Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24863 del 09/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 09/10/2018), n.24863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7547/2016 proposto da:

FINDIS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO ANDRONICO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

contro

MONTEPASCHI SE.RI.T SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 312/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da Findis s.r.l. contro la sentenza di prime cure che aveva parzialmente accolto l’opposizione, proposta dall’appellante, contro la cartella esattoriale notificata in data 2/5/2003 con cui era stato intimato dalla Montepaschi Serit, per conto dell’Inps, il pagamento di somme dovute a titolo di contributi omessi, somme aggiuntive e interessi di mora; il Tribunale dichiarava prescritti i crediti riguardanti il periodo novembre 1996-marzo 1998; dichiarava dovute le somme aggiuntive nella misura prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a); rigettava nel resto l’opposizione;

la Corte territoriale, nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto, da un lato, che il diritto ad usufruire dei benefici contributivi in conseguenza della stipulazione di contratti di formazione lavoro imponeva l’assolvimento del relativo onere probatorio da parte del datore di lavoro, e tale onere non era stato assolto; dall’altro, era corretto il giudizio espresso dal primo giudice circa la novità della questione avente ad oggetto il diverso contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare per il calcolo del reddito imponibile a fini previdenziali, siccome introdotta dalla società opponente solo nel corso del giudizio; inoltre, l’affermazione del tribunale secondo cui il contratto invocato (C.C.N.L. commercio) non era stato stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale non era stata oggetto di censura da parte dell’appellante;

contro la sentenza la Findis. S.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, ai quali resiste l’Inps con controricorso;

la proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, insieme al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sostenendosi che in caso di opposizione a cartella esattoriale l’onere di provare la sussistenza del diritto al pagamento dei contributi e delle somme dovute è a carico dell’ente impositore; conseguentemente l’aver indicato un diverso C.C.N.L. sulla base del quale sono state determinate le retribuzioni imponibili costituisce una mera difesa, suscettibile di essere modificata o ampliata nel corso del giudizio senza che ciò comporti il mutamento della causa petendi;

con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 e art. 420 bis c.p.c.: si assume l’erroneità del giudizio della Corte in ordine alla tardiva produzione del C.C.N.L. commercio terziario 8 dipendenti, sul rilievo che il contratto collettivo può essere prodotto nel corso del giudizio giacchè esso non è riconducibile al concetto di “fatti posti a fondamento della domanda”, costituendo piuttosto criterio di giudizio assimilabile ad una norma di diritto; inoltre la costituzione presso l’archivio nazionale dei contratti degli accordi collettivi di lavoro consente di accedere facilmente a tali documenti, i quali dunque non soggiacciono alle decadenze previste dagli artt. 414 e 416 c.p.c., per i mezzi di prova; con il terzo motivo si denuncia la violazione del C.C.N.L. commercio terziario 8 dipendenti, in relazione alla L. n. 389 del 1989, art. 1 e si assume che tale contratto è stato sottoscritto da associazioni di rilevanza nazionale, secondo quanto accertato dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare del 4 luglio 2014, prodotta unitamente al ricorso per cassazione, che riconosce alla Cisal la qualità di organizzazione sindacale più rappresentativa; i tre motivi, che si affrontano congiuntamente, sono manifestamente infondati;

è noto, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi per tutte Cass. Sez. Un., 29/07/2002, n. 11199), che l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quello che, ai lavoratori del settore, sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389);

in tal caso è onere dell’Inps dimostrare l’esistenza e la misura del minimale, dimostrare cioè l’esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi;

ne consegue che il medesimo istituto previdenziale dovrà anche dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni pretende di commisurare i contributi previdenziali (in tal senso Cass. 23/04/1999, n. 4074);

la produzione del contratto collettivo fatta in appello deve ritenersi tardiva e quindi inammissibile (in tal senso, v. Cass. 17/7/2009, n. 16764);

correlativamente, ove la parte contesti l’applicabilità di quel contratto e invochi un diverso contratto collettivo, sarà suo onere, in applicazione dei principi generali di ripartizione degli oneri probatori, dimostrarne l’esistenza nel rispetto delle preclusioni e decadenze previste dal codice di rito;

ciò non è avvenuto nel caso di specie, dal momento che la parte, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata senza che sul punto la stessa sia stata adeguatamente censurata, non ha impugnato l’affermazione del tribunale secondo cui il contratto collettivo da lui indicato non era stato stipulato da un’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa: ne consegue che la questione non può più essere riproposta in questa sede in mancanza, da parte della società odierna ricorrente della tempestiva allegazione e prova in fatto della esistenza di un contratto collettivo, cogente per la società, in quanto stipulato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, che doveva fungere da parametro da cui ricavare il minimale, diverso da quello indicato dall’Inps nel verbale ispettivo e la cui osservanza avrebbe escluso la omissione contributiva per cui è causa;

nè vale osservare che i contratti collettivi nazionali di lavoro sono considerati dal legislatore, alla luce del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 e art. 420 bis c.p.c., al pari delle norme di diritto, giacchè, nella specie, non si controverte dell’interpretazione di una norma collettiva bensì della individuazione del parametro in base al quale determinare il minimale retributivo, ossia di una questione di fatto: “I contratti collettivi di diritto comune non sono fonti di diritto, che devono essere conosciute e applicate dal giudice, ma atti di autonomia privata, sulla cui natura giuridica non incide il rinvio ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative operato dal D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, convertito in L. n. 389 del 1989, per la determinazione del c.d. minimale contributivo. Conseguentemente, il giudice non può ricercare ed applicare il contratto collettivo di riferimento del minimale contributivo preteso dall’INPS ove l’istituto di previdenza non indichi in alcun modo il contratto collettivo di settore per parametrare detto minimale” (Cass. 11/03/2010, n. 5872); tali principi, affermati con riguardo alla posizione dell’Inps, valgono simmetricamente per il convenuto che, attore in opposizione, contesti l’applicabilità di quel contratto e pretenda l’applicazione di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro;

il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo pari a quello versato per il contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.500 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese generali e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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