Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24869 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 04/10/2019), n.24869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31919/2018 R.G. proposto da

B.C.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio

Fraternale, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1327/18

depositata il 10 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido.

Fatto

RILEVATO

che B.C.O., cittadino del Ghana, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso la sentenza del 10 luglio 2018, con cui la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile, in quanto proposto con ricorso e notificato oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento impugnato, il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 6 maggio 2017, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dei principi del giusto processo, consacrati nell’art. 111 Cost., e dell’art. 153 c.p.c., comma 2, osservando che, nel ritenere che l’appello dovesse essere proposto con ricorso, anzichè con citazione, la sentenza impugnata ha inopinatamente aderito ad un orientamento contrario a quello precedentemente adottato dalla stessa Corte territoriale, senza tener conto dell’affidamento da quest’ultimo determinato, che avrebbe imposto di escludere l’operatività della preclusione, o quanto meno di concedere ad esso appellante la rimessione in termini per la notifica dell’atto introduttivo;

che la predetta questione, già ripetutamente affrontata da questa Corte, e risolta in senso sfavorevole al ricorrente (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 26/10/2018, n. 27283; 26/07/2018, n. 19821; 13/07/2017, n. 17420), è stata recentemente sottoposta all’esame delle Sezioni Unite, le quali, riconsiderando il predetto orientamento, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello proposto ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. avverso la decisione di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda di riconoscimento della protezione internazionale non dev’essere introdotto con citazione, ma con ricorso, e ciò in aderenza al tenore letterale della norma, dal quale si desume la volontà del legislatore di disciplinare innovativamente la forma dell’atto d’impugnazione, così sottraendola all’efficacia dell’art. 702-quater c.p.c., altrimenti giustificata dal generico richiamo al rito sommario di cognizione contenuto nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 1 (cfr. Cass., Sez. Un., 8/11/2018, n. 28575; v. anche Cass., Sez. VI, 16/11/2018, n. 29506; 12/12/2018, n. 32059);

che la tempestività dell’appello dev’essere conseguentemente valutata in riferimento non già alla data della notificazione dell’atto introduttivo, ma a quella del deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice di secondo grado, quale adempimento idoneo a determinare la presa di contatto con l’organo investito della decisione in ordine all’impugnazione della sentenza di primo grado;

che è stato altresì precisato che tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, si configura come un overruling processuale, destinato ad assumere carattere peculiare sotto il profilo della sua operatività nel tempo, nel senso che il predetto principio deve considerarsi applicabile anche all’appello proposto in data anteriore a quella della pubblicazione della pronuncia di legittimità che inaugurò il precedente orientamento (cfr. Cass., Sez. VI, 13/07/2017, n. 17420, cit.), e ciò in ragione dell’affidamento suscitato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla perpetuazione della regola antecedente, costantemente ribadita da questa Corte, secondo cui l’appello avverso l’ordinanza emessa all’esito del giudizio svoltosi con il rito sommario di cognizione va proposto con citazione, anzichè con ricorso;

che alla stregua dei predetti principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non merita consenso la sentenza impugnata, la quale, dato atto dell’avvenuta proposizione dell’appello con ricorso, anzichè con citazione, lo ha ritenuto tardivo, rilevando che lo stesso, pur essendo stato depositato il 7 giugno 2017, e quindi entro il trentesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata, effettuata l’8 maggio 2017, era stato notificato il 6 luglio 2017;

che il ricorso va pertanto accolto, dovendosi ricondurre ad un mero errore materiale l’affermazione di manifesta infondatezza contenuta nella proposta formulata dal relatore, la quale risulta d’altronde correttamente motivata con riferimento alla citata decisione delle Sezioni Unite;

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello di Ancona, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 ottobre 2019

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