Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24863 del 20/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 20/10/2017, (ud. 02/10/2017, dep.20/10/2017),  n. 24863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCARLINI Enrico Valerio – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3553-2013 proposto da:

G.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MICHELE MARRA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CASERTA, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 176/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 21/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/10/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine, rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si riporta

agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.A. impugnava l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che era stato emesso nei suoi confronti per sanzioni amministrative per l’anno 2005. G. era stato infatti indicato dall’Amministrazione come reale soggetto economico della società 3D srl.

2. Con sentenza n. 724/7/2010 la CTP di Caserta accoglieva il ricorso, ritenuta non provata la qualità di socio di fatto attribuita ad G.A..

3. La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, rilevando la legittimità dell’accertamento. Osservava la Commissione che il coinvolgimento di G. nella gestione della società 3D appariva evidente e che C.R., legale rappresentate della predetta società, aveva assunto un ruolo meramente strumentale. Il Collegio rilevava l’infondatezza della eccezione relativa all’omessa notifica degli atti processuali, osservando che la notifica del PVC al Castagna comportava la conoscenza dell’atto da parte del G..

4. Ricorre per cassazione G.A., chiedendo che la richiamata sentenza della CTR venga cassata, con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.

5. L’Agenzia delle Entrate ha proposto controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La parte contribuente ripercorre i termini dell’intero procedimento, richiamando in primo luogo le motivazioni del ricorso avverso l’avviso di accertamento notificato il 18.03.2010. L’esponente si sofferma sulla motivazione espressa dalla CTP di Caserta e sulle doglianze dedotte dalla Agenzia delle Entrate, con l’atto di appello. Al riguardo, osserva che la stessa Agenzia aveva affermato che delle questioni societarie si occupava Toraldo Bruno. Richiamato il contenuto dell’atto di costituzione nel giudizio di appello, la parte rileva che la CTR ha condiviso la ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza, in base alla quale G.A. era stato individuato quale reale soggetto economico della società 3D srl, se pure detta società risultasse formalmente amministrata da C.R.. Considera che i giudici di secondo grado hanno rilevato che sia nella società 3D, sia nella subentrata New Splash srl – tutte realtà gravitanti nell’orbita del Consorzio Cesap – erano coinvolti familiari di G.A., con funzione di copertura dell’attività svolta da quest’ultimo, il cui reale ruolo non doveva mai comparire.

Ciò posto il ricorrente eccepisce la mancata notifica del processo verbale di constatazione a G.A., la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Deduce la nullità dell’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. L’esponente richiama arresti giurisprudenziali sulla applicazione del principio del contraddittorio nei procedimenti tributari; ed osserva che nel momento in cui, nel corso della verifica fiscale della società 3D srl, erano emersi elementi indicativi del coinvolgimento di un terzo soggetto, la Guardia di Finanza avrebbe dovuto obbligatoriamente notificare il PVC anche a tale soggetto, al fine di consentire l’esercizio di una corretta difesa. Il ricorrente osserva che, sul punto, la motivazione espressa dalla CTR è generica e illogica. Rileva che il legale rappresentante Castagna non ha fatto alcun riferimento al coinvolgimento di G.. Il deducente considera poi che la CTR non ha compreso il rapporto che unisce un consorzio alle imprese consorziate, laddove una società del consorzio subentri in un appalto pubblico, come avvenuto nel caso di specie nell’ambito dei servizi di pulizia dell’Ospedale di (OMISSIS), ove alla 3D srl è subentrata la New Splash srl, presso la quale lavorava con funzioni direttive G.A..

Il ricorrente sottolinea che la motivazione dell’avviso di accertamento, nel caso in esame, era contenuta nel processo verbale di constatazione, verbale non conosciuto dal G. e neanche allegato all’avviso di accertamento. Richiama specificamente le disposizioni che regolano la motivazione per relationem in ambito tributario, con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, e L. n. 212 del 2000, art. 7.

Sotto altro aspetto, il deducente osserva che la motivazione della sentenza impugnata risulta carente, in riferimento al punto decisivo della controversia, riguardante la nozione di socio occulto. Osserva che la CTR non ha richiamato alcuno degli elementi individuati dal diritto vivente. Considera, in particolare, che G., quale membro del comitato direttivo del Consorzio Cesap, aveva una specifica veste giuridica, per interagire con i soci del consorzio medesimo. L’esponente sottolinea che la società 3D srl dal 22.06.2004 era composta dai soci C.R. e T.B.; e rileva che la predetta società aveva un rapporto giuridico con il Consorzio Cesap, svolgente attività esterna, regolato dall’art. 2612 c.c.. Rileva che C.R. ha dichiarato che la 3D era amministrata da T.B.; e sottolinea che la Guardia di Finanza ha stranamente omesso di esplorare la posizione del T., come pure di esaminare l’eventuale partecipazione del G. al patrimonio comune tra i soci. Il ricorrente osserva, infine, che del tutto illogica appare la ricostruzione delle attività economiche riferibili al nucleo familiare del G. operata dall’Amministrazione, posto che vengono richiamati i ruoli svolti dalla ex moglie del prevenuto e dalla nuova compagna di vita, senza apprezzare le contrastanti posizioni sostanziali riferibili ai richiamati soggetti.

2. L’Agenzia delle Entrate, nel controricorso, dopo aver ripercorso i termini dell’intera vicenda processuale, evidenzia l’infondatezza della eccezione relativa alla omessa notifica al G. del processo verbale di constatazione in relazione al diritto al contraddittorio. Al riguardo, la parte osserva che il contenuto del PVC è riportato nell’avviso di accertamento opposto, di talchè deve escludersi la sussistenza di alcuna violazione del diritto di difesa. L’esponente richiama arresti giurisprudenziali in tema di motivazione per relationem degli atti tributari.

L’Agenzia delle Entrate considera poi che dalla posizione di gestore di fatto della società 3D ricoperta dal G. discende la presunzione di conoscenza o comunque di conoscibilità degli atti societari. Osserva che la Corte di Cassazione ha affermato che l’emissione dell’atto impositivo, fondato su documentazione o su informative presso terzi, non lede il diritto di difesa del contribuente, che può essere esercitato sia nella fase extragiudiziale, in via di autotutela, sia in sede giudiziale, con l’opposizione dinanzi alle commissioni tributarie. Sottolinea che in ambito tributario non è previsto un generale obbligo di contradditorio preventivo; che la giurisprudenza ha chiarito che la validità dell’accertamento non viene pregiudicata dalla mancanza di contraddittorio preventivo; e che nell’ambito della potestà di accertamento deve escludersi la sussistenza di un principio generale del contraddittorio, anche alla luce della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente). Ciò posto, la parte osserva che l’ordinamento contempla specifiche ipotesi ove è imposta la necessità di un preventivo contatto con il contribuente, tra le quali non rientra la fattispecie per cui è giudizio.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che dal PVC emerge chiaramente il ruolo di amministratore di fatto della società 3D assunto dal ricorrente sulla base delle dichiarazioni rese dai dipendenti; nel controricorso vengono quindi riportati ampi stralci del PVC. La parte osserva che i verbalizzanti hanno evidenziato che non è stato possibile rintracciare T.B., indicato da C.R. quale rappresentante legale della società 3D. Sottolinea che rappresentante legale della Cesap risulta essere L.A., attualmente convivente con G.. L’esponente osserva che correttamente la CTR ha affermato che G.A. era il reale soggetto economico della 3D srl.; e che del pari correttamente nella sentenza impugnata si è evidenziata l’infondatezza della eccezione relativa alla mancata conoscenza degli atti processuali. Rileva che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la correttezza della imputazione ai soci degli utili extracontabili, in riferimento ai membri di una ristretta compagine sociale.

Infine, l’Agenzia delle Entrate rileva l’inammissibilità di alcuni motivi di doglianza, dedotti per la prima volta in sede di ricorso per cassazione. E ciò con specifico riferimento alle giustificazioni addotte da G. rispetto al ruolo che avrebbe assunto nell’ambito del Consorzio Cesap e delle società consorziate.

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione in forma semplificata della motivazione della presente sentenza.

Il ricorso è inammissibile.

Procedendo all’esame congiunto dei motivi di ricorso, deve rilevarsi che l’esponente si limita a censurare le valutazioni di fatto espresse in sede di merito, conducenti ad identificare G.A. quale reale soggetto economico della società 3D srl, in termini del tutto aspecifici, rispetto al percorso argomentativo espresso dalla CTR.

Come noto, la Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo” o “in iudicando”) per cui è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sè, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Sez. 5, Sentenza n. 11984 del 31/05/2011, Rv. 618230 – 01).

E bene, nel caso di specie, nella sentenza impugnata, si rileva che la Guardia di Finanza aveva escusso ben ventiquattro dipendenti di imprese di pulizie, i quali hanno riferito di avere lavorato alle dipendenze della 3D srl, o della subentrata New Spalsh o di altre società, comunque gravitanti nel consorzio Cesap. Al riguardo i giudici considerano che il Consorzio Cesap, una volta aggiudicatosi un appalto, faceva sottoscrivere ai lavoratori un nuovo contratto, ragione per la quale i dipendenti hanno riferito di avere operato in diversi contesti societari; e sottolineano che il predetto consorzio ruotava attorno al nucleo familiare di G.A.. La CTR rileva, altresì, che i dipendenti hanno riferito di non conoscere C.R. nè T.B. ed hanno di converso precisato di avere svolto le proprie mansioni in società che erano gestite da G.A.. Sulla scorta di tali rilievi, la CTR ha quindi insindacabilmente osservato che l’intervento dei familiari di G.A. nella società 3D e nel consorzio Cesap era funzionale ad occultare l’attività gestoria realmente svolta da G., il quale non voleva mai comparire formalmente quale socio.

E’ appena il caso di considerare che, sulla scorta delle riferite valutazioni di ordine fattuale – non censurabili in questa sede di legittimità – la CTR ha correttamene rilevato l’infondatezza della eccezione relativa all’omessa notifica all’esponente degli atti processuali: ciò in quanto, del tutto logicamente, i giudici hanno considerato che G., nella sua qualità di socio occulto della 3D srl, aveva avuto piena conoscenza del contenuto del PVC.

4. In conclusione, per quanto detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti di applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il contribuente a pagare e spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA