Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24867 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/09/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 15/09/2021), n.24867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3939-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

SETTEMBRINI, 30, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE MATTEIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO MONTOBBIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/2013 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA,

depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 183/02/2013, depositata il 19.12.2013 dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva confermato la pronuncia con la quale il giudice di primo grado, accogliendo parzialmente il ricorso introduttivo di F.L., aveva ridotto il maggior reddito attribuito alla contribuente a titolo di plusvalenze per l’anno d’imposta 2002, riducendo anche le sanzioni comminate.

Il contenzioso aveva tratto origine dalla cessione a terzi, da parte della F., di un terreno a vocazione edificatoria, di cui era titolare pro quota della metà, al prezzo dichiarato di Euro 245.317,00. L’operazione -per la quale la contribuente non aveva versato tributi neppure per plusvalenza conseguita sul prezzo indicato nell’atto di compravendita- era stata oggetto di rettifica ai fini dell’imposta di registro nei confronti degli acquirenti, che avevano definito l’accertamento al valore di Euro 306.646,00. Tenendo conto di quest’ultimo valore l’Ufficio aveva poi proceduto nei confronti della F., accertando ai fini Irpef la plusvalenza conseguita dalla cedente. Aveva inoltre comminato una sanzione pari al 150% della maggiore imposta dovuta.

La contribuente aveva adito il giudice tributario per contestare la pretesa erariale. La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 49/14/2009, aveva accolto in parte le ragioni della ricorrente, rideterminando la plusvalenza nel minore importo di Euro 86.688,50 e riducendo nel minimo edittale la sanzione comminata (100%). Era seguito l’appello dell’Agenzia, rigettato con la sentenza ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha evidenziato che la plusvalenza della cessione era stata rideterminata dall’Ufficio solo sulla base di un accertamento in rettifica, condotto nei riguardi del cessionario ai fini dell’imposta di registro, senza giustificare l’iter giuridico supportante le conclusioni cui era pervenuto. Sulla base poi degli elementi indicati nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7, aveva ridotto la sanzione.

L’Amministrazione finanziaria ha censurato la sentenza affidandosi a due motivi, ed ha chiesto la cassazione della decisione, cui ha resistito la contribuente con controricorso.

Nell’adunanza camerale dell’11 maggio 2021 la causa è stata discussa e decisa sulla base degli atti difensivi depositati dalle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate ha lamentato la violazione e falsa

applicazione degli artt. 3,97 e 53 Cost., nonché del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 86, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché erroneamente il giudice d’appello ha negato che il valore del bene, accertato ai fini dell’imposta di registro, possa essere utilizzato per l’accertamento della plusvalenza conseguita dal cedente in riferimento alla medesima operazione.

Con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente rideterminato le sanzioni applicate.

Esaminando il primo motivo, l’Amministrazione sostiene che il giudice regionale ha erroneamente escluso che la determinazione della plusvalenza conseguita dalla cessione di terreni edificabili possa derivare dalla mera trasposizione dei valori accertati ai fini dell’imposta di registro.

Le argomentazioni della ricorrente ripercorrono l’orientamento interpretativo della disciplina anteriore all’introduzione del D.Lgs. 22 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, il quale ha espressamente disposto che “Gli artt. 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e al del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5,5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”.

A seguito dell’intervento legislativo, la cui norma costituisce interpretazione autentica della previgente disciplina con efficacia dunque retroattiva, questa Corte ha mutato orientamento ed ha affermato che ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi il citato D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5 cit. esclude che l’Amministrazione possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (cfr. Cass., 18/04/2018, n. 9513; 02/08/2017, n. 19227; 17/05/2017, n. 12265; 06/06/2016, n. 11543). E’ necessario invece che l’Ufficio individui ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, che a sua volta, ove voglia contestare le determinazioni dell’Amministrazione finanziaria, è gravato della prova contraria (Cass., 08/05/2019, n. 12131).

L’interpretazione autentica della disciplina, laddove è previsto che il maggior corrispettivo ai fini dell’imposta di registro sia stato “dichiarato, accertato o definito”, va intesa nel senso della irrilevanza della sua determinazione non solo in sede di accertamento, ma anche in occasione della sua definizione con adesione, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Ebbene, la motivazione della sentenza del giudice regionale, seppur fondandosi principalmente sulle garanzie che deve assicurare la motivazione dell’atto impositivo, sotto il profilo delle allegazioni a suo supporto, ha rigettato le ragioni dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, evidenziando in concreto l’assenza di prove del maggior valore del terreno ceduto. La statuizione è corretta rispetto al sopravvenuto del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, ed ai principi formulati dalla giurisprudenza alla luce della suddetta norma di interpretazione.

E’ infondato anche il secondo motivo. Con esso l’Agenzia delle entrate si duole della riduzione della sanzione operata dalla Commissione tributaria regionale, sostenendo che la gravità della condotta tenuta dalla contribuente giustificava la determinazione nella misura applicata dall’Ufficio.

Premesso che l’art. 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997 prescrive che “nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali”, il giudice regionale ha ritenuto di valorizzare le qualità soggettive della contribuente, ossia la sua anzianità (77 anni), lo stato di pensionata, le “modeste condizioni economiche e sociali”. La motivazione appare corretta, avendo attinto proprio dall’art. 7 gli elementi da cui trarre una valutazione ponderata della sanzione applicata e di quella che doveva ritenersi correttamente applicabile. Va dunque escluso un errore di diritto nel giudizio espresso. Ne’ la critica mossa alla decisione può consentire una rivalutazione degli elementi apprezzati dal giudice d’appello, perché ciò implicherebbe una rivalutazione in fatto, inibita al giudice di legittimità perché riservata al giudice di merito.

Il ricorso della Amministrazione va pertanto rigettato.

Avuto riguardo alla sopravvenienza, a giudizio pendente, della norma interpretativa e del conseguente nuovo orientamento giurisprudenziale, che ha definitivamente chiarito la portata della disciplina, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

Rilevato inoltre che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso della Agenzia delle Entrate. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

 

 

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