Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24864 del 24/11/2011

Cassazione civile sez. I, 24/11/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 24/11/2011), n.24864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.L., quale erede di C.F., elettivamente

domiciliata in Roma, via Calcutta 45, presso l’avv. D’Auria Alberto,

rappresentata e difesa dall’avv. D’Avino Arcangelo per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 24

febbraio 2009 nel procedimento n. 1129/2008 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data

13 luglio 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, dott. PRATIS Pierfelice che ha chiesto l’accoglimento del

primo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.L., quale erede di C.F. deceduto il (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 24 febbraio 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato detto Ministero al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 2.665,00 a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso dalla medesima promosso nella sua qualità davanti al Tar Campania con ricorso del 19 gennaio 1999 e definito con sentenza del 28 aprile 2008. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione, si duole che la Corte di merito abbia determinato in cinque anni e tre mesi la durata complessiva del giudizio svoltosi davanti al Tar, protrattosi invece per nove anni e tre mesi dal 19 gennaio 1999 al 28 aprile 2008.

Con il secondo e il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto meno afflittiva l’attesa nella definizione del giudizio presupposto in considerazione della infondatezza della relativa domanda e del ritardo nella presentazione dell’istanza di prelievo.

Con il quarto e quinto motivo la L., denunciando ancora violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la Corte di appello abbia determinato l’ammontare dell’indennizzo nella misura di Euro 800,00 per ogni anno di ritardo, senza rispettare i parametri CEDU e tenuto conto del comportamento serbato dalla ricorrente nel corso del giudizio e del rigetto della domanda.

Il ricorso è fondato. Infatti, una volta accertato che il giudizio presupposto si è protratto dal 19 gennaio 1999 al 28 aprile 2008, la durata complessiva dello stesso va determinata in nove anni e tre mesi, dalla quale va detratto il termine ragionevole, nella specie stabilito dalla Corte di merito, con statuizione non censurata, in due anni tenuto conto della natura lavoristica dell’oggetto del giudizio, per una residua durata non ragionevole di sette anni e tre mesi, in luogo di quella di tre anni e tre mesi determinata dalla Corte di merito.

Inoltre la misura dell’indennizzo, stabilita dalla Corte di appello in Euro 800,00 per ogni anno di durata non ragionevole, è inferiore a quella determinata alla stregua dei parametri della Corte Europea dei diritti dell’Uomo e di questa Corte.

Il decreto impugnato deve essere conseguentemente annullato e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Stabilita in sette anni e tre mesi, alla stregua di quanto sopra osservato, la durata non ragionevole del giudizio presupposto, il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009. Secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata. Tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086; 2010/819). Nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere alla ricorrente, in relazione ad una durata non ragionevole di sette anni e tre mesi, l’indennizzo di Euro 6.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione delle stesse, per entrambi i giudizi, in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 6.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori della ricorrente, avvocati Arcangelo D’Avino e Paolo D’Avino, dichiaratisi antistatari.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione delle stesse in favore del difensore della ricorrente, avv. Arcangelo D’Avino, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA