Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2487 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2487 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 406-2017 proposto da:
FRACCRIA XFTII AA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA
SI13AS1IO, rappresentata e difesa da se stessa;

– ricorrente contro
CONDOMINI() PALAZZI DI P.ZA INIPERATORE TITO, 8
\111 \i”), in persona dell’Amministratore e legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELI,1′,RIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato RICCARDO CONTE, nonché CONDONIINIO
i’,NA 1 P.ZZA TITO 8, MILANO,
CONDONIINIO PALAZZO [LENA 2,P.ZZA IMPERATORE
TITO 8, NIILANO, CONDOMINIO PALAZZO ANGELA, P.ZZA

Data pubblicazione: 01/02/2018

IMPERATORE TITO 8, MILANO, CONDOMINIO PALAZZO
P.ZZA IMPIUZATORE ITI’0 8, MILANO,
CONDOMINIO PALAZZO GIOSUE’ P.ZZA INIPERATORE
1T1D 8, MILANO, CONDIMINIO PALAZZO LUIGI, P.ZZA
impERAToRE TiTo 8, juin\No , coNDomimo pAiAzzo

CONDOMINI() PALAZZO LUCIANO, P.ZZA IMPERATORE
TITO 8, NIII„ \NO, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA
della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
RICCARDO CONTE;

controricorrenti

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza N. R.G.
72097/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 13/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale \LBURTO ClThISTE che visto l’art.
380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio,
accolga il regolamento necessario di competenza e annulli l’ordinanza
del Tribunale di Milano in data 9/12/2016, con le
legge.

Ric. 2017 n. 00406 sez. M2 – ud. 26-10-2017
-2-

C011tiegUCIFAC

di

GIANLUIGI, P.ZZA INIPERATORE TITO 8, MILANO,

RG. 406 del 2017 Fracchia Attilia – – Supercondominio di Milano piazza
Imperatore Tito n. 8
Premesso
che Fracchia Attilia con atto di citazione in data 2 dicembre 2015,
precisato di essere condomina del Condominio Palazzo Giovanni
di Piazza Imperatore Tito 8 e proprietaria di una cantina nel
secondo piano sotterraneo del complesso condominiale di Piazza

Condominio Palazzi (che definisce “Supercondominio”) di Piazza
Imperatore Tito n. 8, nonché i singoli 9 Palazzi denominati
Condomino Elena 1 e Elena 2, Condominio Angela, Condominio
Teresa, Condominio Giosuè, Condominio Luigi, Condominio
Gianluigi, Condominio Luciano, Condominio Giovanni, e
Condominio “piani interrati”, al fine di sentir accertare e
dichiarare, tra l’altro, il suo diritto dell’attrice di ottenere la
revisione e/o la modifica delle tabelle millesimali, sul
presupposto che il complesso edilizio de quo costituiva un
supercondominio comprendente 9 condominii e non da un unico
condominio diviso in più scale.
Si costituivano in giudizio i convenuti Palazzi chiedendo il rigetto
delle domande avversarie perché destituite di ogni fondamento.
In particolare i convenuti contestavano nella fattispecie la
sussistenza di un Supercondominio e di 9 Condominìi; rilevavano
che tale configurazione (respinta da numerose sentenze di primo
grado del Tribunale di Milano) era stata data dalla Corte
d’appello di Milano in alcune sentenze, tutte impugnate con
ricorso per cassazione, nonché da alcuni provvedimenti resi dalla
stessa Corte in sede di volontaria giurisdizione, che avevano
comportato

medio tempore

l’anomala situazione di una

provvisoria costituzione di 9 condominii e di un condominio
generale.

1

Imperatore Tito 8, ha convenuto avanti al Tribunale di Milano il

RG. 406 del 2017 Fracchia Attilia – – Supercondominio di Milano piazza
Imperatore Tito n. 8
Ciò posto la difesa dei convenuti chiedeva 9 che venisse sospeso
il giudizio in attesa dell’esito dei giudizi pendenti davanti alla
Corte Suprema di Cassazione relativa alla sussistenza del
Su percondominio.
Il Tribunale di Milano con ordinanza del 9/13 dicembre 2016

dell’art. 337, secondo comma cod. proc. civ. sino al passaggio in
giudicato delle sentenze della Corte di appello di Milano n.
3099/2015 e n. 4335/2015 a motivo che nel caso di specie, tra
le pronunce della Corte di Appello di Milano sopra citate e la
presente causa era evidente una connessione per comunanza di
questioni sulla problematica pregiudiziale che attiene alla natura
del Condomino Palazzi alias Supercondominio.
Fracchia Attilia con ricorso per regolamento necessario di
competenza ex art. 42 e 47 cod. proc. civ. notificato del 27
dicembre 2016 ha impugnato la sopraindicata ordinanza,
contestando la susisetnza dei presupposti per tale sospensione
ccdd. facoltativa. In particolare: a) per violazione dell’art. 111
secondo comma cost e art. 6 CEDU sulla ragionevole durata del
processo, posto che non sussisterebbe un rapporto di
pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra l’accertamento
dell’esistenza o meno di un supercondominio e le specifiche
domande che l’attrice ha svolto nella causa RG. 72097/2015; b)
nonché per motivazione meramente apparente posto che il
m:cito
Tribunale non avrebbeqe ragioni per le quali non ha ritenuto
poggiarsi sull’autorità ere delle sentenze di secondo grado già
intervenute sulla questione. Il Supercondominio di Milano piazza
Imperatore Tito n. 8 ha resistito con memoria.
il Pubblico Ministero ha redatto requisitoria scritta, datata 5 luglio
2017, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso e
2

disponeva la sospensione facoltativa del processo ai sensi

RG. 406 del 2017 Fracchia Attilia – – Supercondominio di Milano piazza
Imperatore Tito n. 8
l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Milano. In vista
dell’adunanza in camera di consiglio del 26 ottobre 2017 Attilia
Fracchia ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- ter c.p.p.,
comma 3.
Ragioni della decisione

Va qui osservato che le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice,
rimarcando la differenza tra l’istituto della sospensione
necessaria previsto dall’art. 295 cod. proc. civ. e quello della
sospensione discrezionale disciplinato dall’art. 337 cod. proc.
civ., hanno statuito che quest’ultima dipende pur sempre da una
valutazione di plausibile controvertibilità che il confronto tra la
decisione intervenuta e le critica che ne è stata svolta abbia fatto
emergere; o, in altri termini, la sospensione discrezionale in
parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio non intenda
“poggiarsi sull’autorità” della prima sentenza, già intervenuta
sulla questione ritenuta pregiudicante, in quanto non intenda
riconoscere l’autorità dell’altra decisione (Cass. Sez. Un., 19
giugno 2012, n. 10027). Con la necessaria specificazione che il
potere discrezionale del Giudice può bene essere esercitato a
condizione che si dia conto, e in modo non meramente
apparente, di tali indispensabili valutazioni (Cass., ord.
23977/10).
1.2. = Ora, il Tribunale di Milano non sembra abbia esplicitato le
ragioni giustificatrici per le quali i singoli motivi del ricorso per
cassazione, proposti avverso le sentenze del giudice distrettuale
invocate nel giudizio pendente davanti a lui, sarebbero non
manifestatamente infondati I limitandosi ad affermare
genericamente che non si “ritiene poggiarsi sull’autorità delle
decisioni pronunciate dalla Corte d’Appello di Milano nn.
3

1.= Il ricorso merita di essere accolto

RG. 406 del 2017 Fracchia Attilia – – Supercondominio di Milano piazza
Imperatore Tito n. 8
3099/201 1\6 4335/2015, in considerazione degli articolati e
approfonditi motivi di impugnazione del convenuto Condominio
Palazzi, alias Supercondominio, che impediscono di valutare
come assai probabile il rigetto dei ricorsi per cassazione”.
Pertanto, stante che il sindacato esercitabile al riguardo dalla

dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di
merito sì è avvalso del potere discrezionale dì sospensione de
qua, l’istanza di regolamento di cui sopra merita accoglimento,
ritenendosi fondata la censura dell’odierna ricorrente relativa alla
presenza dì una motivazione meramente apparente in ordine al
suo esercizio;
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e
rimette le parti davanti al Tribunale di Milano nel termine di
legge, il quale provvederà per il regolamento delle spese anche
in ordine al presente giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sottosezione Seconda
della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione il 26 ottobre
2017
Il Presidente

Il Funzionario Giudizrie
PaeicrrArit–<-7 DEPOSITO IN CARCELLERIA Roma, - I FEB, 2018 M Funzionario Giudizialic Corte di Cassazione in questa sede è limitato alla verifica

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