Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24865 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26047/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATA E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EUROPA COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2489/21/2014 della COMNIISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMLO SEZIONI DISTACCATA di CALTANISSETTA del

10/02/2014, depositata il 05/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 10 febbraio 2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Caltanisetta confermava la sentenza n. 138/3/09 della Commissione tributaria provinciale di Caltanisetta che, accogliendo il ricorso proposto dalla Europa Costruzioni soc. coop., aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della medesima per IVA, IRPEF, IRAP 2003. La CTR in particolare rilevava l’inammissibilità dell’ appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, in quanto tardivo, essendo proposto oltre il termine “lungo.

Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

La società contribuente non si è costituita nel presente grado.

Risulta assorbentemente fondato il primo motivo di ricorso.

Deve ritenersi pacifico in fatto che l’appello de quo è stato notificato il 25 ottobre 2010 e che la sentenza appellata non fosse stata notificata, con la conseguente piana applicabilità del termine c.d. “lungo” per impugnare, ratione temporis pari ad anni 1 giorni 46, trattandosi di giudizio iniziato prima dell’entrata in vigore della nuova previsione normativa di cui all’art. 327 c.p.c., come introdotta con la L. n. 69 del 2009, che tale termine ha ridotto a mesi 6.

Orbene, non ha considerato la CTR che detto termine in quanto scadente nel giorno di sabato 23 ottobre 2010, era di diritto prorogato al lunedì successivo, il 25 ottobre appunto, ex art. 155 c.p.c., commi 4 e 5.

Che il termine de quo debba ritenersi “a decorrenza successiva” è peraltro principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, nn. 27048/2014; 6728/2012).

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento quanto al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio alla CTR della Sicilia, sez. distaccata di Caltanisetta, ai fini della trattazione del merito dell’appello”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Caltanisetta, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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