Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24867 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 28/02/2018, dep. 09/10/2018), n.24867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19633-2016 proposto da:

N.D.P. S.R.L., c.f./p. i.v.a. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via della Marrana, n. 72, presso lo studio dell’avvocato

Giovanni Cattivera, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITT IMMOBILIARE S.R.L., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale

Giulio Cesare, n. 78, presso lo studio dell’avvocato Giancarlo

Tortorici, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

ACROS COSTRUZIONI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 734/2016 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 04/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

La N.D.P. s.r.l., creditrice della Acros Costruzioni s.r.l., sottoponeva a pignoramento le somme ad essa dovute dalla ITT Immobiliare s.r.l., con atto notificato il 31 dicembre 2008. Poichè il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa, la creditrice procedeva all’accertamento dell’obbligo ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ., nella versione applicabile ratione temporis.

Nel corso del giudizio la ITT Immobiliare s.r.l. esibiva una “dichiarazione di fine lavori e consegna cantiere” datata 30 dicembre 2008, contenente anche una quietanza di pagamento del prezzo dell’appalto conferitole dalla Acros Costruzioni s.r.l..

La domanda di accertamento veniva accolta dal Tribunale di Roma.

La Corte d’appello, adita dalla ITT Immobiliare s.r.l., riformava la decisione di primo grado, rilevando che la scrittura privata aveva data certa in quanto la sua esistenza era menzionata nella comunicazione di fine lavori depositata presso il Comune di Fiuggi il 31 dicembre 2008.

Contro tale decisione la N.D.P. s.r.l. ha proposto ricorso per un unico motivo. La ITT Immobiliare s.r.l. ha resistito con controricorso. La Acros Costruzioni s.r.l., già contumace in appello, non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La N.D.P. s.r.l. ha depositato memorie difensive, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..

Diritto

CONSIDERATO

La società ricorrete denuncia, con un unico motivo, la falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., comma 1, e la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ..

In particolare, osserva che, nella veste di creditrice pignorante, non le sarebbe opponibile la quietanza del 30 dicembre 2008, poichè l’atto che le conferisce data certa, ossia la comunicazione di fine lavori inoltrata al Comune competente, è stato predisposto unilateralmente dal terzo pignorato, tramite un proprio dipendente (il direttore dei lavori). La data certa, pertanto, non avrebbe carattere oggettivo.

Il ricorso è fondato.

La corte d’appello ha conferito alla “dichiarazione di fine lavori e consegna cantiere” del 30 dicembre 2008 valenza di quietanza di pagamento in favore del Comune di Fiuggi, in quanto contenente l’attestazione della Acros Costruzioni s.r.l. di avere “totalmente ed integralmente ricevuto quanto convenuto sia per le opere previste nel capitolato sia per quelle aggiunge in corso d’opera, in quanto computate nelle fatture emesse alla data odierna a titolo di acconto e saldo lavori (…) che si dichiarato tutte saldate”. Ed ha ritenuto che tale quietanza fosse anteriore, di un solo giorno, alla notificazione dell’atto di pignoramento in quanto depositata presso gli uffici del Comune di Fiuggi il 31 dicembre 2008.

In ciò si coglie l’errore di sussunzione denunciato dalla società ricorrente con riferimento all’art. 2704 cod. civ.. Infatti, se l’elemento che conferisce data certa alla quietanza è individuato nel deposito della stessa presso il protocollo del Comune (avvenuto il 31 dicembre 2008, ossia lo stesso giorno in cui veniva notificato l’atto di pignoramento), la conclusione secondo cui dovrebbe dunque ritenersi che “i lavori erano terminati il 30 dicembre 2008, come attestato dalla suddetta comunicazione”, sicchè la quietanza “non poteva che essere stata sottoscritta nella stessa data”, costituisce una semplice presunzione, basata su un ragionamento di verosimiglianza. In sostanza, la data certa in cui è comprovata l’esistenza della quietanza di pagamento è il 31 dicembre 2008, mentre la retrodatazione della stessa al giorno precedente non gode dell’efficacia specifica prevista dall’art. 2704 cod. civ..

Costituisce, infatti, vero e proprio ius receptum il principio secondo cui, in tema di esecuzione presso terzi, il creditore procedente non agisce in nome e per conto del proprio debitore ma iure proprio e nei limiti del proprio interesse (da ultimo: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6760 del 21/03/2014, Rv. 630199; orientamento risalente a Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 26/07/1967, Rv. 328996). Dunque, se da un lato ne deriva che nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, il creditore pignorante è onerato della prova dell’esistenza del credito, dall’altro lato egli riveste la qualità di terzo e le scritture private intercorse fra il debitore esecutato ed il debitor debitoris sono a lui opponibili solo nei limiti di cui all’art. 2704 cod. civ.. Sicchè il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l’anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore.

Ma vi è di più. Il deposito della quietanza di pagamento presso gli uffici comunali conferisce data certa all’esistenza del documento in sè, ma ciò non implica alcun automatico riconoscimento della veridicità di quanto ivi dichiarato. Occorre ribadire, ancora una volta, che il creditore procedente è terzo rispetto ai rapporti fra il debitore esecutato e il debitor debitoris. Consegue che la quietanza di pagamento, in quanto scrittura privata inter alios acta, può essere liberamente contestata dal creditore procedente, non applicandosi alla stessa nè la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cod. civ., nè quella processuale di cui all’art. 214 cod. proc. civ.. Piuttosto, la quietanza costituisce una prova atipica, di valore probatorio meramente indiziario (Sez. U, Sentenza n. 15169 del 23/06/2010, Rv. 613799; Sez. 1, Sentenza n. 21737 del 27/10/2016, Rv. 642626; Sez. 3, Sentenza n. 23788 del 07/11/2014, Rv. 633492).

Devono essere quindi affermati i seguenti principi di diritto:

“In sede di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato (sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall’art. 548 cod. proc. civ. fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall’art. 549 cod. proc. civ.) il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì iure proprio, è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris. Consegue che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., data certa anteriore alla notificazione dell’atto di pignoramento. E comunque, quand’anche gli sia opponibile, trattandosi di res inter alios acta, la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all’art. 2702 cod. civ. e, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo”.

Facendo applicazione di tali principi nel caso in esame, si deve concludere che la quietanza di pagamento rilasciata dalla Acros Costruzioni s.r.l. alla ITT Immobiliare s.r.l. ha data certa non anteriore, bensì coeva alla notificazione dell’atto di pignoramento da parte della N.D.P. s.r.l. e, comunque, essa deve essere prudentemente apprezzata dai giudici di merito quale prova indiziaria, nel quadro del materiale probatorio acquisito, ivi inclusa l’eventuale documentazione contabile da cui risulti l’effettivo pagamento delle somme quietanzate.

Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che, uniformandosi ai superiori principi a norma dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA