Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24867 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. I, 24/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 24/11/2011), n.24867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15937-2010 proposto da:

B.G. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato LIPPI

ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCHETTI ALESSANDRO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 1005/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di BARI

del 21/04/09, depositata il 24/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito l’avvocato Marchetti Simonetta (delega avvocato Marchett

Alessandro) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti e

chiede l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Bari in data 24 aprile 2009 che, accogliendo la domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio promosso davanti alla corte dei conti, ha integralmente compensato le spese in considerazione del fatto che l’amministrazione convenuta non aveva svolto una sostanziale contestazione della domanda.

Il ministero dell’economia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Come è stato già osservato (cass. n. 1101/2010, 27728/2009), i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dall’art. 91 e ss. c.p.c. e pertanto la compensazione delle spese processuali postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell’amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice. La mancata contestazione della domanda, quindi, (al pari della contumacia) se può in concreto rendere meno dispendioso l’esercizio processuale del diritto non giustifica che i costi di tale esercizio debbano restare a carico dell’attore. Il provvedimento impugnato deve, perciò, essere cassato.

Non occorrendo a tal riguardo ulteriori accertamenti, questa corte può provvedere direttamente, liquidando le spese del giudizio del giudizio di merito, da porre a carico dell’amministrazione convenuta.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.

PQM

la corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 1.140,00 (Euro 490,00 per diritti, Euro 600,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi) e di quelle del giudizio di cassazione che liquida in Euro 965,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Alessandro Marchetti e Andrea Lippi che si sono dichiarati antistarari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi – sezione prima civile, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

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