Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24864 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 04/10/2019), n.24864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12192/2018 R.G. proposto da:

A.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Valentina Sassano,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 251/18

depositata il 23 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 settembre

2019 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO

che A.M., cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza del 23 gennaio 2018, con cui la Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 21 dicembre 2016 dal Tribunale di Torino, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, osservando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata nella regione di provenienza di esso ricorrente, in contrasto con le informazioni sulla situazione generale della Nigeria da lui prodotte in primo grado ed aggiornate in appello;

che, ai fini dell’esclusione dei presupposti necessari per l’applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), la sentenza impugnata ha richiamato informazioni sulla situazione socio – politica della Nigeria desunte da accreditate fonti internazionali, aggiornate e puntualmente indicate, sulla base delle quali ha ritenuto che la situazione di conflitto armato e di violenza generalizzata allegata a sostegno della domanda non interessa la parte meridionale del Paese, dove è situata la zona del Delta State, dalla quale proviene il ricorrente, ma è limitata alla parte nordorientale;

che, nel censurare la predetta statuizione, il ricorrente contesta sostanzialmente l’attendibilità delle predette fonti, facendo riferimento ad informazioni diverse da lui prodotte, asseritamente attestanti la diffusione della situazione di violenza in tutto il territorio nigeriano, senza però indicarne le fonti ed il contenuto, con la conseguenza che il motivo risulta inammissibile, per difetto di specificità;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, senza tener conto di circostanze determinanti ai fini della valutazione della condizione di vulnerabilità di esso ricorrente, quali la sua giovane età, la mancanza di riferimenti affettivi, familiari ed economici nel Paese di provenienza e l’emarginazione dovuta ai gravi pregiudizi sociali della sua comunità;

che, nel rigettare la predetta domanda, la sentenza impugnata si è correttamente attenuta all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condizione di vulnerabilità del richiedente dev’essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli della protezione umanitaria, la quale costituisce una forma di tutela atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 13079; 3/04/2019, n. 9304);

che, a fondamento della predetta statuizione, la Corte territoriale ha infatti rilevato l’assenza di elementi comprovanti un’effettiva integrazione del ricorrente nel tessuto economico – sociale del Paese ospitante, evidenziando in particolare la mancata dimostrazione dello svolgimento di un’attività lavorativa subordinata, ed escludendo per altro verso la possibilità d’ipotizzare, anche in considerazione del luogo di provenienza e dell’insussistenza di problemi di salute, che il rimpatrio possa esporre il ricorrente a una lesione dei suoi diritti fondamentali;

che, nel contestare tale apprezzamento, il ricorrente non è in grado d’indicare specifiche circostanze non prese in considerazione dalla sentenza impugnata, ma si limita a fare riferimento ad aspetti della sua condizione inidonei ad evidenziare particolari profili di vulnerabilità, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonchè la coerenza logica delle stesse, nei limiti in cui risultano censurabili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 14/02/2019, n. 4513; Cass., Sez. VI, 7/12/2017, n. 29404; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo;

che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente prenotazione a debito delle spese processuali, non ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (cfr. Cass., Sez. VI, 22/03/2017, n. 7368; 2/09/2014, n. 18523).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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