Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24866 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/09/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23101/2017 promosso da:

Comune di Frosinone, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Tagliamento 76, presso lo

studio dell’avv. Giuseppe Naccarato, rappresentato e difeso

dall’avv. Marina Giannetti in virtù di procura speciale in calce al

ricorso introduttivo;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliata presso lo studio l’avv.

Stefano Tonachella all’indirizzo PEC studiotonachella.pec.it, che la

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2674/18/17 della CTR del Lazio (Sez. staccata

di Latina), depositata l’11/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott.ssa REGGIANI ELEONORA;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2674/18/2017, depositata l’11/05/2017, la CTR del Lazio (Sez. staccata di Latina) ha accolto, in parte, l’appello della contribuente e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha rideterminato la superficie tassabile ai fini TARSU, in relazione all’avviso di accertamento impugnato, riguardante gli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010.

Avverso la sentenza di appello, il Comune di Frosinone ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 645 e 647 (come integrati e modificati dalla L. n. 68 del 2014) e la falsa applicazione del D.P.R. n. 138 del 1998, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR erroneamente ritenuto di dover rideterminare la superficie tassabile ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, allegato C, decurtandolo secondo i criteri ivi stabiliti, non essendo le disposizioni ivi contenute applicabili alle annualità oggetto di giudizio, in ragione della mancata adozione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previsto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 647 che comportava l’applicazione della disciplina transitoria contenuta nella stessa L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 645.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato, in data 12/04/2017, di una pronuncia della CTP di Latina, che ha rigettato un analogo ricorso della contribuente, proposto contro un altro avviso di accertamento, riguardante la stessa imposta, liquidata al medesimo modo qui contestato, ma con riferimento ad annualità successive (2011 e 2012).

2. Il primo motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguito evidenziati.

2.1. Com’e’ noto, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, nell’individuare i presupposti del tributo, fa riferimento a una generica superficie tassabile, stabilendone i casi di esclusione. E’, infatti, prevista l’esclusione dalla superficie tassabile dei metri quadrati ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie, viene anche consentito al comune di individuare, nel regolamento, categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta.

Il successivo citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 3, come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 340 (legge finanziaria 2005), nel disciplinare la presentazione della denuncia ai fini dell’applicazione del tributo, ha stabilito che essa “… deve contenere l’indicazione…omissis… dell’ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell’occupazione o detenzione”, precisando che “A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.”.

Il D.P.R. n. 138 del 1998, appena menzionato, reca le disposizioni per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri, nonché delle commissioni censuarie, come previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, commi 154 e 155, e, per la parte che qui interessa, nell'”Allegato C” contiene le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.

2.3. E’ evidente che il citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 3, fornisce un parametro di riferimento per l’individuazione della superficie tassabile, rivolto ai contribuenti che presentano la dichiarazione di inizio occupazione o di variazione, che non possono indicare un’estensione inferiore a quella derivante dal computo sopra menzionato, ed anche all’Amministrazione, che è chiamata a adeguare d’ufficio le superfici indicate nelle dichiarazioni rese, qualora risultino inferiori a tale parametro.

Tale norma non dispone che la superficie tassabile debba necessariamente corrispondere al risultato di tale conteggio, ma fornisce solo un limite al di sotto del quale non si può scendere nel determinare la menzionata superficie tassabile.

2.4. Com’e’ noto, la L. n. 147 del 2013, art. 1 (legge di stabilità 2014), ai commi 641 e seguenti ha disciplinato la TARI (dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani), stabilendo, al comma 645 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 16 del 2014, conv. con modif. in L. n. 68 del 2014), che “Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 10 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647”.

Nel comma 647, appena menzionato, è previsto che “… Nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6”.

Analoghe disposizioni si rinvengono, in materia di TARES, nel D.L. n. 201 del 2011, art. 14, commi 9 e 9 bis (conv. con modif. il L. n. 214 del 2011), modificato dal D.L. n. 102 del 2013 (conv. con modif. in L. n. 124 del 2013) e poi soppresso dalla L. n. 147 del 2013 sopra menzionata.

2.5. Prima di effettuare ogni valutazione sul contenuto delle norme da ultimo richiamate, si deve tenere presente che esse sono sopravvenute all’insorgenza degli obblighi tributari oggetto di giudizio – relativi agli anni 2008, 2009 e 2010 – e riguardano tributi diversi dalla TARSU (TARI o TARES). Inoltre, le stesse norme hanno previsto che la determinazione della superficie assoggettabile alla TARI nella misura pari all’80 per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, deve cominciare ad operare a decorrere dal 10 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, che attesti la completa attuazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune.

La contribuente ha dedotto che, al momento della presentazione del ricorso per cassazione, tale provvedimento non era ancora stato adottato. Il comune ha affermato che l’Agenzia delle entrate aveva emesso, in data 20/03/2013 – e, dunque, successivamente agli anni di imposta in esame – un provvedimento al fine di dare attuazione alle disposizioni a suo tempo previste per la determinazione della TARES.

Nessuna delle parti ha dedotto l’adozione da parte della medesima Agenzia dell’attestazione della completa attuazione della menzionata procedura di allineamento.

Non può pertanto ritenersi ancora applicabile alle imposte oggetto di giudizio il criterio di determinazione della superficie imponibile basato sul D.P.R. n. 138 del 1998.

3. Il secondo motivo di ricorso si rivela inammissibile e, comunque, infondato.

3.1. Parte ricorrente ha dedotto che in data 12/04/2017, e dunque prima del deposito della sentenza impugnata, effettuato l’11/05/2017, è intervenuta una pronuncia tra le stesse parti, relativa allo stesso tributo, ma per annualità successive, che ha respinto il ricorso della contribuente, escludendo l’applicazione del D.P.R. n. 138 del 1998 ai fini del calcolo della superficie tassabile.

Questa Corte tuttavia, con orientamento condiviso, ha spiegato che, ove la sentenza d’appello non tenga conto del giudicato formale intervenuto prima del suo deposito, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi in cui il giudicato sia sopravvenuto rispetto a tale momento, deve essere proposta revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5, e non ricorso per cassazione, in quanto l’esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito della decisione di secondo grado e, nel corso del giudizio di gravame, il giudicato esterno può essere dedotto con la produzione della sentenza munita di attestato di definitività, anche mediante un’apposita istanza che consenta la rimessione della causa sul ruolo (così Cass., Sez. 5, n. 13987 del 23/05/2019).

3.2. Inoltre, questa stessa Corte è oramai consolidata nel ritenere che la parte non può far valere, quale giudicato, la decisione definitiva, adottata in un altro giudizio, riguardante lo stesso tributo, ma riferito a diverse annualità, poiché, in relazione alle imposte periodiche, come è la TARSU, l’effetto vincolante del giudicato esterno è limitato ai casi in cui vengano in esame fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che si estendono a una pluralità di periodi di imposta, avendo carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando il precedente risolva la controversia guardando a vizi formali dell’atto o valutando elementi variabili e suscettibili di cambiare nel corso del tempo (v. da ultimo Sez. 5, n. 5766 del 03/03/2021 e Sez. 5, n. 25516 del 10/10/2019).

Nel caso di specie si verifica proprio quest’ultima ipotesi, tenuto conto che la superficie tassabile può subire variazioni da un anno all’altro, ad esempio, a seguito di lavori edili che portino cambiamenti nella estensione e nella destinazione dei diversi vani occupati.

4. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, respinto il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti dell’accoglimento operato.

5. Tenuto conto delle censure sin dall’origine formulate (v. p. 2 del ricorso per cassazione e p. 2 della sentenza impugnata), non risulta la necessità di ulteriori accertamenti in fatto.

E’, pertanto, possibile decidere nel merito la vertenza con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente (art. 384 c.p.c., comma 2).

6. Le spese dei gradi di merito devono essere interamente compensate, tenuto conto della complessiva materia del contendere e delle difese assunte dalle parti.

7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono invece la soccombenza e gravano pertanto sulla contribuente.

PQM

la Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;

compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito;

condanna la contribuente alla rifusione delle spese di lite dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 1.000,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione mediante collegamento “da remoto”, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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