Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24864 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 09/10/2018), n.24864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8025-2016 proposto da:

R.M. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO CIRILLO;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati LUCIANA ROMEO, LETIZIA CRIPPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1686/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’impugnazione proposta da R.M. contro la sentenza del Tribunale di Paola che aveva rigettato la domanda proposta dall’appellante volta ad ottenere il riconoscimento di una inabilità permanente o di un’inabilità temporanea per un periodo successivo a quello già riconosciuto dall’INAIL (precisamente dal (OMISSIS));

la Corte ha ritenuto di confermare il giudizio del consulente tecnico d’ufficio nominato dal primo giudice, in quanto le sue conclusioni non erano state adeguatamente censurate, sia in ordine alla mancanza di postumi permanenti indennizzabili (essendo stata riconosciuta una inabilità permanente del 4%), sia in ordine alla mancanza di una inabilità temporanea assoluta superiore a quella già riconosciuta;

contro la sentenza il R. propone ricorso per cassazione al quale resiste con controricorso l’Inail;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con i motivi di ricorso il R. censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto di riconoscergli la indennità per inabilità temporanea per il periodo dal (OMISSIS), deducendo la violazione degli artt. 66-68 del T.U. n. 1124/1965 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e costituito dalla ricaduta cui egli era incorso nel periodo indicato e che gli aveva determinato un ulteriore periodo di inabilità temporanea;

i due motivi che si affrontano congiuntamente sono manifestamente infondati;

il D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 66 e 68, prevedono la corresponsione di una indennità giornaliera soltanto per il caso di inabilità temporanea assoluta “che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro”, nulla prevedendo per il caso di inabilità temporanea parziale;

anche il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, per il caso di danno biologico, ha innovato l’art. 66, comma 1, sopra citato, esclusivamente con riguardo alle prestazioni economiche connesse alla inabilità permanente, parziale o assoluta, ma nessuna modifica ha apportato alle norme che regolano l’indennità per inabilità temporanea assoluta;

la giurisprudenza di questa Corte è nel senso di riconoscere all’infortunato, oltre alla rendita per inabilità petinanente, solo l’indennità per inabilità temporanea assoluta, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finchè dura l’inabilità che impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative (vedi Cass. 22/11/2017, n. 27809; Cass. 13/02/2015, n. 2894; Cass. 9/2/1990, n. 946);

la corte di merito, confermando la sentenza del primo giudice, ha ritenuto che nel periodo in contestazione il ricorrente versava in uno stato di inabilità temporanea parziale del 25% e ciò sulla base della consulenza tecnica d’ufficio e della documentazione in atti;

non sussiste pertanto l’omesso esame denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la corte territoriale esaminato specificamente il periodo compreso tra il (OMISSIS), condividendo il giudizio del CTU secondo il quale tale periodo ha comportato solo una inabilità temporanea parziale quantificabile del 25%, mentre per quanto riguarda il periodo successivo ha riscontrato la mancanza di certificati che potessero comprovare lo stato di malattia del ricorrente;

si è dunque in presenza di una motivazione oltre che esaustiva anche congrua e del tutto rispondente alle risultanze istruttorie alla quale, invece, il ricorrente oppone una diversa lettura, richiedendo un riesame nel merito inammissibile in questa sede, ove peraltro si consideri che la parte non si è premurata di trascrivere la consulenza tecnica d’ufficio, neppure nelle sue parti salienti, nè altra documentazione, pur indicata dalla corte territoriale;

il ricorso deve pertanto essere rigettato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un importo pari alla somma già versata a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.800,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese generali e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA