Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24863 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/09/2021, (ud. 12/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16408-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2021 NAZARIO

SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FYRIGOS,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CRISTIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4002/2014 della COMM.TRIB.REG.SICILIA

SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2021 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia sezione staccata di Catania n. 4002/18/14

depositata il 23.12.2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 aprile 2021 dal relatore, Consigliere Dott. Mele Francesco.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– B.G. proponeva ricorso avverso avviso di accertamento formato all’esito di indagini finanziarie per l’anno 2006- recante maggiori compensi, rilevanti ai fini Irpef, Irap ed Iva, non contabilizzati e non dichiarati pari ad Euro 554.153,00, importo che, in sede di accertamento con adesione, era ridotto ad Euro 251.471,00.

– Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, costituitasi, la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa -all’esito del deposito di relazione di CTU in corso di causa disposta- accoglieva parzialmente il ricorso, determinando l’ammontare della pretesa tributaria in Euro 43.391,66, destinata ad ulteriormente ridursi, in corso di causa, ad Euro 27.467,09, per avere l’Ufficio dichiarato di recedere dal recupero a tassazione delle operazioni di prelievo -pari ad Euro 15.914,57- (circostanza formalmente evidenziata dalla contribuente in sede di controricorso).

– Avverso detta sentenza entrambe le parti proponevano, con distinti atti, appello; i due procedimenti così instaurati erano riuniti e decisi con sentenza di rigetto di entrambi i gravami.

– Per la cassazione della sopra menzionata sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un motivo, al quale resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di un unico motivo recante: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

– La ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe viziata “sotto il profilo del difetto di motivazione estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi”; la CTR avrebbe “del tutto omesso di esplicitare il ragionamento logico-deduttivo in virtù del quale ha ritenuto “obiettive coerenti e motivate l’indagine e le conclusioni del CTU” e valutato, come generiche e circoscritte a due modeste operazioni, le critiche dell’Ufficio alla CTU”.

– Il ricorso non è fondato.

– Osserva, in primis, il collegio che il motivo -con cui formalmente è denunciata la violazione di legge con riferimento al comma 1 n. 4 art. 360 c.p.c.- nella realtà denuncia un vizio motivazionale.

– Ciò premesso e in disparte profili di inammissibilità dovuti alla natura (motivazionale) della censura rivolta alla sentenza e il carattere di genericità che la connota, ritiene il collegio che la sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati. Invero la CTR non si è limitata ad un mero richiamo, ma, attraverso la trascrizione integrale della sentenza della CTP, ha inteso manifestare in modo espresso la piena condivisione dei diversi passaggi della medesima -con particolare riguardo alle diverse fasi attraverso le quali è si realizzato l’iter della CTU- per poi motivatamente concordare con le conclusioni della CTU e stigmatizzare la genericità delle critiche dirette dall’Ufficio alla CTU.

– Nella parte conclusiva del motivo, la ricorrente lamenta la violazione della normativa descritta nel titolo e, a tal fine, trascrive le contestazioni mosse alla CTU, tuttavia incorrendo, da un lato, in difetto di specificità e, dall’altro, in difetto di autosufficienza, atteso che la relazione del CT è (solo) richiamata per parti (e per sintesi).

– Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 2500,00 per compensi delle spese forfettarie al 15%, di Euro duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

 

 

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