Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24868 del 06/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24868 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 11338-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
ROSSO LUCIA RSSLCU31D451030P, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato
LUCISANO CLAUDIO, che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale ad litem in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 50/2/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di TORINO del 9.2.2011, depositata il 14/03/2011;

“ns4

Data pubblicazione: 06/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

IMMACOLATA ZENO.

Ric. 2012 n. 11338 sez. MT – ud. 10-10-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia -appello
proposto contro la sentenza n.66113/2009 della CTP di Torino che aveva accolto il
ricorso di Rosso Lucia- e ciò sul presupposto che l’Agenzia appellante non avesse
notificato l’atto di appello anche ad Equitalia Nomos spa, che era stata parte
convenuta nel primo grado di giudizio insieme all’Agenzia.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente si è costituita con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione del combinato
disposto degli art.53 commi 1 e 2 del D.Lgs. 546/1992 e 331 co.2 cpc) la ricorrente
assume che il giudice di merito ha fatto erroneo governo della dianzi richiamata
disciplina, ritenendo che il Concessionario (per quanto titolare di una mera funzione
di notifica del titolo esecutivo, così come formato dall’Ente impositore) fosse
legittimo contraddittore nel processo di impugnazione della cartella, e perciò dovesse
essere necessariamente evocato nel secondo grado di giudizio, per quanto la lite
concernesse “ragioni attinenti al rapporto tributario intercorrente con
l’Amministrazione” (ed infatti il ricorso di primo grado era stato accolto per
l’insussistenza della pretesa tributaria a causa della nullità del ruolo formato
dall’Amministrazione, questione alla quale era estraneo il concessionario).
D’altronde, se si fosse dovuto ritenere che la questione implicava un necessario
contraddittorio tra le parti convenute in giudizio, la CTR avrebbe dovuto fare

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Osserva:

applicazione della regola opposta a quella applicata, ordinando l’integrazione del
contraddittorio entro un termine prefissato.
11 motivo appare manifestamente fondato, per la seconda delle ragioni di violazione
della norma processuale rappresentate dalla parte ricorrente.
E’ ben vero che questa Corte ha ripetutamente affermato che: “In tema di contenzioso

1992, n. 546, secondo cui l’appello dev’essere proposto nei confronti di tutte le parti
che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra
cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove la controversia abbia ad oggetto
l’esistenza dell’obbligazione tributaria, la mancata proposizione dell’appello anche nei
confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado
unitamente all’Amministrazione finanziaria, non comporta l’obbligo di disporre la
notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per
l’impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con
la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti, anche nel caso in cui non
sia stato eccepito o rilevato il suo difetto di legittimazione”. (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 10580 del 09/05/2007).
E tuttavia, l’accoglimento in primo grado del motivo di ricorso attinente al “rapporto
sostanziale” (la nullità del ruolo) non può avere il significato di pregiudicare il diritto
della parte ricorrente ad ottenere anche l’esame dei vizi dell’atto imputabile alla
concessionaria (la cartella di pagamento) prospettati nel primo grado di giudizio e
ritenuti assorbiti dalla CTP, ove mai l’adito giudice di secondo grado ritenesse di
accogliere le ragioni dell’appello. Ne consegue la fondatezza dell’assunto secondo
cui la Concessionaria stessa avrebbe dovuto considerarsi contraddittore necessario (in
senso processuale) e perciò la necessità della sua evocazione in giudizio anche nel
secondo grado.
A questa stregua, è fondato perciò il motivo di impugnazione centrato sul vizio di
violazione dell’art.331 cpc (in combinazione con l’art.62 del D.Lgs. 546/1992) nella
parte in cui obbliga il giudice di appello ad ordinare l’integrazione del contraddittorio

4

tributario, la disposizione di cui all’art. 53, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre

nei confronti della parte processualmente necessaria, ciò che la CTR di Torino ha
omesso di fare.
Non resta che concludere che il giudice del merito ha fatto incongruo governo della
disciplina di legge, a questo proposito, sicché la pronuncia va cassata e la causa
restituita al medesimo giudice di appello in qualità di giudice del rinvio, affinché

applicazione della menzionata disciplina di legge.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 gennaio 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Piemonte che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013.

provveda a rinnovare il processo sin dalla sua fase introduttiva, facendo corretta

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