Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24867 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26299/2015 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DEI

PARIOLI 67, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO BISERNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CHIARELLO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PALERMO UFFICIO

CONTROLLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2610/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 10/04/2014, depositata il 10/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 10 aprile 2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l’appello proposto da C.S. avverso la sentenza in data 17 settembre 2010 della Commissione tributaria provinciale di Palermo che aveva respinto il ricorso dal medesimo contro 1′ avviso di accertamento IRPEF, IVA IRPEF 20002.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il C. deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate che eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e comunque afferma l’infondatezza dello stesso.

L’eccezione preliminare della controricorrente è fondata in ordine al profilo della tardività del ricorso.

E’ pacifico in fatto che la sentenza impugnata non è stata notificata sicchè il ricorso per cassazione poteva essere proposto nel c.d. “termine lungo” di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 327 c.p.c.; nemmeno può aversi dubbio giuridico in ordine alla applicabilità di quest’ultima disposizione nella versione “originaria” e non in quella novellata, poichè la controversia è stata radicata prima del 4 luglio 2009, data fissata dal relativo diritto transitorio per l’applicabilità di quest’ultima, sicchè il termine per impugnare era di anni 1, cui va aggiunto il periodo di sospensione feriale dello stesso.

Va peraltro notato che il D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, con effetto dal primo gennaio 2015, tale periodo è stato fissato dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, così riducendosi il medesimo di giorni 15.

Al ricorso in esame deve sicuramente considerarsi applicabile il nuovo “termine lungo” complessivo, come ridotto dalla novella de qua, poichè il termine per impugnare scadeva oltre la prima sospensione feriale successiva all’entrata in vigore della novella stessa, essendo la sentenza stata depositata il 10 settembre 2014.

Ai fini della sua tempestività il ricorso in oggetto doveva dunque essere notificato entro il 12 ottobre 2015, mentre risulta esserlo stato il successivo giorno 26 dello stesso mese, quindi tardivamente.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone la dichiarazione di inammissibilità”.

Il Collegio condivide la relazione depositata; spese e doppio contributo come per legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.500.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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