Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24868 del 05/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 05/12/2016), n.24868
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1858-2016 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOLMINO 43,
presso lo studio dell’avvocato FRANCO ONGARO, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
B.P.;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 24414/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, emessa il 05/05/2015 e depositata il 30/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Franco Ongaro, per la parte ricorrente, che si
riporta agli scritti.
La Corte,rilevato che sul ricorso n. 1858/16 proposto da
G.A. nei confronti di B.P. il consigliere relatore ha
depositato ex art 380 bis cpc la relazione che segue:
“Il Cons. RAGONESI, letti gli atti depositati:
Fatto
RILEVATO
che la G.A. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo avverso l’ordinanza n. 24414/15 di questa Corte lamentando che si era verificato un errore materiale non essendo prevista la distrazione delle spese in favore del suo legale rappresentante pur avendone fatto richiesta dichiarandosi antistatario.
Diritto
CONSIDERATO
Che la richiesta in questione risulta proposta nel controricorso; che pertanto sussistono i requisiti per la trattazione in camera di Consiglio ex art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2016.
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che va disposta la correzione della ordinanza di questa Corte n. 24414/15 disponendosi che al temine della parte motiva della stessa nonchè al termine del dispositivo si aggiungano le parole: “da distrarsi in favore dell’avv.to Franco Ongaro dichiaratasi antistatario”. Nulla per le spese (v. Cass 10203/09).
PQM
Accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza di questa Corte n. 24414/15 disponendo che al temine della parte motiva della stessa nonchè al termine del dispositivo si aggiungano le parole: “da distrarsi in favore dell’avv.to Franco Ongaro dichiaratasi antistatario”.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016