che trascuri di rispondere ai questionari previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 4, autorizza l’Amministrazione a procedere ad accertamento muovendo dalla constatazione che i fatti esposti nelle richieste rispondano a verità o che i documenti richiesti non sussistano. Invero, la procedura di accertamento tributario standardizzato costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza nasce solo ad esito del contraddittorio con la controparte. Nel caso di specie il contraddittorio è stato ritualmente instaurato a seguito della formale richiesta effettuata dall’Ufficio al contribuente di fornire la documentazione di settore tale da vincere l’inversione dell’onere della prova gravante sul contribuente. (Cass. Sez. 5. Sentenza n. 17133/2007)”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite. Parte contribuente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, non adeguatamente contrastati da quanto espresso nella memoria: il principio di diritto richiamato nella relazione (espresso anche da Cass. 12262/07 e 19014/05 è pienamente compatibile con le affermazioni di Cass. S.U. 26635/09 in tema di necessità del previo contraddittorio in sede amministrativa, ai fini dell’esperibilità dell’accertamento in base a studi di settore o parametri. La generica risposta ai questionari può legittimare il ricorso a tale accertamento e non preclude al contribuente di fornire adeguata prova in sede contenziosa; tuttavia, nel ricorso per cassazione in esame si controverte solo dei presupposti di detto accertamento;
che, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011