Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24866 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 28/02/2018, dep. 09/10/2018), n.24866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18521-2016 proposto da:

BANCA DI CREDITO POPOLARE S.P.A., con sede legale in (OMISSIS), p.

i.v.a. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via delle Fornaci, n. 43, presso

lo studio dell’avvocato Pellegrino De Girolamo, rappresentata e

difesa dall’avvocato Claudio Giorgio Suppa;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. p. i.v.a., (OMISSIS), in persona del curatore

fallimentare, elettivamente domiciliato in Roma, via Trasone, n. 8,

presso lo studio dell’avvocato Ercole Forgione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Antonio Romano;

– controricorrente –

contro

COMUNITA’ MONTANA TERMINIO CERVIALTO, c.f. (OMISSIS), in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via Stazione di SAN PIETRO, n. 16, presso lo

studio dell’avvocato Eugenio Aurisicchio, rappresentata e difesa

dagli avvocati Giuseppe De Mita, e Pasquale Giovannelli;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 167/2016 del Tribunale di Avellino, depositata

il 16/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

La curatela del Fallimento Fratelli D. s.p.a., creditrice della Comunità Montana Teminio Cervialto, ha eseguito un pignoramento ai sensi dell’art. 543 c.p.c. presso la Banca di Credito Popolare di (OMISSIS). L’ente esecutato ha proposto opposizione, qualificata dal Tribunale di Avellino come agli atti esecutivi e dichiarata inammissibile.

Avverso tale decisione il terzo pignorato propone ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., comma 7, articolato in tre motivi.

La Comunità Montana ha proposto ricorso incidentale basato su due motivi.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La Banca di Credito Popolare e la Comunità Montana hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Il primo motivo la Banca di Credito Popolare deduce la violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sull’opposizione, riunita alla principale, da essa proposta avverso la medesima procedura esecutiva.

Il motivo è manifestamente fondato.

Dall’esame degli atti – consentito alla Corte di cassazione, essendo stato denunciato un error in procedendo – risulta effettivamente che avverso l’ordinanza di assegnazione vennero proposte due distinte opposizioni, l’una da parte della debitrice esecutata Comunità Montana Teminio Cervialto e l’altra da parte del terzo pignorato Banca di Credito Popolare di (OMISSIS).

Il Tribunale di Avellino, aderendo ad un risalente e oramai superato orientamento (per il nuovo corso della giurisprudenza di legittimità v. Sez. 3, Sentenza n. 14048 del 04/06/2013, Rv. 626699), ha ritenuto che l’opposizione proposta per dedurre in violazione del divieto stabilito dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159, comma 1, da un ente locale in relazione ad una procedura esecutiva intentata presso terzi diversi dal suo tesoriere, fosse qualificabile come opposizione agli atti esecutivi; conseguentemente l’ha dichiarata tardivamente proposta, a decorrere dalla data di notificazione del pignoramento.

A prescindere dall’omessa impugnazione della pronuncia da parte del debitore opponente principale, il dato che qui rileva è che il Tribunale ha effettivamente omesso di pronunciarsi sulla separata opposizione proposta dalla Banca di Credito Popolare di (OMISSIS).

Stante l’omessa pronuncia, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Gli ulteriori motivi del ricorso principale sono assorbiti.

Anche il ricorso incidentale è fondato.

Con due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, la Comunità Montana deduce che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’impignorabilità delle somme staggite dalla curatela. Avendo invece pronunciato ordinanza di assegnazione, tale provvedimento venne fatto oggetto di specifica opposizione agli atti esecutivi. Il Tribunale avrebbe dunque errato a conteggiare il decorso del termine di cui all’art. 618 c.p.c. a far data dalla notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi, piuttosto che dalla conoscenza dell’ordinanza di assegnazione, essendo stata impugnata quest’ultima e non il primo.

Le doglianze colgono nel segno, dal momento che i divieti stabiliti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159, che delimitano i limiti di ammissibilità dell’esecuzione forzata nei confronti degli enti locali, sono rilevabili d’ufficio. Consegue che avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, anzichè dichiarare la nullità del pignoramento, dispone l’assegnazione delle somme pignorate in violazione di tali divieti, è possibile proporre opposizione agli atti esecutivi. Il termine per la proposizione di tale opposizione decorre dalla conoscenza del provvedimento impugnato.

In sostanza, l’ente locale che intenda far valere la nullità dell’atto di pignoramento eseguito in violazione dei divieti posti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159, può proporre opposizione all’esecuzione avverso l’atto di pignoramento, fintantochè la procedura non sia stata definita mediante la pronuncia di un’ordinanza di assegnazione delle somme. Poichè, tuttavia, tali divieti sono rilevabili d’ufficio (essendo tale rilevabilità testualmente prevista dal secondo comma del citato art., ma così dovendosi intendere anche la previsione secondo cui “gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli” che ricorre nel comma 1 e 4), l’ordinanza di assegnazione che illegittimamente assegni le somme pignorate, senza rilevare la nullità del pignoramento, è a sua volta autonomamente opponibile, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., entro il termine di venti giorni dalla conoscenza.

In forza di tali considerazioni, la pronuncia di inammissibilità dell’opposizione proposta dalla Comunità Montana Teminio Cervialto avverso l’ordinanza di assegnazione, ritenuta tardiva rispetto alla data di notificazione dell’atto di pignoramento, è illegittima.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, in accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale, con rinvio al medesimo tribunale, in persona di diverso magistrato, che provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Avellino in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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