Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24865 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 09/10/2018), n.24865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8405/2016 proposto da:

RE MANFREDI COOPERATIVA SOCIALE A RL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SIMONE CICCOTTI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3123/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta da A.N. e, per l’effetto, ha condannato la Re Manfredi cooperativa a r.l. al pagamento in favore dell’appellante, originario ricorrente, di Euro 5.653,37 a titolo di differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato a far tempo dal 1/1/2009;

la Corte ha ritenuto che i testimoni escussi avessero confermato lo svolgimento da parte dell’ A. delle mansioni di giardiniere, inquadrabili nel terzo livello, attualmente livello B del C.C.N.L. cooperative sociali e, considerato che i conteggi riguardavano anche il periodo antecedente, non riconosciuto dal tribunale e non oggetto di ricorso in appello, ha detratto dal maggior importo richiesto le somme corrispondenti alle differenze retributive riguardanti il periodo compreso dall’ottobre al dicembre 2008;

contro la sentenza la Cooperativa propone ricorso per cassazione, sostenuto da due motivi;

il lavoratore non svolge attività difensiva, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso per cassazione;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i motivi di ricorso sono incentrati sulla nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato e nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, per mancanza di motivazione;

si assume che le somme richieste dal lavoratore nei conteggi posti a base della decisione concernevano anche festività e ferie non godute non già (solo) a titolo di differenze rispetto al livello superiore riconosciuto, bensì in quanto maturate e non retribuite;

i motivi sono entrambi inammissibili perchè la parte omette di trascrivere, nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza, il ricorso introduttivo del giudizio e gli allegati conteggi analitici, non li deposita unitamente al ricorso per cassazione nè offre precise indicazioni per un loro facile reperimento nei fascicoli di parte o di ufficio delle precedenti fasi del giudizio;

deve infatti ricordarsi che l’erronea qualificazione della domanda da parte del giudice di merito se può essere ricondotta tra gli errores in procedendo, che consentono al giudice di diventare giudice del fatto e di accedere all’esame diretto degli atti, richiede pur sempre che il relativo vizio sia dedotto con le modalità previste dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4 (Cass. sez. Un. n. 8077/2012);

inoltre, la sentenza esiste sia dal punto di vista grafico sia dal punto di vista del suo contenuto, nè in essa si riscontrano vizi di illogicità o incongruenze tali da non consentire di individuare il percorso logico che ha condotto il giudice a quella decisione (sui limiti della deducibilità del vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione, v. Cass. Sez. Un., 8053/2014; Cass. 12/10/2017, n. 23940);

il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile;

nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato;

sussistono invece presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una ulteriore somma pari a quella già versata per il contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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