Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24869 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 07/03/2016, dep. 06/12/2016), n.24869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25760/2009 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta

e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/2008 della COMM. TRIB. REG. del PIEMONTE,

depositata il 02/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato GIANNA GALLUZZO, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.S. impugna la sentenza n. 39/38/2008 del 2.10.2008 con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha ulteriormente ridotto ad Euro 21.064,68 i maggiori ricavi relativi all’anno 1998 – già determinati nell’avviso di accertamento impugnato in Lire 82.510.000, con riduzione rispetto all’originario importo calcolato sulla base dei c.d. parametri L. n. 549 del 1995, ex art. 3, commi 181 e segg. e poi contraddittoriamente ricalcolati in primo grado in Euro 54.000,00 alla luce degli studi di settore frattanto entrati in vigore e con un abbattimento ulteriore del 16%, tenendo conto delle difese svolte dal contribuente.

Al ricorso, affidato ad un solo motivo, resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la “violazione e mancata applicazione dell’art. 112 c.p.c.; denunzia ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 e art. 360 c.p.c., n. 5”, per “omessa pronuncia” del giudice d’appello sui “gruppi di censure” già proposti con il ricorso in primo grado, come trascritti da pag. 10 a pag. 14 del ricorso.

2. Il motivo è inammissibile e va quindi accolta l’eccezione in tal senso formulata dall’amministrazione controricorrente, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 366-bis c.p.c..

3. Costituisce invero ius receptum – con riguardo alle sentenze pubblicate, come quella impugnata, tra il 2/3/2006 ed il 4/7/2009 – che i vizi riconducibili dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) debbano essere corredati da un “quesito di diritto” che contenga, a pena di inammissibilità: a) la sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) l’indicazione della regola di diritto da questi applicata; c) la diversa regola di diritto ritenuta da applicare; il tutto in modo tale che il giudice di legittimità, nel rispondere al quesito, possa formulare una regula iuris suscettibile di applicazione anche in diversi casi (ex plurimis, Cass. s.u., nn. 2658 e 28536 del 2008, n. 18759 del 2009; Cass. n. 22704 del 2010, n. 21164 del 2013, nn. 11177 e 17958 del 2014); tale principio vale espressamente anche in relazione al vizio di omessa pronuncia, come quello qui denunziato (Cass. nn. 4329/09, 4146/11).

4. Tale regola vale anche per le censure formulate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – ove mai l’ambigua menzione di detta norma nella rubrica del motivo dovesse intendersi come proposizione (anche) della corrispondente censura motivazionale – richiedendosi anche in tal caso una indicazione riassuntiva e sintetica della contestazione (c.d. “quesito di fatto”), costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e quindi non surrogabile o integrabile dal contenuto della doglianza (ex plurimis, Cass. s.u. n. 20603/07; n. 8897/08, n. 4556/09, n. 2805/11, n. 24255/11; in termini, Cass. n. 18351/15).

5. Si tratta, in entrambi i casi, di una prescrizione diretta a consentire al giudice di legittimità l’immediata comprensione dell’errore attribuito al giudice d’appello, in vista del migliore esercizio della propria funzione nomofilattica, come non è invece nel caso di specie, dove il motivo consiste nella pedissequa riproposizione – in forma prima analitica e poi sintetica – delle originarie censure mosse dal contribuente, la cui lettura è peraltro, di per sè stessa, poco agevole.

6. In conclusione, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.250,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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