Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24869 del 20/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.20/10/2017),  n. 24869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11775/2013 R.G. proposto da:

GIUSO s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante S.G., elettivamente domiciliata in Roma,

alla Via Pierluigi da Palestrina n. 63, presso lo studio dell’avv.

Mario Contaldi, del Foro di Roma, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Carlo Ponassi e Giovanni Zucconi del Foro

di Alessandria;

– ricorrente –

contro

Comune di Portofino (GE), in persona del sindaco pro tempore, con

sede in (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico

Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Piero Piciocchi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 07/11/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria, depositata il 14 marzo 2012;

lette le memorie depositate nell’interesse delle parti;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2017

dal Magistrato del massimario applicato alla Sezione tributaria

dott. Luigi Giordano.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 07/11/12, depositata il 14 marzo 2012 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dalla società GIUSO s.r.l. nei confronti del Comune di Portofino avverso la sentenza n. 152/04/2009 della Commissione tributaria provinciale di Genova, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Il giudice di appello, per quello che qui interessa, ha rilevato che la società ricorrente aveva impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, deducendo di non essere il soggetto passivo dell’imposta in quanto nuda proprietaria dell’immobile ed indicando, quale usufruttuaria tenuta all’adempimento fiscale, C.A.M.. A sostegno di tale deduzione, la società ha prodotto un atto scritto datato 27/4/2001, comunicato al Comune nel 2005.

La CTR ha ritenuto che il documento prodotto, sulla base del suo tenore letterale, costituisse una mera proposta di costituzione dell’usufrutto proveniente dalla C.; che detta proposta doveva essere accettata dalla società GIUSO s.r.l.; che la conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1326 c.c. sarebbe intervenuta solo nel momento in cui la proponente avesse conosciuto l’accettazione; che, non essendo stata fornita la prova della conoscenza dell’accettazione, non era stata dimostrata la costituzione del preteso usufrutto.

2. Avverso la sentenza di appello, la società GIUSO s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29 aprile 2013 ed affidato a due motivi.

3. il Comune di Portofino ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo di motivo di ricorso, la società Giuso s.r.l. ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e con riferimento all’art. 115 c.p.c. – la nullità della sentenza della CTR nella parte in cui non ha ritenuto provata, sebbene non fosse stata specificamente contestata dal Comune di Portofino, la circostanza della comunicazione da parte di detta società, in epoca antecedente al 2002, dell’accettazione della proposta di usufrutto di C.A.M..

2. Con il secondo motivo di ricorso, la società Giuso s.r.l. ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e con riferimento all’art. 183 c.p.c., comma 4, – la nullità della sentenza della CTR nella parte in cui avrebbe respinto la domanda della contribuente sulla base di un elemento rilevato d’ufficio – la mancata conoscenza dell’accettazione della Giuso s.r.l. da parte della proponente C. – che non aveva formato oggetto di contestazione fra le parti, nè nel giudizio dinanzi alla CTP, nè in quello svoltosi davanti alla CTR.

3. I motivi, che possono essere valutati congiuntamente, sono infondati e vanno rigettati.

Va rilevato, infatti, che le contestazioni svolte dal Comune di Portofino fin dalla costituzione nel procedimento dinanzi alla CTP hanno specificamente riguardato la questione dell’idoneità della scrittura privata, datata 27.04.2001 e prodotta in giudizio dalla società, a costituire un valido diritto di usufrutto in capo a C.A.M..

Nella sentenza della CTR, con riferimento alle difese del Comune dinanzi alla CTP, ad esempio, si legge che il comune, costituendosi, aveva rilevato che “la scrittura privata prodotta non era idonea a costituire un usufrutto essendo una semplice dichiarazione d’intenti, non registrata…”. In tale decisione, inoltre, con riferimento alle difese del Comune dinanzi alla stessa CTR si precisa che “il Comune di Portofino si costituisce e ribadisce le contestazioni relative all’inidoneità della scrittura ad integrare una valida costituzione di usufrutto.

Deve dunque ritenersi che, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, il tema della costituzione dell’usufrutto in epoca anteriore al 2002 sia stato oggetto di puntuale contestazione del Comune.

Su questo punto, la CTR, in forza del tenore della lettera citata che ha definito chiaramente la posizione di accettante assunta dalla Giuso s.r.l. rispetto alla proposta di costituzione di usufrutto formulata dalla C. (“vi prego di volermi trasmettere copia controfirmata per accettazione della presente lettera in segno di accettazione”) ed in base al disposto dell’art. 1326 c.c. (secondo cui il contratto è concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza della accettazione dell’altra parte), ha correttamente escluso che fosse stata raggiunta la prova della costituzione dell’usufrutto negli anni cui si riferiscono gli avvisi di accertamento ICI impugnati.

Per mera completezza di motivazione, va aggiunto che, questa stessa Corte, in un procedimento tra le stesse parti e relativo al medesimo tributo ancorchè per una diversa annualità, ha statuito che “l’ente impositore non può acquisire conoscenza della sussistenza del presupposto impositivo riguardo all’individuazione del soggetto passivo d’imposta, in caso di omessa dichiarazione, se non attraverso la pubblicità immobiliare” (Cass., Sez. 6, n. 19145 del 2016). Nel caso di specie, detta pubblicità, con riferimento alla costituzione dell’usufrutto, non è intervenuta. Il ricorso, pertanto, va respinto.

4. Le spese, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

la Corte:

– respinge il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese di causa, liquidate in Euro 5000,00, oltre al rimborso delle forfetarie ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

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